CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 28 maggio 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Velletri l'11 gennaio 2024, con cui [OSCURATO:PERSONA], concesse le attenuanti generiche, era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed euro 20.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Torvajanica dì Pomezia il 21 settembre 2023. Rilevato che l'unico motivo di ricorso con cui la difesa censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. 309/1990, è manifestamente infondato, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e superati; la Corte di appello, infatti, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr. Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), ha valorizzato il quantitativo di stupefacente rinvenuto, pari a oltre 300 dosi medie singole di cocaina, e le modalità di occultamento della sostanza, depositata in un garage e già suddivisa in dosi (cfr. pagina 5 della sentenza impugnata). Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.MV-j »,77: