CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21805/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso in opposizione proposto il 15.5.2023 nei confronti delMinistero della Giustizia innanzi al Tribunale di Mantova, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Trentini, premesso di aver assistito il Fallimento CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione nella procedura esecutiva immobiliare n. 210/19 e precisato,altresì, che la procedura era stata ammessa al patrocinio a spese dellostato ex art. 144 T.U. spese giustizia, dedusse: che, con istanza delNumero registro generale 4731/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 21805/2026Data pubblicazione 26/06/202617.1.2023, aveva chiesto al Giudice dell’esecuzione che gli venisseliquidato il compenso per l’attività svolta; che il Giudice, con decreto del23.4.2023, comunicato il 26.4.2023, rigettò l’istanza sulla base dellaconsiderazione che l’istante non aveva ottemperato all’invito, rivoltogli dalprofessionista delegato alla vendita, a depositare la nota di precisazionedel credito nonché la nota delle spese; che il precedente giurisprudenzialerichiamato dal Giudice dell’esecuzione non aveva attinenza con il casodi specie; la decisione della Cassazione citata [riguardava] la diversaquestione della mancata produzione dei documenti giustificativi relativialle attività successive all’atto d’intrvento nella procedura, derivandoneche i crediti per tali attività successive non potevano essere ricompresi nelprogetto di distribuzione, poendosi solo tener conto di quelli nell’attodell’intervento ; che il diritto dell’avvocato che assista un fallimentoammesso al patrocino a spese dello Stato in una procedura esecutivatrovava fondamento nella sentenza della Corte Costituzionale 5.5.2022 n.109.Tanto dedotto, il professionista chiese la riforma del decreto e laliquidazione del compenso per l’attività svolta, in conformità della notapresentata o, comunque, secondo quanto ritenuto di giustizia.Il Ministero della Giustizia rimase contumace.2. Con sentenza n. 74/2024, pubblicata il 29.1.2024, il Tribunale rigettòl’opposizione sulla base delle seguenti considerazioni: non era contestatoche il professionista delegato avesse invitato anche il [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione a depositare la nota di precisazione delcredito, e che a tale invito non fosse stato dato seguito; risultavacondivisibile l’orientamento espresso da Cass. n. 2044/2017, secondo cuila potestà del G.E. (e, quindi, del professionista delegato) di fissare untermine per ordinare la attività e consentire l’ordinato e celere sviluppo delprocesso trova fondamento negli artt. 152, 175 e 484 c.p.c., nonchénell’art. 111 Cost. (che stabilisce il principio della ragionevole durata delNumero registro generale 4731/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 21805/2026Data pubblicazione 26/06/2026processo), e ad essa risulta correlato il dovere delle parti di cooperarelealmente ex art. 88 c.p.c.; la mancata trasmissione della nota diprecisazione del credito risultava da un lato idonea a determinarel’esclusione dello stesso dal piano di riparto ed integrava, dall’altro, ungrave inadempimento dell’obbligo professionale assunto, tale dagiustificare il diniego della liquidazione del compenso al difensore;risultava poi irrilevante la natura chirografaria del credito vantato dalsoddisfacimento in sede di ripartizione.3. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi.Resiste il Ministero con controricorso.Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione o falsaapplicazione dell’art. 569, primo comma, ultimo periodo, c.c., in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo l’erroneitàdell’affermazione del Tribunale secondo cui, in materia di esecuzione, lamancata presentazione della nota di precisazione del credito avrebbecomportato, per la parte rappresentata dal professionista, il pregiudiziodell’esclusione del credito dal progetto di distribuzione.La erroneità della ricostruzione del giudice di prime cure risulterebbeconfermata, secondo il ricorrente, dall’espressa previsione dell’art. 569,comma 1, ultimo periodo, c.p.c., in base al quale “In difetto, [di depositodell’atto di precisazione del credito – vedi periodo precedente –] aglieffetti della liquidazione della somma di cui al primo comma dell'articolo495, il credito resta definitivamente fissato nell'importo indicato nell'attodi precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessi al tasso legale edelle spese successive”.Numero registro generale 4731/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 21805/2026Data pubblicazione 26/06/20262. Con il secondo motivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione degli artt.1175, 1176 e 2236 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,poiché il mancato deposito della nota di precisazione del credito nonavrebbe comportato di per sé la perdita del diritto del creditore di vedere ilproprio credito incluso nel progetto di distribuzione e, dunque, nonavrebbe integrato un grave inadempimento da parte del difensore tale daescludere il diritto al compenso del difensore che presti la propria operanell’ambito del patrocinio a spese dello Stato.A tal riguardo osserva, in senso contrario alla ricostruzione operata nelprovvedimento impugnato, “che, se la mancata presentazione della notadi precisazione del credito è improduttiva di effetti circa la partecipazionedel creditore alla distribuzione, non può che seguirne che il difensore nonpuò essere incorso in alcun difetto nell’assistenza della sua opera, né puòmuoversi rimprovero alcuno di negligenza e il suo compenso dovrà quindiessere liquidato”.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 88 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,ritenendo che la mancata presentazione della nota di precisazione delcredito non avrebbe integrato comportamento sleale e non collaborativo.A tal riguardo sostiene che si ha violazione del richiamato art. 88 c.p.c. neicasi in cui la parte non abbia tenuto un comportamento cui era obbligataoppure abbia, per negligenza o cattiva volontà, determinato, a carico dellealtre parti o del giudice, oneri non necessari o impegni più gravosi.Nel caso di specie, rileva il ricorrente, non costituisce violazione del doveredi lealtà non avvalersi di una propria facoltà, quale quella di precisare ilcredito, atteso che in tal modo, in linea con la previsione di cui all’art.569, comma 1, c.p.c., il progetto di distribuzione viene formatosemplicemente ex actis.4. Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione o falsaapplicazione degli artt. 1175 e 1176 c.c., prospettando che il TribunaleNumero registro generale 4731/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 21805/2026Data pubblicazione 26/06/2026non aveva chiarito il motivo della propria valutazione di irrilevanza dellacircostanza per cui “come risultante dal progetto di distribuzione,nemmeno i creditori privilegiati vennero, nell’esecuzione, soddisfatti ditalché il credito del fallimento, in ogni caso, sarebbe rimasto incapiente”.Con riferimento a tale profilo, parte ricorrente sostiene, in ogni caso,l’illegittimità della decisione, in quanto “è giurisprudenza costante quellache sostiene che in tanto può affermarsi una qualsiasi responsabilitàdell’avvocato in quanto eventuali omissioni od errori abbiano portato, sullascorta dei criteri probabilistici, una perdita di chance. Ove tale valutazionenon possa compiersi, non potrà affermarsi alcuna responsabilitàdell’avvocato”.Viene, in particolare, prospettato che “l’esito dell’esecuzione è risultatotale da non consentire nemmeno il soddisfacimento integrale dei creditoriprivilegiati, di talché è indiscutibile che i creditori chirografari maiavrebbero potuto essere inclusi nel progetto di distribuzione ed è,pertanto, parimenti indiscutibile che tale circostanza, lungi dall’essereirrilevante, appalesa chiaramente che, anche fosse vero (ma non è vero)che la mancata presentazione della nota di precisazione del creditocomportava la perdita del diritto a partecipare alla distribuzione –comunque nei confronti del difensore non possono formularsi giudizi diinadempimento contrattuale.”I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente, attesal’evidente connessione logica tra gli stessi.Essi risultano fondati.In linea generale va richiamato l’orientamento della S.C. (cfr.Sez. 2, n. 5742 del 13/03/2026, in particolare punti 3.4. e 4 dellamotivazione), in base al quale l’esclusione del compenso per il difensore disoggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 130-bis deld.P.R. n. 115 del 2002 è prevista per le sole ipotesi in cui l'appello,principale o incidentale, sia dichiarato inammissibile, trattandosi di normaNumero registro generale 4731/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 21805/2026Data pubblicazione 26/06/2026di stretta interpretazione e come tale non suscettibile di estensioneanalogica ai sensi degli artt. 1 e 14 delle preleggi.Tanto precisato, va poi rilevato che l’art. 4, comma 3, d.l. n. 135 del14.12.2018, convertito dalla l. n. 12 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha modificato la partefinale del primo comma dell’art. 569 c.p.c.La modifica prevede che, salvo quanto disposto dai precedenti artt. 565e 566, non oltre trenta giorni prima dell'udienza, il creditore pignorante ei creditori già intervenuti ai sensi dell'art. 499 depositano un atto,sottoscritto personalmente dal creditore e previamente notificato aldebitore esecutato, nel quale è indicato l'ammontare del residuo creditoper cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio dicalcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute finoall'udienza. In difetto, agli effetti della liquidazione della somma di cuiall' art. 495, 1° co., il credito resta definitivamente fissato nell'importoindicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato dei soli interessial tasso legale e delle spese successive.Sulla base della disposizione di cui sopra, il mancato deposito dell’attocontenente l’indicazione dell’ammontare del credito residuo e dei relativiaccessori non determina di per sé la perdita del diritto del creditore avedere inserito il proprio credito nel progetto di distribuzione, atteso che,in mancanza di detta indicazione, il credito resta comunquedefinitivamente fissato nell'importo di cui a precedente periodo.Sotto altro, concorrente profilo, fermo restando che nel caso di specie lacondotta del difensore non procurò in concreto pregiudizio di sorta alqualità e del pregio dell’opera svolta dal difensore al fine di stabilire lamisura cel compenso, ma non può, salvo i casi in cui l’opera sia risultataforiera di pregiudizio tosto che di vantaggio, denegare del tutto ilcompenso, pur nei limiti in cui l’attività dell’avvocato sia risultata utile.Numero registro generale 4731/2024Numero sezionale 1490/2026Numero di raccolta generale 21805/2026Data pubblicazione 26/06/2026I restanti motivi di ricorso restano assorbiti in senso propriodall’accoglimento dei primi due.La pronuncia impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Mantova inpersona di diverso magistrato, che procederà a nuovo esame attenendosiai principi sopra esposti.Il giudice del rinvio procederà anche alla liquidazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri,cassa la pronuncia impugnata e rinvia al Tribunale di Mantova, in personadi diverso magistrato, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso