Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 36818/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13346/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 32672/2021depositata il 09/11/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n. 32672/2021 della Corte di cassazione, del 9 novembre 2021. 2). [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. 3).

Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391 - bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Il controricorrente ha presentato memoria. 4) Questa Corte, con l’ordinanza n. 32672/2021, accolse l'istanza di correzione di errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponendo la correzione del dispositivo della sentenza n. 6552/2018 nel senso di sostituire le parole "ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro" con le parole "ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia".

Il ricorso per revocazione lamenta che l’ordinanza di correzione n. 32672/2021 è stata emessa in totale assenza di contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio di cassazione.

Ciò per il ricorrente concreta un errore di fatto dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c., per ome sso accertamento della non avvenuta notifica alle altre parti del ricorso per correzione R.G.N. 8899/2021.

Va pregiudizialmente rilevato che il ricorso per revocazione è stato intimato e notificato nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di [OSCURATO:PERSONA].

La domanda di revocazione di una sentenza va proposta, per il principio della necessaria identità delle parti processuali dei giudizi di impugnazione, nei confronti di tutti i soggetti che abbiano preso parte al processo conclusosi con la decisione di cui venga, appunto, chiesta la revoca, a nulla rilevando la natura della pronuncia resa riguardo ai medesimi (cfr. Cass. n. 3228 del 1987; Cass. n. 1583 del 2020).

Il ricorso per revocazione proposto, come nella specie, nei confronti soltanto di alcuna delle parti della decisione revocanda è perciò viziato da difetto di integrità del contraddittorio, con necessità di disporre la notificazione nei riguardi delle parti pretermesse.

Tuttavia, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. può ritenersi superflua, atteso che la revocazione appare "prima facie" inammissibile e l'integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento.

Il ricorso è inammissibile in quanto l’ordinanza di correzione degli errori materiali non può formare oggetto di revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., essendo detto rimedio impugnatorio previsto per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione aventi carattere decisorio, e dunque volto ad ottenere la loro sostituzione con una diversa regolamentazione del rapporto controverso (cfr. Cass. Sez.

Un.25 giugno 2002, n. 9287; Cass. 9 giugno 2005, n. 12175; Cass. Sez.

Un. 7 gennaio 2013, n. 151).

La “correzione” suppone, viceversa, l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati per una mera svista, sicché anche l’errata percezione delle risultanze di fatto da parte dei giudici della correzione è inevitabilmente priva del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge il decisum del provvedimento impugnato, ex art. 395n. 4 c.p.c.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13346/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 32672/2021depositata il 09/11/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1). [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n. 32672/2021 della Corte di cassazione, del 9 novembre 2021. 2). [OSCURATO:PERSONA] ha notificato controricorso. 3). Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391 - bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perché la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni. Il controricorrente ha presentato memoria. 4) Questa Corte, con l’ordinanza n. 32672/2021, accolse l'istanza di correzione di errore materiale proposta da [OSCURATO:PERSONA], disponendo la correzione del dispositivo della sentenza n. 6552/2018 nel senso di sostituire le parole "ad altra sezione della Corte d'Appello di Catanzaro" con le parole "ad altra sezione della Corte di Appello di Perugia". Il ricorso per revocazione lamenta che l’ordinanza di correzione n. 32672/2021 è stata emessa in totale assenza di contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio di cassazione. Ciò per il ricorrente concreta un errore di fatto dell'ordinanza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 4) c.p.c., per ome sso accertamento della non avvenuta notifica alle altre parti del ricorso per correzione R.G.N. 8899/2021. Va pregiudizialmente rilevato che il ricorso per revocazione è stato intimato e notificato nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA] e non anche di [OSCURATO:PERSONA]. La domanda di revocazione di una sentenza va proposta, per il principio della necessaria identità delle parti processuali dei giudizi di impugnazione, nei confronti di tutti i soggetti che abbiano preso parte al processo conclusosi con la decisione di cui venga, appunto, chiesta la revoca, a nulla rilevando la natura della pronuncia resa riguardo ai medesimi (cfr. Cass. n. 3228 del 1987; Cass. n. 1583 del 2020). Il ricorso per revocazione proposto, come nella specie, nei confronti soltanto di alcuna delle parti della decisione revocanda è perciò viziato da difetto di integrità del contraddittorio, con necessità di disporre la notificazione nei riguardi delle parti pretermesse. Tuttavia, la fissazione del termine ex art. 331 c.p.c. può ritenersi superflua, atteso che la revocazione appare "prima facie" inammissibile e l'integrazione del contraddittorio si rivela, perciò, attività del tutto ininfluente sull'esito del procedimento. Il ricorso è inammissibile in quanto l’ordinanza di correzione degli errori materiali non può formare oggetto di revocazione per errore di fatto ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., essendo detto rimedio impugnatorio previsto per le sentenze e le ordinanze pronunciate dalla Corte di cassazione aventi carattere decisorio, e dunque volto ad ottenere la loro sostituzione con una diversa regolamentazione del rapporto controverso (cfr. Cass. Sez. Un.25 giugno 2002, n. 9287; Cass. 9 giugno 2005, n. 12175; Cass. Sez. Un. 7 gennaio 2013, n. 151). La “correzione” suppone, viceversa, l'esattezza della decisione giudiziale, nonostante l'erroneità dei dati indicati per una mera svista, sicché anche l’errata percezione delle risultanze di fatto da parte dei giudici della correzione è inevitabilmente priva del requisito indispensabile della decisività dell'errore revocatorio, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge il decisum del provvedimento impugnato, ex art. 395n. 4 c.p.c. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, il ricorrente va condannato a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di revocazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma
Decreto Cassazione n. 36818/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris