CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 27532/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Milano, a seguito annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione, ha confermato la sentenza pronunciata dal primo giudice e condannato il ricorrente per il reato di cui all'art.624 e 625 n.2 cod. pen. in relazione al furto di gas metano, con recidiva reiterata e infraquinquennale. Si precisa che la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza emessa nel grado di appello con rinvio limitatamente alla recidiva reiterata infraquinquennale, avendo la Corte territoriale applicato la recidiva in ragione della commissione di reati oggetto di condanne divenute irrevocabili dopo la commissione del reato sub iudice. Il ricorrente, con il primo motivo di ricorso, deduce vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata esclusione della recidiva; con il secondo motivo, violazione della legge processuale, non essendosi la Corte territoriale uniformata al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel giudizio rescindente e, con il terzo motivo, deduce l' estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La prima doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisunn. Si è, al riguardo, chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve stabilire, ai fini dell'applicazione o meno dell'aumento di pena per la recidiva, se effettivamente quest'ultima costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l'occasionalità della ricaduta', per i motivi che la 'determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra i precedenti reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinquenziali e per la condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontrabile. E', dunque, compito del giudice di merito tener conto delle connotazioni concrete della condotta, del livello di offensività di quest'ultima, del grado di colpevolezza e di ogni altro possibile parametro individualizzante, indicativo della personalità del reo, al di là del mero ed indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010), motivando adeguatamente al riguardo. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è. senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a tre precedenti penali risultanti dal certificato penale, di cui due infraquinquennali, alla eterogeneità delle norme violate, allo spregio manifestato nei confronti delle regole che sorreggono la corretta gestione dell'attività d'impresa, considerato il precedente per bancarotta fraudolenta del 2011 ed esprimendo quindi un giudizio di aggravata pericolosità sociale. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha considerato i due reati tributari che erano stati commessi antecedentemente al reato sub iudice, ma le cui condanne erano divenute irrevocabili successivamente alla commissione del reato contestato, non come precedenti penali, e dunque sotto il profilo formale, ma quali parametri indicativi della personalità del reo ai fini della valutazione della pericolosità. Non vi è stata quindi alcuna violazione dell'art.627, comma 3, cod. proc. pen. Il terzo motivo è manifestamente infondato e il reato non è prescritto, posto che è stata applicata la recidiva reiterata infraquinquennale di cui il ricorrente contesta la sussistenza con motivi inammissibili. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]