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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 maggio 2017

Cassazione n. 24247/2023

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.717/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2206/2017 depositata il 19/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] ( di seguito l’Azienda) stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito ALO), che forniva il servizio di lavaggio e nolo biancheria all’[OSCURATO:PERSONA], un atto transattivo in data 31/3/2007 con il quale riconobbe a favore della predetta la somma di € 3.362.243,29 a titolo di revisione prezzi.

Successivamente l’Azienda, prima di dare esecuzione alla transazione, dispose l’annullamento dell’atto autorizzativo alla sottoscrizione della transazione e di conseguenza l’annullamento dello stesso accordo.

L’[OSCURATO:PERSONA] spa convenne l’Azienda davanti al Tribunale di Napoli per ivi sentir dichiarare la validità dell’accordo transattivo e nel contempo, frazionando il credito sulla base di fatture annuali, chiese ed ottenne numerosi ricorsi per decreti ingiuntivi.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 8547 in data 3/3/2013, accolse la domanda proposta dall’ impresa appaltatrice dichiarando valida la scrittura transattiva in data 11/12/2002 e rigettò l’opposizione ai decreti ingiuntivi proposta da parte dell’[OSCURATO:PERSONA].

Su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Napoli respinse l’appello con sentenza in data 10/3/2017 e confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] affidato a nove motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con i primi tre motivi di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.21 quinquies, 21 sexies e octies legge 241/1990 nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato i primi tre motivi di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello di Napoli poi, hanno dichiarato l’inefficacia della delibera nr. 462/2007 con la quale l’Azienda ha annullato l’atto transattivo in data 21 marzo 2007.

Afferma la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene sottoscritto dal Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], l’atto transattivo era annullabile in autotutela del predetto ente pubblico ex art. 21 octies legge 241 del 1990, e ciò in quanto l’atto deliberativo di annullamento ha inciso non direttamente sul contratto bensì sulla delibera a contrarre, adottata senza i pareri obbligatori del direttore sanitario e del direttore amministrativo.

I tre motivi, da trattarsi unitariamente in quanto ripropongono la stessa questione, sono infondati e devono essere respinti.

Infatti erra la ricorrente che pretenderebbe di ritenere l’accordo intervenuto, privo di qualsiasi efficacia.

A parte la considerazione che nessuna violazione di legge risulta effettuata, in ogni caso la P.A. ha dato attuazione a quanto previsto dall’atto e tanto basta a farlo ritenere un atto transattivo valido ed efficace tale essendo l’interpretazione della volontà delle parti di cui il giudice di merito ha dato conto con motivazione adeguata ed esaustiva non censurabile quindi in sede di legittimità.

E’ vero infatti che il giudice deve rilevare d’ufficio nei contratti stipulati con la P.A. la nullità insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perché tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost..

Tuttavia, nella fattispecie, correttamente la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli ha respinto la tesi della legittimità del potere di autotutela che si è estrinsecato nel dichiarare l’inefficacia della delibera del Direttore Generale nr.462 del 2007 e ciò in quanto l’atto di transazione stipulato e già in corso di esecuzione è un atto di diritto privato incidente sui rapporti negoziali privati tra le parti interamente regolato dal diritto privato.

Con il quarto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.244 D.Lgs 163/2006 e 133 D.lgs 104/2010 nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il quinto motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice amministrativo.

Il motivo è infondato in quanto l’atto transattivo è un atto di diritto privato epertanto su di esso spetta al giudice ordinario come da S.U.Sentenza n. del 28/12/2007 “L'art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e, quelle tassativamente indicate, relative alla successiva fase contrattuale, conferma che, in linea di principio, rientra nella giurisdizione ordinaria lo scrutinio dei riflessi sul contratto di appalto delle irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte; in particolare, non solo le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti), ma anche la successiva mancanza legale provocata dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, perché il criterio di riparto della giurisdizione non è fondato sul grado ed i profili di connessione tra dette disfunzioni ed il sistema delle invalidità-inefficacia del contratto, e neppure sulla tipologia delle sanzioni civilistiche (che la dottrina e giurisprudenza di volta in volta gli riservano) (nullità, annullabilità invocabile dall' amministrazione committente, automatica ed immediata caducazione con efficacia "ex tunc", inefficacia sopravvenuta del contratto), ma unicamente sulla separazione imposta dall'art. 103, primo comma, Cost. tra il piano del diritto pubblico (e del procedimento amministrativo) ed il piano negoziale, interamente retto dal diritto privato.

Con il quinto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp.

Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il sesto motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] che ha ceduto i crediti azionati alla Commercio e Finanza spa.

Il motivo è infondato in quanto come chiarito dalla Corte distrettuale la cessione è avvenuta pro solvendo, salvo buon fine.

Con il sesto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp.

Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il settimo motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall’AOU nonostante i decreti ingiuntivi fossero stati emessi in assenza di un valido contratto di appalto scritto tra le parti.

Secondo la ricorrente manca la forma scritta non essendo stata fornita la prova della esistenza della pretesa creditoria dell’ALO e ciò in quanto l’atto transattivo era stato annullato in autotutela dall’AOU e pertanto non sussisteva alcun valido titolo negoziale.

Il motivo è infondato per le ragioni già esposte.

Correttamente la Corte di Appello ha ritenuto l’inefficacia della delibera di annullamento dell’atto transattivo che pertanto era efficace e valido.

Con il sesto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp.

Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il settimo motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall’AOU nonostante i decreti ingiuntivi fossero stati emessi in assenza di un valido contratto di appalto scritto tra le parti.

Con il settimo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp.

Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’ottavo motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, pur accogliendo l’eccezione di parcellizzazione del credito non hanno dichiarato improponibili le domande di cui ai decreti ingiuntivi emessi.

A tal riguardo come questa Corte ha già avuto occasione di pronunciare in relazione alla medesima controversia insorta tra le parti (Cass., Sez.

VI-I, 20/09/2017, n. 21858; Cass., Sez.

VI-I, 20/09/2017, n. 21857), la questione oggetto qui di disamina va decisa alla luce del principio secondo cui è ben vero che il frazionamento delle azioni, ravvisabile, in particolare, ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stessosoggetto, configura l'inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo –idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente – ma non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi «essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione», imponendosi perciò solo l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano (Cass., Sez.

II, 6/09/2017, n. 20834; Cass., Sez.

I, 30/04/2014, n. 9488; Cass., Sez.

I, 3/05/2010, n. 10634).

Con l’ottavo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp.

Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il nono motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno disatteso l’eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato dall’ALO.

Il motivo è infondato avendo la Corte escluso con motivazione adeguata ed esauriente l’avvenuta prescrizione.

Con il nono motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp.

Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il decimo motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno disatteso l’eccezione di infondatezza del diritto di credito azionato dall’ALO a titolo di revisione prezzi.

Il motivo, mera ripetizione di quelli precedenti, è infondato per le medesime ragioni già esposte.

In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in € 15.000,00 più 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.717/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]'UNIVERSITA' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 2206/2017 depositata il 19/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] ( di seguito l’Azienda) stipulò con la società [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito ALO), che forniva il servizio di lavaggio e nolo biancheria all’[OSCURATO:PERSONA], un atto transattivo in data 31/3/2007 con il quale riconobbe a favore della predetta la somma di € 3.362.243,29 a titolo di revisione prezzi. Successivamente l’Azienda, prima di dare esecuzione alla transazione, dispose l’annullamento dell’atto autorizzativo alla sottoscrizione della transazione e di conseguenza l’annullamento dello stesso accordo. L’[OSCURATO:PERSONA] spa convenne l’Azienda davanti al Tribunale di Napoli per ivi sentir dichiarare la validità dell’accordo transattivo e nel contempo, frazionando il credito sulla base di fatture annuali, chiese ed ottenne numerosi ricorsi per decreti ingiuntivi. Il Tribunale di Napoli, con sentenza 8547 in data 3/3/2013, accolse la domanda proposta dall’ impresa appaltatrice dichiarando valida la scrittura transattiva in data 11/12/2002 e rigettò l’opposizione ai decreti ingiuntivi proposta da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]. Su impugnazione della [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Napoli respinse l’appello con sentenza in data 10/3/2017 e confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA] affidato a nove motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] spa resiste con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con i primi tre motivi di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.21 quinquies, 21 sexies e octies legge 241/1990 nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato i primi tre motivi di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello di Napoli poi, hanno dichiarato l’inefficacia della delibera nr. 462/2007 con la quale l’Azienda ha annullato l’atto transattivo in data 21 marzo 2007. Afferma la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che, sebbene sottoscritto dal Direttore Generale della [OSCURATO:PERSONA] dell’Università degli Studi della [OSCURATO:PERSONA], l’atto transattivo era annullabile in autotutela del predetto ente pubblico ex art. 21 octies legge 241 del 1990, e ciò in quanto l’atto deliberativo di annullamento ha inciso non direttamente sul contratto bensì sulla delibera a contrarre, adottata senza i pareri obbligatori del direttore sanitario e del direttore amministrativo. I tre motivi, da trattarsi unitariamente in quanto ripropongono la stessa questione, sono infondati e devono essere respinti. Infatti erra la ricorrente che pretenderebbe di ritenere l’accordo intervenuto, privo di qualsiasi efficacia. A parte la considerazione che nessuna violazione di legge risulta effettuata, in ogni caso la P.A. ha dato attuazione a quanto previsto dall’atto e tanto basta a farlo ritenere un atto transattivo valido ed efficace tale essendo l’interpretazione della volontà delle parti di cui il giudice di merito ha dato conto con motivazione adeguata ed esaustiva non censurabile quindi in sede di legittimità. E’ vero infatti che il giudice deve rilevare d’ufficio nei contratti stipulati con la P.A. la nullità insuscettibile di qualsiasi forma di sanatoria, perché tale invalidità negoziale è prevista a protezione degli interessi generali della collettività, quale strumento di garanzia del regolare svolgimento dell’attività amministrativa e di tutela delle risorse pubbliche, in attuazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della P.A., di cui all’art. 97 Cost.. Tuttavia, nella fattispecie, correttamente la sentenza impugnata della Corte di Appello di Napoli ha respinto la tesi della legittimità del potere di autotutela che si è estrinsecato nel dichiarare l’inefficacia della delibera del Direttore Generale nr.462 del 2007 e ciò in quanto l’atto di transazione stipulato e già in corso di esecuzione è un atto di diritto privato incidente sui rapporti negoziali privati tra le parti interamente regolato dal diritto privato. Con il quarto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.244 D.Lgs 163/2006 e 133 D.lgs 104/2010 nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il quinto motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice amministrativo. Il motivo è infondato in quanto l’atto transattivo è un atto di diritto privato epertanto su di esso spetta al giudice ordinario come da S.U.Sentenza n. del 28/12/2007 “L'art. 244 d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici), nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e, quelle tassativamente indicate, relative alla successiva fase contrattuale, conferma che, in linea di principio, rientra nella giurisdizione ordinaria lo scrutinio dei riflessi sul contratto di appalto delle irregolarità-illegittimità della procedura amministrativa a monte; in particolare, non solo le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica (o di vizi che ne affliggono singoli atti), ma anche la successiva mancanza legale provocata dall'annullamento del provvedimento di aggiudicazione, perché il criterio di riparto della giurisdizione non è fondato sul grado ed i profili di connessione tra dette disfunzioni ed il sistema delle invalidità-inefficacia del contratto, e neppure sulla tipologia delle sanzioni civilistiche (che la dottrina e giurisprudenza di volta in volta gli riservano) (nullità, annullabilità invocabile dall' amministrazione committente, automatica ed immediata caducazione con efficacia "ex tunc", inefficacia sopravvenuta del contratto), ma unicamente sulla separazione imposta dall'art. 103, primo comma, Cost. tra il piano del diritto pubblico (e del procedimento amministrativo) ed il piano negoziale, interamente retto dal diritto privato. Con il quinto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp. Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il sesto motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] che ha ceduto i crediti azionati alla Commercio e Finanza spa. Il motivo è infondato in quanto come chiarito dalla Corte distrettuale la cessione è avvenuta pro solvendo, salvo buon fine. Con il sesto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazionee falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp. Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il settimo motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall’AOU nonostante i decreti ingiuntivi fossero stati emessi in assenza di un valido contratto di appalto scritto tra le parti. Secondo la ricorrente manca la forma scritta non essendo stata fornita la prova della esistenza della pretesa creditoria dell’ALO e ciò in quanto l’atto transattivo era stato annullato in autotutela dall’AOU e pertanto non sussisteva alcun valido titolo negoziale. Il motivo è infondato per le ragioni già esposte. Correttamente la Corte di Appello ha ritenuto l’inefficacia della delibera di annullamento dell’atto transattivo che pertanto era efficace e valido. Con il sesto motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp. Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il settimo motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno rigettato le opposizioni a decreto ingiuntivo proposte dall’AOU nonostante i decreti ingiuntivi fossero stati emessi in assenza di un valido contratto di appalto scritto tra le parti. Con il settimo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp. Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato l’ottavo motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, pur accogliendo l’eccezione di parcellizzazione del credito non hanno dichiarato improponibili le domande di cui ai decreti ingiuntivi emessi. A tal riguardo come questa Corte ha già avuto occasione di pronunciare in relazione alla medesima controversia insorta tra le parti (Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21858; Cass., Sez. VI-I, 20/09/2017, n. 21857), la questione oggetto qui di disamina va decisa alla luce del principio secondo cui è ben vero che il frazionamento delle azioni, ravvisabile, in particolare, ove più soggetti promuovano contemporaneamente distinte cause di identico contenuto nei confronti dello stessosoggetto, configura l'inutile moltiplicazione delle azioni come un abuso del processo –idoneo a gravare sia lo Stato che le parti dell'aumento degli oneri processuali, avuto riguardo all'allungamento dei tempi processuali derivanti dalla proliferazione non necessaria dei procedimenti e all'eventuale lievitazione dei costi a carico della parte soccombente – ma non è sanzionabile con l'inammissibilità dei ricorsi «essendo illegittimo non lo strumento adottato ma la modalità della sua utilizzazione», imponendosi perciò solo l'eliminazione degli effetti distorsivi che ne derivano (Cass., Sez. II, 6/09/2017, n. 20834; Cass., Sez. I, 30/04/2014, n. 9488; Cass., Sez. I, 3/05/2010, n. 10634). Con l’ottavo motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp. Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il nono motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno disatteso l’eccezione di prescrizione del diritto di credito azionato dall’ALO. Il motivo è infondato avendo la Corte escluso con motivazione adeguata ed esauriente l’avvenuta prescrizione. Con il nono motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.132 cpc e 118 disp. Att. cpc nonché insufficiente ed erronea motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il decimo motivo di appello in riferimento all’art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, perché il Tribunale di Napoli prima e la Corte di Appello poi, hanno disatteso l’eccezione di infondatezza del diritto di credito azionato dall’ALO a titolo di revisione prezzi. Il motivo, mera ripetizione di quelli precedenti, è infondato per le medesime ragioni già esposte. In considerazione di quanto sopra il ricorso deve essere respinto con condanna alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che si liquidano in € 15.000,00 più 200,00 per esborsi, oltre spese generali del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
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