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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 45867/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 800 di multa per il delitto di illecita detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena.

Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e manifestamente infondato.

Insindacabile, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla gradazione della pena, il cui obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza non ricorrente nel caso di specie in cui la pena risulta determinata in misura prossima al minimo edittale, allontanamento dal minimo edittale ritenuto adeguatamente giustificato dalla natura di droga "pesante" dello stupefacente e per la personalità del ricorrente già condannato per identico reato.

All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il residen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro 800 di multa per il delitto di illecita detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato che ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché il delineato rilievo è generico e manifestamente infondato. Insindacabile, invero, risulta la censura formulata con riferimento alla gradazione della pena, il cui obbligo motivazionale risulta assolto dal giudice di merito dando conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni di tipo sintetico, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), evenienza non ricorrente nel caso di specie in cui la pena risulta determinata in misura prossima al minimo edittale, allontanamento dal minimo edittale ritenuto adeguatamente giustificato dalla natura di droga "pesante" dello stupefacente e per la personalità del ricorrente già condannato per identico reato. All'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro 3.000,00 (tremila). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 Il Consigliere estensore Il residen
Sentenza Cassazione n. 45867/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris