CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14732/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva e alla contestata aggravante, per il reato di lesione personale aggravata di cui agli artt. 582, 585 con riferimento all'art. 577, n. 4 e 61, n. 1) cod. pen. (per avere colpito [OSCURATO:PERSONA] con un pugno al volto cagionandogli lesioni con prognosi di giorni dieci). L'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma della dichiarazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base dei vizi genericamente dedotti, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Ciò nondimeno deve rilevarsi la illegalità della pena della reclusione applicata nel caso di specie, che avrebbe dovuto essere invece individuata in una di quelle previste ai sensi dell'art. 52, co. 2, lett. b), D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274; sicché, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p., valutata la personalità dell'imputato, si ritiene di applicare la pena di euro 516,00. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 516 di multa; e che nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, rideterminando la pena in euro 516 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così decis