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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2024

Cassazione n. 40035/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di condanna pronunciata nei confrontl di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla qualificazione come tentata estorsione di uno dei reati loro addebitati, riqualificandolo come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e rinviando al giudice di appello per la rideterminazione della pena.

Impugnano entrambi la sentenza in epigrafe indicata: [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per non avere il giudice di rinvio rilevato la prescrizione del reato frattanto maturata, nonché per essersi limitato a ridurre l'aumento di pena per continuazione per quel reato, senza invece rirnodulare il complessivo trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA], invece, per avere la Corte d'appello determinato l'aumento di pena per continuazione in modo eccessivo e sperequato rispetto al più gravato [OSCURATO:PERSONA], valorizzando soltanto i suoi precedentì penali e così duplicando la valutazione della recidiva.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie, nonché deducendo la necessità di rimodulazione del trattamento sanzionatorio anche per l'ulteriore reato di rapina oggetto di condanna, alla luce della sopravvenuta sentenza n. 86 del 13.5.2024 della Corte costituzionale (illegittimità dell'art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità)

2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.

3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], i motivi sono manifestamente infondati o generici, in quanto: a) la sentenza di annullamento con rinvio aveva espressamente "dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti per tutti i reati così come qualificati", ribadendolo a chiare lettere anche in motivazione (pag. 3, in fine); b) la limitazione dell'intervento correttivo sulla sola misura della pena prevista per tale specifico reato-satellite rispetto ad altro più grave è giuridicamente corretta ed il ricorso non deduce alcuna ragione per la quale il complessivo trattamento punitivo debba considerarsi manifestamente irragionevole od arbitrario e, per l'effetto, sindacabile in Cassazione; c) per la rapina, la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile prima della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 628, cit., non potendo perciò trovare applicazione tale modifica normativa, la cui operatività, peraltro, presupporrebbe una rivalutazione del fatto.

4. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito.

Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.

Tale non è quello seguìto nel caso di specie dalla Corte territoriale, che ha plausibilmente ritenuto di valorizzare negativamente il deteriore vissuto criminale del ricorrente rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA].

5. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di condanna pronunciata nei confrontl di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla qualificazione come tentata estorsione di uno dei reati loro addebitati, riqualificandolo come tentativo di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose e rinviando al giudice di appello per la rideterminazione della pena. Impugnano entrambi la sentenza in epigrafe indicata: [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizi di motivazione per non avere il giudice di rinvio rilevato la prescrizione del reato frattanto maturata, nonché per essersi limitato a ridurre l'aumento di pena per continuazione per quel reato, senza invece rirnodulare il complessivo trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA], invece, per avere la Corte d'appello determinato l'aumento di pena per continuazione in modo eccessivo e sperequato rispetto al più gravato [OSCURATO:PERSONA], valorizzando soltanto i suoi precedentì penali e così duplicando la valutazione della recidiva. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria scritta, insistendo per la trattazione del ricorso nelle forme ordinarie, nonché deducendo la necessità di rimodulazione del trattamento sanzionatorio anche per l'ulteriore reato di rapina oggetto di condanna, alla luce della sopravvenuta sentenza n. 86 del 13.5.2024 della Corte costituzionale (illegittimità dell'art. 628, cod. pen., nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando il fatto risulti di lieve entità) 2. Entrambi i ricorsi sono inammissibili. 3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], i motivi sono manifestamente infondati o generici, in quanto: a) la sentenza di annullamento con rinvio aveva espressamente "dichiarato irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti di entrambi i ricorrenti per tutti i reati così come qualificati", ribadendolo a chiare lettere anche in motivazione (pag. 3, in fine); b) la limitazione dell'intervento correttivo sulla sola misura della pena prevista per tale specifico reato-satellite rispetto ad altro più grave è giuridicamente corretta ed il ricorso non deduce alcuna ragione per la quale il complessivo trattamento punitivo debba considerarsi manifestamente irragionevole od arbitrario e, per l'effetto, sindacabile in Cassazione; c) per la rapina, la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile prima della parziale declaratoria d'incostituzionalità dell'art. 628, cit., non potendo perciò trovare applicazione tale modifica normativa, la cui operatività, peraltro, presupporrebbe una rivalutazione del fatto. 4. Il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito. Sul punto, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato. Tale non è quello seguìto nel caso di specie dalla Corte territoriale, che ha plausibilmente ritenuto di valorizzare negativamente il deteriore vissuto criminale del ricorrente rispetto a quello di [OSCURATO:PERSONA]. 5. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro per ciascuno, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend