CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 11817/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al R.G.N. 12560-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 25 - OSTIA, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E PER [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in atti; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1737/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/03/2017; Ric. 2018 n. 12560 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell’anno 2006 la società [OSCURATO:PERSONA] e per l’[OSCURATO:SOCIETA]. otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento in proprio favore della somma di euro 14.175,00, a titolo di provvigione per l’attività di mediazione relativa allavendita di un immobile sito in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 23. 2. Con sentenza n. 9677/2008 il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione proposta dal sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4. Proponeva appello la società [OSCURATO:PERSONA] e per l’[OSCURATO:SOCIETA]. con un unico motivo con cui censurava l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione per avere il giudice ritenuto legittima la richiesta sull’affidabilità economica del proponente senza considerare che la suddetta richiesta era stata effettuata a ridosso della scadenza del termine della proposta irrevocabile dell’acquirente comportando, per la mediatrice, l’impossibilità di effettuare le indagini chieste per mancanza di tempo materiale. Conseguentemente, il comportamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] era da ritenersi illegittimo e contrario ai principi di buona fede e correttezza. 5. La Corte di Appello di Roma, con sentenzan. 1737/2017, riformava la sentenza del giudice di prime cure e rigettando, quindi, l’opposizione a decreto ingiuntivo formulata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], ritenendorilevanti le circostanze di tempo che avevano caratterizzato gli eventi di cui trattasi(in particolare, il fatto che solamente il giorno prima della scadenza del termine di irrevocabilità della proposta il promittente venditore chiese all’agenzia informazioni sulla persona dell’acquirente , non Ric. 2018 n. 12560 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -3- permettendo, di fatto, all’agenzia di svolgere le indagini richieste) ed evidenzia ndo come la proposta formulata dall’acquirente fosse conforme alle condizioni indicate dal [OSCURATO:PERSONA] nell’incarico, sia per quanto concerneva il prezzo sia sulle modalità di pagamento. 6. Avverso tale sentenza ha propostoricorso per Cassazione il sig. [OSCURATO:PERSONA],affidandosi ad un unico motivo. 7. Ha r esist ito con controricorso la società [OSCURATO:PERSONA] e per l’[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, il ricorrente deduce “Violazione di legge. Nullità della sentenza per difetto del requisito essenziale costituito dalla motivazione ex art. 132, 1° comma n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c. Motivazione apparente, illogica e contraddittoria”, censurando la sentenza per essere il giudice di secondo grado giunto “ a conclusioni apodittiche seguendo un ragionamento contraddittorio ed illogico che però non è controllabile perché non esplicitato”, per avere basato la sua motivazione sulla deduzione del rifiuto della proposta di acquisto da un telegramma in cui si chiedevano al mediatore informazioni sulla persona della controparte e la fissazione di un incontro. Inoltre, il ricorrente lamenta la mancata ammissione delle istanze istruttorie dallo stesso articolate in prima istanza, ritenute superflue, quindi non ammess e dal Tribunale, le quali erano state riproposte in appello e avrebbero dovuto essere scrutinate dalla Corte territoriale. Osserva, p reliminarmente , il Collegio che, con ordinanza interlocutoria n. 17210/2019 della Sesta Sezione Civile - 2 , resa in data 23.05.2019e depositata il 26.06.2019 , la causa era stata rinviata alla p ubblica u dienza , non ravvisandosi l'evidenza Ric. 2018 n. 12560 sez. S2 -ud. 16-02-2023 -4- decisoriain relazione alla censura formulata avverso la decisione del giudice di seconda istanza. Senonché, per un mero disguido, il ricorso è stato avviato per la sua trattazione nelle forme camerali di cui all’art. 380-bis.1. c.p.c., dovendosi, invece, mantenere ferma la già disposta rimessione alla pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la fissazione della trattazione della stessa in pubblica udie