CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2021
Cassazione n. 46806/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 21126 del 21/04/2021 della prima sezione della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di revocare la sentenza della Corte di Cassazione impugnata e di dichiarare inammissibile il ricorso originariamente proposto dal Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Milano. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., in relazione alla sentenza n. n. 21126 del 21/04/2021 della Corte di cassazione. Con la citata decisione la prima sezione penale, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, rilevando un ne bis in idem, ha annullato senza rinvio, l'ordinanza emessa il 24 settembre 2020, con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva riconosciuto, ex art. 671 cod. proc. pen., la continuazione tra reati già giudicati, rideterminando in anni ventuno di reclusione la pena applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Deduce il ricorrente che la sentenza si fonda su un errore di fatto. 2.1. In data 1 aprile 2021 la difesa dell'imputato, tramite posta elettronica certificata, aveva trasmesso alla prima sezione penale della Corte di cassazione, in vista dell'udienza del 21 aprile 2021, una memoria difensiva con la quale eccepiva il difetto di legittimazione all'impugnazione in capo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale. L'ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. era stata adottata dalla Corte di appello, riconosciuta dalla Corte di cassazione quale giudice competente a seguito di conflitto di competenza sollevato dal giudice per le indagini preliminari di Milano. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale non è legittimato ad impugnare i provvedimenti emessi dalla Corte di appello, poiché la legittimazione spetta soltanto al Procuratore generale presso la Corte di appello. 2.2. La Corte di cassazione ha pronunciato la sentenza qui impugnata, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, senza neppure menzionare la memoria difensiva ritualmente trasmessa, né valutando in alcun modo la legittimazione alla impugnazione. Tale situazione, sostiene il ricorrente, darebbe luogo a un errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. 3. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2021 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Va premesso che il ricorso straordinario di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione emessa su ricorso avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, quando tale decisione, intervenendo a stabilizzare il giudicato, determina, come nella specie, l'irrimediabilità del pregiudizio derivante dall'errore di fatto (per tutte Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Nunziata, Rv. 269789; conf. tra le ultime Sez. 5, n. 25239 del 13/07/2020, Furnari, Rv. 279466). 3. Con la sentenza impugnata (n. 21126 del 21/04/2021) la prima sezione penale della Corte di cassazione si è pronunciata sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l'ordinanza, emessa il 24 settembre 2020, con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto, ex art. 671 cod. proc. pen., la continuazione tra reati già giudicati nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. La Corte di cassazione, in accoglimento dell'impugnazione del Procuratore della Repubblica, ha annullato senza rinvio l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, rilevando, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., l'inammissibilità dell'istanza presentata dal condannato ex art. 671 cod. proc. pen., trattandosi di riproposizione di precedenti richieste già rigettate. 3.2. In quel giudizio di legittimità il difensore del condannato aveva inoltrato - tramite posta elettronica certificata trasmessa alla cancelleria della prima sezione penale in data 1 aprile 2021, ore 15:29 - una memoria (ritualmente accettata dal sistema) con la quale aveva eccepito il difetto di legittimazione, in capo al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, ad impugnare una ordinanza della Corte di appello. 4. Osserva questo collegio che la sentenza impugnata ha omesso di valutare l'eccezione sollevata con la memoria difensiva. Si trattava di eccezione ictu oculi fondata, poiché la legittimazione a impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa designazione del legislatore, al P.M. che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento (cfr. tra le altre Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaeli, Rv. 235981; da ultimo Sez. 1, n. 15853 del 25/02/2020, Covello, Rv. 27898). Nel caso in rassegna parte del procedimento di esecuzione dinanzi alla Corte di appello è stato il Procuratore generale distrettuale, non il Procuratore della Repubblica. Ergo la memoria pretermessa coltivava una questione processuale decisiva che avrebbe determinato un esito opposto del processo: il difetto di legittimazione processuale del ricorrente, immediatamente rilevabile, avrebbe imposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione. Pertanto sussiste un errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. Invero l'omesso esame di una memoria difensiva dà luogo alla figura dell'errore di fatto quando sia dipeso da una vera e propria svista materiale, cioè da una disattenzione di ordine meramente percettivo che abbia causato l'erronea supposizione dell'inesistenza della censura, la cui presenza sia immediatamente e oggettivamente rilevabile e quando, come nel caso in esame, risulta evidente che la decisione del giudice di legittimità sarebbe stata diversa se fosse stato vagliato il motivo di censura dedotto (cfr. Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221283; Sez. 5, n. 11752 del 16/12/2008, dep. 2009, Quaranta, Rv. 243773). 5. Deriva che la sentenza della prima sezione penale deve essere revocata e che deve essere dichiarato inammissibile il ricorso - proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Milano - dal quale è scaturita la decisione revocata. P.Q.M. Revoca la sentenza n. 21126/2021 del 21/04/2021 della prima sezione della Corte di cassazione e dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico ministero. Così deciso il 03/11/2021 [OSCURATO:PERSONA]