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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07004/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata udite le conclusioni della parte civile costituita che ha depositato memoria e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 31/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui agli artt. 646, 61 n. 11, cod. peri, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di nntilta, oltre al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita con provvisionale immediatamente esecutiva di 60.000,00 euro.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]„ a mezzo del proprio difensore, proponendo dieci motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché nullità della sentenza per mancanza di motivazione; la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi in ordine a plurime questioni che erano state devolute con specifici motivi di appello, con particolare riferimento alla violazione degli artt. 495, comma 2, 420-bis, 517, 522 cod. proc. pen. atteso il mancato accoglimento delle richieste di prova della difesa, articolate a seguito della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante quanto all'eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con particolare riferimento alla nullità della sentenza di primo grado quanto all'aggravante contestata nel corso del giudizio, nonché in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, atteso che l'imputato è venuto a conoscenza della pendenza del giudizio solo a seguito della nuova notifica effettuata in relazione all'aggravante contestata.

2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione agli artt. 517, 519, 521 e 522 cod. proc. pen.; la Corte di appello di Palermo, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza cii primo grado per difetto di correlazione tra accusa e sentenza; con la contestazione della aggravante ex art. 61 n. 7 il fatto è mutato nella sua gravità anche dal punto di vista sanzionatorio; l'imputato aveva diritto a chiedere sul punto nuove prove che non sono state ammesse senza alcuna motivazione, così come difetta sul punto una motivazione della Corte di appello, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen. 2.4.

Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché illogica quanto alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 157, comma 8, 171, lett. f), 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 552 cod. proc. pen.; l'eccezione relativa alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio era già stata eccepita in primo grado; anche il giudice di appello ha fornito sul punto una motivazione del tutto illogica, traendo dalle circostanze e modalità concrete della notifica la regolarità della stessa affermando che tale insieme di circostanze potesse far ritenere che l'imputato avesse in quel luogo uno stabile recapito per la posta; la regolare notifica della modifica dell'imputazione, sulla base di una mera ricerca anagrafica, dimostra l'illogicità del ragionamento della Corte; la Corte di appello ha svalutato il dato della pronta costituzione dell'imputato una volta ricevuta la notifica della modifica del capo di imputazione.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione agli artt. 157, 157, comma 8, 171, lett. f) 178, comma 1, lett. c), 179 comma 1, e 552 in relazione alla prima notifica all'imputato in assenza di elezione di domicilio; la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata in violazione delle disposizioni di legge richiamate e non può essere condiviso il ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto sufficiente a tal fine la notifica dell'avviso conclusione delle indagini, come evidenziato dalla decisione a Sez.

Unite Innaro; l'imputato ha avuto conoscenza esclusivamente di un atto del procedimento e non del processo; è mancato un rigoroso controllo quanto alla ricorrenza di effettiva consapevolezza in capo all'imputato circa la pendenza di processo a proprio carico. 2.6.

Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla difesa ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; la sentenza è viziata perché avrebbe dovuto ammettere le prove a discarico richieste sin dal primo grado a seguito della modifica del capo di imputazione; il giudice di appello, nonostante la devoluzione della questione con specifico motivo di appello, non ha fornito alcuna motivazione sul punto.

2.7. Con il settimo motivo di appello è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., ricorrendo una nullità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento; l'imputato non è stato posto in condizione di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, non apparendo a tal fine sufficiente la notifica di un atto del procedimento di molto anteriore all'inizio del processo.

2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per contraddittorietà della stessa in ordine al momento effettivo di consumazione del reato; nonostante il richiamo alla consolidata giurisprudenza relativa alla natura di reato istantaneo dell'appropriazione indebita, la Corte d'appello ha contraddittoriamente identificato il momento di consumazione con la presa di coscienza da parte della persona offesa dell'illecita condotta; se la data di consumazione fosse stata correttamente identificata il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto.

2.9. Con il nono motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art.120, 646 cod. pen. e artt. 129, comma 1, :333 e 336 cod. proc. pen. per la presenza di un chiaro vizio quanto alla querela presentata; il giudice di appello avrebbe dovuto riscontrare l'irregolarità della querela presentata solo da alcuni condomini, in assenza di una valida delibera assembleare in tal senso; la questione è deducibile anche per la prima volta in sede di cassazione e rappresenta questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo.

2.10. Con il decimo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento all'art. 601, comma 3 e 5, cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza di appello; è stata violata la disciplina relativa al termine minimo a comparire per l'imputato; il vizio era stato prontamente eccepito dinnanzi alla Corte di appello prima dell'inizio del giudizio mediante comunicazione a mezzo PEC.

3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

4. [OSCURATO:PERSONA] civile ha concluso come da memoria depositata in atti in sede di - discussione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il quarto, quinto e il settimo motivo di diritto sono fondati, con assorbimento conseguente dei restanti motivi.

Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con revoca delle statuizioni civili.

2. Il ricorrente ha tempestivamente sollevato sia in primo che in secondo grado il tema relativo alla propria corretta vocatio in iudicium.

Sul punto entrambe le decisioni motivano in modo inadeguato, sostanzialmente apparente, valorizzando elementi significativi della pendenza del procedimento e non del processo, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sez.

U Innaro, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché tale non può ritenersi la conoscenza delraccusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez.

U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01).

La difesa ha correttamente evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai avuto conoscenza dell'effettiva pendenza del processo, ma esclusivamente del procedimento, in epoca di molto antecedente allo stesso, così come sia il giudice di primo grado, che il giudice di appello avessero ritenuto la correttezza del procedimento di notificazione, nonostante la notifica fosse stata effettuata in luogo non coincidente con la residenza anagrafica dello stesso.

In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto la regolarità della notifica e la conoscenza certa del procedimento da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di provvedimento di sequestro, nonostante lo stesso avesse eccepito ed allegato di avere trasferito la propria residenza dal luogo ove veniva effettuata la notifica, già un anno prima dalla realizzazione della stessa.

L'eccezione era stata tempestivamente riproposta in sede di appello, in quella sede era stato anche evidenziato come fosse stato affisso avviso presso la casa comunale in assenza di qualsiasi adeguata ricerca anagrafica.

La Corte di appello ha affermato che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato nel luogo originariamente conosciuto come residenza dell'imputato ed ha sostenuto che, poiché l'ufficiale giudiziario aveva lasciato in loco una busta chiusa e sigillata contenente il decreto di citazione a giudizio, ciò doveva portare a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse in quello stabile un recapito personale per la posta, nonostante non fosse stato rinvenuto sui luoghi.

L'affermazione della Corte di appello si pone chiaramente in termini di apoditticità, non apparendo coerente con la disciplina normativa la considerazione secondo la quale il decreto di citazione a giudizio si dovesse ritenere correttamente notificato poiché si doveva presuntivamente ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse nell'indirizzo, ove era risultato assente e presso il quale non era residente, un recapito per la posta idoneo.

Da dove venga tratta tale conclusione, in relazione a quale riferimento normativo, in considerazione di quali univoci elementi di fatto e presupposti di diritto, non emerge dalla motivazione della decisione di appello.

In sostanza la Corte di appello ha desunto, in assenza dei presupposti di legge, l'idoneità di tale notifica, la cui inefficacia era stata immediatamente fatta valere dalla difesa, sin dal primo momento utile durante il giudizio di primo grado.

L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, con la quale veniva richiamata una temporanea assenza dell'imputato, non meglio specificata, in assenza di elezione o dichiarazione di domicilio, avrebbe dovuto determinare ulteriori ricerche per riscontrare se effettivamente il ricorrente fosse all'epoca ancora residente anagraficamente all'indirizzo ove era stata tentata la notifica.

La certificazione anagrafica, assolutamente univoca per come richiamata anche dalla Corte di appello, dimostra il trasferimento del luogo di residenza del [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della notifica e, dunque, la mancata conoscenza della vocatio in ius.

Nel caso concreto si doveva ritenere probabile che l'imputato, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., non avesse avuto conoscenza effettiva dell'atto notificato; sarebbe stato dunque necessario effettuare nuove ricerche dello stesso e solo successivamente provvedere al deposito presso la casa del comune ove l'imputato aveva l'abitazione.

In realtà la stessa motivazione della Corte di appello, sul punto anche evidentemente contraddittoria, prende atto delll'effettuato cambio di residenza del ricorrente, e con ciò rende palese che la concreta e reale ricerca del ricorrente avrebbe reso possibile un'effettiva conoscenza della citazione in giudizio mediante una previa verifica anagrafica e conseguente notifica presso l'effettivo luogo di residenza.

Ricorre, dunque, una nullità, tempestivamente dedotta, assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., risultando di fatto omessa la notificazione della citazione ed essendo risultata la stessa inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 7697 del 24/11/2016, Amato, Rv. 269828-01).

I principi sopra richiamati sono stati di recente ribaditi dalle Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420-01, con particolare riferimento alla necessità di giungere, anche in caso di elezione di domicilio presso il difensore, ad una effettiva garanzia di conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'imputato.

Si è in tal senso affermato che "alcun effetto conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen, prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza".

Nel caso in esame il ricorrente sin dal primo grado di giudizio aveva eccepito la mancata conoscenza della pendenza del giudizio ed aveva allegato in tal senso circostanze univocamente valutabili, in parte richiamate dalla stessa Corte di appello.

La notifica, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è risultata in concreto inidonea a realizzare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541-01).

Devono conseguentemente essere annullate la sentenza di primo grado e quella di appello, con revoca delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della [OSCURATO:PERSONA] PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata udite le conclusioni della parte civile costituita che ha depositato memoria e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Palermo del 31/10/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il delitto di cui agli artt. 646, 61 n. 11, cod. peri, alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di nntilta, oltre al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita con provvisionale immediatamente esecutiva di 60.000,00 euro. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA]„ a mezzo del proprio difensore, proponendo dieci motivi di ricorso, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché nullità della sentenza per mancanza di motivazione; la Corte di appello ha omesso di pronunziarsi in ordine a plurime questioni che erano state devolute con specifici motivi di appello, con particolare riferimento alla violazione degli artt. 495, comma 2, 420-bis, 517, 522 cod. proc. pen. atteso il mancato accoglimento delle richieste di prova della difesa, articolate a seguito della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 cod. pen. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché mancante quanto all'eccepito difetto di correlazione tra accusa e sentenza, con particolare riferimento alla nullità della sentenza di primo grado quanto all'aggravante contestata nel corso del giudizio, nonché in relazione all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio, atteso che l'imputato è venuto a conoscenza della pendenza del giudizio solo a seguito della nuova notifica effettuata in relazione all'aggravante contestata. 2.3. Con il terzo motivo è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione agli artt. 517, 519, 521 e 522 cod. proc. pen.; la Corte di appello di Palermo, avrebbe dovuto dichiarare la nullità della sentenza cii primo grado per difetto di correlazione tra accusa e sentenza; con la contestazione della aggravante ex art. 61 n. 7 il fatto è mutato nella sua gravità anche dal punto di vista sanzionatorio; l'imputato aveva diritto a chiedere sul punto nuove prove che non sono state ammesse senza alcuna motivazione, così come difetta sul punto una motivazione della Corte di appello, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa ai sensi dell'art. 519, comma 2, cod. proc. pen. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché illogica quanto alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio ai sensi degli artt. 157, comma 8, 171, lett. f), 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1, e 552 cod. proc. pen.; l'eccezione relativa alla nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio era già stata eccepita in primo grado; anche il giudice di appello ha fornito sul punto una motivazione del tutto illogica, traendo dalle circostanze e modalità concrete della notifica la regolarità della stessa affermando che tale insieme di circostanze potesse far ritenere che l'imputato avesse in quel luogo uno stabile recapito per la posta; la regolare notifica della modifica dell'imputazione, sulla base di una mera ricerca anagrafica, dimostra l'illogicità del ragionamento della Corte; la Corte di appello ha svalutato il dato della pronta costituzione dell'imputato una volta ricevuta la notifica della modifica del capo di imputazione. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione agli artt. 157, 157, comma 8, 171, lett. f) 178, comma 1, lett. c), 179 comma 1, e 552 in relazione alla prima notifica all'imputato in assenza di elezione di domicilio; la notifica del decreto di citazione a giudizio è stata effettuata in violazione delle disposizioni di legge richiamate e non può essere condiviso il ragionamento della Corte di appello che ha ritenuto sufficiente a tal fine la notifica dell'avviso conclusione delle indagini, come evidenziato dalla decisione a Sez. Unite Innaro; l'imputato ha avuto conoscenza esclusivamente di un atto del procedimento e non del processo; è mancato un rigoroso controllo quanto alla ricorrenza di effettiva consapevolezza in capo all'imputato circa la pendenza di processo a proprio carico. 2.6. Con il sesto motivo di ricorso è stata dedotta la mancata assunzione di prova decisiva richiesta dalla difesa ai sensi dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen.; la sentenza è viziata perché avrebbe dovuto ammettere le prove a discarico richieste sin dal primo grado a seguito della modifica del capo di imputazione; il giudice di appello, nonostante la devoluzione della questione con specifico motivo di appello, non ha fornito alcuna motivazione sul punto. 2.7. Con il settimo motivo di appello è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento all'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen. per violazione dell'art. 420-bis cod. proc. pen., ricorrendo una nullità rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento; l'imputato non è stato posto in condizione di esercitare adeguatamente il proprio diritto di difesa, non apparendo a tal fine sufficiente la notifica di un atto del procedimento di molto anteriore all'inizio del processo. 2.8. Con l'ottavo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione per contraddittorietà della stessa in ordine al momento effettivo di consumazione del reato; nonostante il richiamo alla consolidata giurisprudenza relativa alla natura di reato istantaneo dell'appropriazione indebita, la Corte d'appello ha contraddittoriamente identificato il momento di consumazione con la presa di coscienza da parte della persona offesa dell'illecita condotta; se la data di consumazione fosse stata correttamente identificata il reato avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto. 2.9. Con il nono motivo è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art.120, 646 cod. pen. e artt. 129, comma 1, :333 e 336 cod. proc. pen. per la presenza di un chiaro vizio quanto alla querela presentata; il giudice di appello avrebbe dovuto riscontrare l'irregolarità della querela presentata solo da alcuni condomini, in assenza di una valida delibera assembleare in tal senso; la questione è deducibile anche per la prima volta in sede di cassazione e rappresenta questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo. 2.10. Con il decimo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali con riferimento all'art. 601, comma 3 e 5, cod. proc. pen., con conseguente nullità della sentenza di appello; è stata violata la disciplina relativa al termine minimo a comparire per l'imputato; il vizio era stato prontamente eccepito dinnanzi alla Corte di appello prima dell'inizio del giudizio mediante comunicazione a mezzo PEC. 3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione. 4. [OSCURATO:PERSONA] civile ha concluso come da memoria depositata in atti in sede di - discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il quarto, quinto e il settimo motivo di diritto sono fondati, con assorbimento conseguente dei restanti motivi. Ne deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con revoca delle statuizioni civili. 2. Il ricorrente ha tempestivamente sollevato sia in primo che in secondo grado il tema relativo alla propria corretta vocatio in iudicium. Sul punto entrambe le decisioni motivano in modo inadeguato, sostanzialmente apparente, valorizzando elementi significativi della pendenza del procedimento e non del processo, con ciò ponendosi in contrasto con il principio di diritto affermato dalle Sez. U Innaro, che qui si intende ribadire, secondo il quale l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di "vocatio in iudicium", sicché tale non può ritenersi la conoscenza delraccusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l'imputato non deve avere rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro, Rv. 275716-01). La difesa ha correttamente evidenziato come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse mai avuto conoscenza dell'effettiva pendenza del processo, ma esclusivamente del procedimento, in epoca di molto antecedente allo stesso, così come sia il giudice di primo grado, che il giudice di appello avessero ritenuto la correttezza del procedimento di notificazione, nonostante la notifica fosse stata effettuata in luogo non coincidente con la residenza anagrafica dello stesso. In particolare, il giudice di primo grado aveva ritenuto la regolarità della notifica e la conoscenza certa del procedimento da parte del [OSCURATO:PERSONA], in quanto destinatario di provvedimento di sequestro, nonostante lo stesso avesse eccepito ed allegato di avere trasferito la propria residenza dal luogo ove veniva effettuata la notifica, già un anno prima dalla realizzazione della stessa. L'eccezione era stata tempestivamente riproposta in sede di appello, in quella sede era stato anche evidenziato come fosse stato affisso avviso presso la casa comunale in assenza di qualsiasi adeguata ricerca anagrafica. La Corte di appello ha affermato che il decreto di citazione a giudizio era stato notificato nel luogo originariamente conosciuto come residenza dell'imputato ed ha sostenuto che, poiché l'ufficiale giudiziario aveva lasciato in loco una busta chiusa e sigillata contenente il decreto di citazione a giudizio, ciò doveva portare a ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse in quello stabile un recapito personale per la posta, nonostante non fosse stato rinvenuto sui luoghi. L'affermazione della Corte di appello si pone chiaramente in termini di apoditticità, non apparendo coerente con la disciplina normativa la considerazione secondo la quale il decreto di citazione a giudizio si dovesse ritenere correttamente notificato poiché si doveva presuntivamente ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] avesse nell'indirizzo, ove era risultato assente e presso il quale non era residente, un recapito per la posta idoneo. Da dove venga tratta tale conclusione, in relazione a quale riferimento normativo, in considerazione di quali univoci elementi di fatto e presupposti di diritto, non emerge dalla motivazione della decisione di appello. In sostanza la Corte di appello ha desunto, in assenza dei presupposti di legge, l'idoneità di tale notifica, la cui inefficacia era stata immediatamente fatta valere dalla difesa, sin dal primo momento utile durante il giudizio di primo grado. L'attestazione dell'ufficiale giudiziario, con la quale veniva richiamata una temporanea assenza dell'imputato, non meglio specificata, in assenza di elezione o dichiarazione di domicilio, avrebbe dovuto determinare ulteriori ricerche per riscontrare se effettivamente il ricorrente fosse all'epoca ancora residente anagraficamente all'indirizzo ove era stata tentata la notifica. La certificazione anagrafica, assolutamente univoca per come richiamata anche dalla Corte di appello, dimostra il trasferimento del luogo di residenza del [OSCURATO:PERSONA] all'epoca della notifica e, dunque, la mancata conoscenza della vocatio in ius. Nel caso concreto si doveva ritenere probabile che l'imputato, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen., non avesse avuto conoscenza effettiva dell'atto notificato; sarebbe stato dunque necessario effettuare nuove ricerche dello stesso e solo successivamente provvedere al deposito presso la casa del comune ove l'imputato aveva l'abitazione. In realtà la stessa motivazione della Corte di appello, sul punto anche evidentemente contraddittoria, prende atto delll'effettuato cambio di residenza del ricorrente, e con ciò rende palese che la concreta e reale ricerca del ricorrente avrebbe reso possibile un'effettiva conoscenza della citazione in giudizio mediante una previa verifica anagrafica e conseguente notifica presso l'effettivo luogo di residenza. Ricorre, dunque, una nullità, tempestivamente dedotta, assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., risultando di fatto omessa la notificazione della citazione ed essendo risultata la stessa inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, Amato, Rv. 269828-01). I principi sopra richiamati sono stati di recente ribaditi dalle Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail, Rv. 279420-01, con particolare riferimento alla necessità di giungere, anche in caso di elezione di domicilio presso il difensore, ad una effettiva garanzia di conoscenza della pendenza del giudizio da parte dell'imputato. Si è in tal senso affermato che "alcun effetto conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica: risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale; risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen, prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza; aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza". Nel caso in esame il ricorrente sin dal primo grado di giudizio aveva eccepito la mancata conoscenza della pendenza del giudizio ed aveva allegato in tal senso circostanze univocamente valutabili, in parte richiamate dalla stessa Corte di appello. La notifica, eseguita in forme diverse da quelle prescritte, è risultata in concreto inidonea a realizzare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229541-01). Devono conseguentemente essere annullate la sentenza di primo grado e quella di appello, con revoca delle
Sentenza Cassazione n. 07004/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris