CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07182/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 bis cod. pen. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1. Nullità della sentenza per inosservanza dell'art. 120 cod. pen., improcedibilità del reato per essere stata la querela sporta da persona diversa dal proprietario della vettura sottratta, soggetto non legittimato; 2. Inosservanza o erronea applicazione di norme processuali stabilite a pena di decadenza con particolare riferimento all'art. 21 cod. pen. in relazione all'eccezione d'incompetenza territoriale del Tribunale di Brindisi in favore del Tribunale di Lecce; 3. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen., mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena Considerato che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, secondo consolidato orientamento di legittimità, è titolato a sporgere querela il soggetto che si trovi in una posizione di detenzione qualificata in rapporto ai beni sottratti (Sez. U, n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscío, Rv. 255975 - 01:"Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela"). Ritenuto, pertanto, che la persona che aveva noleggiato la vettura oggetto di furto era legittimata a sporgere querela. Considerato, quanto al secondo motivo di doglianza, che, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis" la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio (cfr. Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Rv. 234347:«Per il principio della ''perpetuatio jurisdictionis" la questione relativa alla competenza per territorio non può essere proposta oltre i limiti temporali costituiti dalla conclusione dell'udienza preliminare o, se questa manchi, dal compimento per la prima volta dell'accertamento della costituzione delle parti nel corso degli atti introduttivi al giudizio, sicché restano privi di rilievo eventuali, successivi, eventi istruttori o decisori, di significato diverso rispetto ai dati prima valutati ai fini della fissazione della competenza per territorio»). Considerato che la giustificazione posta a fondamento del trattamento sanzionatorio adottato - basata sulla considerazione della negativa personalità dell'imputato, gravato da precedenti specifici - è rispettosa dei criteri stabiliti in sede di legittimità; invero, in tema di determinazione della pena la giurisprudenza di legittimità ha affermato che possa ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorché siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, Waychey, Rv. 258410-01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 20