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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 47269/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22 febbraio 2022, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di rissa. -Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui è dedotto vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità ed all'eccessività della pena inflitta, è reiterativo di quello proposto in sede di gravame e versato in fatto, oltre che generico.

Con specifico riferimento alla commisurazione della pena è necessario ribadire come la stessa sia rimessa alla valutazione del giudice di merito, che ha sul punto rilevato, peraltro, come questa sia stata operata in termini prossimi al minimo edittale Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma l'8 novembre 2022 Il on otle stensore 27 i Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 22 febbraio 2022, di conferma della sentenza del Tribunale di Palermo che lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di rissa. -Considerato che il motivo di ricorso proposto, con cui è dedotto vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità ed all'eccessività della pena inflitta, è reiterativo di quello proposto in sede di gravame e versato in fatto, oltre che generico. Con specifico riferimento alla commisurazione della pena è necessario ribadire come la stessa sia rimessa alla valutazione del giudice di merito, che ha sul punto rilevato, peraltro, come questa sia stata operata in termini prossimi al minimo edittale Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma l'8 novembre 2022 Il on otle stensore 27 i Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 47269/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris