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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1999

Cassazione n. 08085/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 158/RG. 28016 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità.

In particolare, la sentenza a pag. 4 ha dato conto, in base a plurimi argomenti, dell'accertamento del fatto conclusosi con arresto in flagranza a seguito di servizio di osservazione, senza alcun travisamento, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto, è avvenuto, tra l'altro, per la presenza di un bambino di meno di 10 anni.

Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 158/RG. 28016 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata per delitti in materia di stupefacenti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità. In particolare, la sentenza a pag. 4 ha dato conto, in base a plurimi argomenti, dell'accertamento del fatto conclusosi con arresto in flagranza a seguito di servizio di osservazione, senza alcun travisamento, e il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto non costituiscono un diritto, è avvenuto, tra l'altro, per la presenza di un bambino di meno di 10 anni. Dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 08085/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris