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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 novembre 2022

Cassazione n. 03995/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdate--avv-i-so-,3-11~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del giorno 01 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui all'imputazione; Considerato che il motivo proposto, con il quale il ricorrente censura l'erronea qualificazione giuridica della vicenda, è volto a contestare l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ragione dell'asserita assenza di un compendio istruttorio idoneo a provare la colpevolezza del medesimo; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 del TRIBUNALE di BERGAMOdate--avv-i-so-,3-11~; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre avverso la sentenza del giorno 01 marzo 2022 con la quale il Tribunale di Bergamo, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione in ordine ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale di cui all'imputazione; Considerato che il motivo proposto, con il quale il ricorrente censura l'erronea qualificazione giuridica della vicenda, è volto a contestare l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ragione dell'asserita assenza di un compendio istruttorio idoneo a provare la colpevolezza del medesimo; Considerato che il ricorso va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; Considerato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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