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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2025

Cassazione n. 18969/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente ORDINANZA sul ricorso 21480-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 936/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 198/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21480/2020 Cron.

Rep.

Ud.29/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volt a ad ottenere il pagamento del t.f.r maturato altermine del rapporto di lavoro quale maestra d’infanzia,intercorso con il Comune di Bologna dal 2008 al 2016.

Secondo la Corte, essendo il t.f.r. dei pubblici impiegati assoggettato all’art.2120 c.c., esso aveva natura retributiva e non previdenziale, e doveva corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre restava irrilevante che nel caso di specie vi fosse stata riassunzione della lavoratrice presso il MIUR con nascita di un nuovo rapporto di lavoro senza soluzione di continuità rispetto al precedente.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria.

All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2 l. n.335/95, dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo d.P.C.M. 20.12.1999, nonché dell’art.26, co.19 l. n.448/98.

Sostiene che il regime del t.f.r. dei dipendentipubblici ha particolari differenze rispetto a quello dei dipendenti privati – in ordine al meccanismo di finanziamento, a l soggetto debitore, al meccanismo di accantonamento figurativo– le quali devono far concludere per la natura non retributiva ma previdenziale della prestazione.

Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360-bis, n.1 c.p.c., e tale ragione di inammissibilità prevale sulle altre eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente.

Con orientamento consolidato di questa Corte, rispetto al quale il ricorso non adduce argomenti giuridici rilevanti al fine di condurre ad un suo superamento, si è affermato, a partire da una sentenza resa a sezioni unite (Cass.

S.U. 24280/14), poi seguita da successive pronunce (Cass.58595/20, Cass.2828/21, Cass.9547/24), che, nella vigenza dell’art.2, co.5 l. n.335/95, il t.f.r. dei dipendenti pubblici è assoggettato al medesimo regime dell’art.2120 c.c., sicché deve essere corrisposto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che un nuovo rapporto di lavoro sia stato concluso senza soluzione di continuità temporale rispetto al precedente.

In particolare, è stato osservato che le perduranti differenze di regime che il t.f.r. dei dipendenti pubblici esprime in forza dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo d.P.C.M. 20.12.1999, non valgono a privare di rilievo la principale considerazione per cui, rimanendo applicabile l’art.2120 c.c., il t.f.r. spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla contestuale cessazione del rapporto previdenziale.

Va anche in questa sede ribadito quanto sottolineato da questa Corte circa il fatto che a tenore dell ’ articolo 1, co.6 d.P.C.m. 20.12.1999 il trattamento di fine rapporto è liquidato dall’INPS «alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982 nr. 297», mentre il successivo art . 2 prevede che nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le regole «concessive» di cui alla legge 29 maggio 1982 nr. 297; l’esigibilità del t.f.r. è stata cioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e dunque alla cessazionegiuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall'INPS, restando irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, l’eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondoe assumendo invece esclusivo rilievo ai fini dell’esigibilità del t.f.r.la «cessazione dal servizio», ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro.

Conclusivamente il ricorso va respinto con condan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 21480-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 936/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/12/2019 R.G.N. 198/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.21480/2020 Cron. Rep. Ud.29/04/2025 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volt a ad ottenere il pagamento del t.f.r maturato altermine del rapporto di lavoro quale maestra d’infanzia,intercorso con il Comune di Bologna dal 2008 al 2016. Secondo la Corte, essendo il t.f.r. dei pubblici impiegati assoggettato all’art.2120 c.c., esso aveva natura retributiva e non previdenziale, e doveva corrispondersi alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre restava irrilevante che nel caso di specie vi fosse stata riassunzione della lavoratrice presso il MIUR con nascita di un nuovo rapporto di lavoro senza soluzione di continuità rispetto al precedente. Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato da memoria. All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.2 l. n.335/95, dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo d.P.C.M. 20.12.1999, nonché dell’art.26, co.19 l. n.448/98. Sostiene che il regime del t.f.r. dei dipendentipubblici ha particolari differenze rispetto a quello dei dipendenti privati – in ordine al meccanismo di finanziamento, a l soggetto debitore, al meccanismo di accantonamento figurativo– le quali devono far concludere per la natura non retributiva ma previdenziale della prestazione. Il motivo è inammissibile ai sensi dell’art.360-bis, n.1 c.p.c., e tale ragione di inammissibilità prevale sulle altre eccezioni di inammissibilità del ricorso svolte dalla controricorrente. Con orientamento consolidato di questa Corte, rispetto al quale il ricorso non adduce argomenti giuridici rilevanti al fine di condurre ad un suo superamento, si è affermato, a partire da una sentenza resa a sezioni unite (Cass. S.U. 24280/14), poi seguita da successive pronunce (Cass.58595/20, Cass.2828/21, Cass.9547/24), che, nella vigenza dell’art.2, co.5 l. n.335/95, il t.f.r. dei dipendenti pubblici è assoggettato al medesimo regime dell’art.2120 c.c., sicché deve essere corrisposto all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che un nuovo rapporto di lavoro sia stato concluso senza soluzione di continuità temporale rispetto al precedente. In particolare, è stato osservato che le perduranti differenze di regime che il t.f.r. dei dipendenti pubblici esprime in forza dell’[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del successivo d.P.C.M. 20.12.1999, non valgono a privare di rilievo la principale considerazione per cui, rimanendo applicabile l’art.2120 c.c., il t.f.r. spetta in caso di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla contestuale cessazione del rapporto previdenziale. Va anche in questa sede ribadito quanto sottolineato da questa Corte circa il fatto che a tenore dell ’ articolo 1, co.6 d.P.C.m. 20.12.1999 il trattamento di fine rapporto è liquidato dall’INPS «alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982 nr. 297», mentre il successivo art . 2 prevede che nei confronti del personale assunto successivamente alla data del 31 dicembre 2000 si applicano le regole «concessive» di cui alla legge 29 maggio 1982 nr. 297; l’esigibilità del t.f.r. è stata cioè ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e dunque alla cessazionegiuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall'INPS, restando irrilevante, al pari di quanto previsto per il lavoro privato, l’eventuale continuità temporale, in fatto, di più rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondoe assumendo invece esclusivo rilievo ai fini dell’esigibilità del t.f.r.la «cessazione dal servizio», ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro. Conclusivamente il ricorso va respinto con condan
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