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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 febbraio 2026

Cassazione n. 08202/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma in data 13 ottobre 2025, in accoglimento del concordato sulla pena siglato dal suo procuratore speciale ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. 2.

Rileva il Collegio che il solo motivo, cui il ricorrente ha affidato la propria impugnativa ─ ossia, «l’incertezza sulle motivazioni poste a base delle decisioni assunte» determinata dall’omessa indicazione della «sezione del Tribunale, del numero del procedimento penale e del numero» della sentenza appellata, della quale era stata riportata solo la data di adozione da parte del Tribunale di Roma ─, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-biscod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196).

In ogni caso, l’individuazione della sentenza appellata con il solo riferimento all’autorità emittente, il Tribunale di Roma, e alla data di emissione, il 7 ottobre 2024, non è ragionevolmente tale da determinare un'incertezza invincibile quanto al processo da trattare, tenuto conto che, formulando la proposta di concordato, l’appellante non poteva non averetenuto conto proprio delle questioni sollevate in relazione a quella sentenza.

3. Alla stregua di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con il ministero del proprio difensore di fiducia, avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Roma in data 13 ottobre 2025, in accoglimento del concordato sulla pena siglato dal suo procuratore speciale ai sensi dell’art. 599-biscod. proc. pen. 2. Rileva il Collegio che il solo motivo, cui il ricorrente ha affidato la propria impugnativa ─ ossia, «l’incertezza sulle motivazioni poste a base delle decisioni assunte» determinata dall’omessa indicazione della «sezione del Tribunale, del numero del procedimento penale e del numero» della sentenza appellata, della quale era stata riportata solo la data di adozione da parte del Tribunale di Roma ─, non è consentito alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell’accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-biscod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194; Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196). In ogni caso, l’individuazione della sentenza appellata con il solo riferimento all’autorità emittente, il Tribunale di Roma, e alla data di emissione, il 7 ottobre 2024, non è ragionevolmente tale da determinare un'incertezza invincibile quanto al processo da trattare, tenuto conto che, formulando la proposta di concordato, l’appellante non poteva non averetenuto conto proprio delle questioni sollevate in relazione a quella sentenza. 3. Alla stregua di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 16/02/2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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