CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022
Cassazione n. 44500/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 23 febbraio 2021 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] - visto l'art. 627 cod. proc. pen., decidendo a seguito di rinvio da parte di questa Corte di Cassazione ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in anni uno e mesi quattro di reclusione e euro 400,00 di multa. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] deducendo erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera reiterazione di doglianze già vagliate in modo adeguato nella decisione impugnata e nella decisione rescindente. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente