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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2023

Cassazione n. 06652/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Velletri, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena principale convenuta di due anni e sei mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. e quelle, non concordate, accessorie perpetue dell'interdizione dai pubblici uffici e della incapacità di. contrattare con la [OSCURATO:PERSONA]..

Rilevato che l'impugnazione, ammissibilmente proposta (Sez.

U n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin), avverso il capo della sentenza concernente le pene accessorie appare, tuttavia, manifestamente infondata a fronte delle congrue argomentazioni con cui il giudicante ne ha disposto l'applicazione (v. pag. 2 sent.).

Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglieri estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza indicata in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Velletri, previa richiesta concordata con il PM, ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena principale convenuta di due anni e sei mesi di reclusione in ordine al delitto di cui agli artt. 319, 321 cod. pen. e quelle, non concordate, accessorie perpetue dell'interdizione dai pubblici uffici e della incapacità di. contrattare con la [OSCURATO:PERSONA].. Rilevato che l'impugnazione, ammissibilmente proposta (Sez. U n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin), avverso il capo della sentenza concernente le pene accessorie appare, tuttavia, manifestamente infondata a fronte delle congrue argomentazioni con cui il giudicante ne ha disposto l'applicazione (v. pag. 2 sent.). Atteso, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 gennaio 2023 Il consiglieri estensor
Sentenza Cassazione n. 06652/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris