CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 36910/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente, che ha insistito nelle sue richieste; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 22 aprile 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena di anni due di reclusione, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], esecutiva il 07/09/2017. Nel quinquennio successivo Ferrara aveva riportato un'altra condanna a pena detentiva, pari a due anni e due mesi di reclusione, con sentenza della Corte di appello di Napoli in data 30/06/2022, irrevocabile dal 10/03/2023, pena che cumulata a quella precedentemente sospesa superava i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 168 cod. pen. Il giudice dell'esecuzione sarebbe intervenuto su materia riservata al giudice della cognizione e sulla quale non vi era stata impugnazione. In ogni caso la seconda sentenza di condanna ha ad oggetto una condotta anteriormente commessa rispetto a quella per la quale era stata sospesa la pena. L'anteriorità del reato andava verificata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto l'accoglimento del ricorso rilevando che tra le due sentenze e in particolare tra le date in cui rispettivamente ciascuna è divenuta irrevocabile erano trascorsi più di cinque anni. Il difensore ha depositato propria memoria insistendo per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. 2. E' pacifico il principio per il quale «la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena postula che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso» (da ultimo Sez. 1, n. 36368 del 07/07/2023, Rv. 285246-01). Sicché la seconda sentenza di condanna che, condannando per un fatto anteriormente commesso, determina la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena inflitta con la prima sentenza, deve essere passata in giudicato entro cinque anni dal passaggio in giudicato della precedente; a prescindere dalla data in cui sia stata emessa. Orbene la prima sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che ha concesso il beneficio (emessa in data 17/04/2015) è passata in giudicato il 07/09/2017; la seconda sentenza, relativa al delitto anteriormente commesso, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 30/06/2022, è passata in giudicato il 10/03/2023. Il termine di cinque anni dal passaggio in giudicato dalla prima sentenza che aveva concesso il beneficio era spirato il 07/09/2022, dopo l'emissione della seconda sentenza ma prima del suo passaggio in giudicato.Sicché non vi erano i presupposti per la revoca del beneficio disposta dal giudice dell'esecuzione con l'ordinanza qui impugnata, che deve essere conseguentemente annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso, il 28 giugno 2024 [OSCURATO:PERSONA] igl