CassazionedecretoSezione 2Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16266/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] edall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 2631/2023depositata il 08/06/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Italia [OSCURATO:SOCIETA]. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Beneventoun decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delNumero registro generale 1476/2024Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 16266/2026Data pubblicazione 26/05/2026residuo dovuto per lavori eseguiti presso l’immobile di proprietàdell’ingiunta.All’esito dell’opposizione proposta dall’ingiunta il Tribunale diBenevento aveva revocato il decreto ingiuntivo, riducendo il credito dellasocietà nel minor importo di € 31.131,11, oltre accessori, per essereintervenuti pagamenti da parte della debitrice, provati per € 8.350,00.Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], con articolazione di appelloincidentale da parte di Italia [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’Appello di Napoliaveva (per quanto ancora interessa) ulteriormente ridotto il credito dellasocietà ad € 7.351,11 per i seguenti motivi: -la scrittura privata del26.7.2012, prodotta in originale da [OSCURATO:PERSONA], per dimostrare l’entità deipagamenti effettuati a favore dell’appaltatrice, non era statatempestivamente disconosciuta; il rituale disconoscimento avrebbe dovutoavvenire entro l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e invece era avvenuto il14.12.2015; -posto il non tempestivo disconoscimento, della scrittura sidoveva tenere conto per determinare il residuo dovuto a Italia Appaltis.r.l.; - neppure è revocabile in dubbio la riferibilità all’appellata dellasottoscrizione, ancorché illeggibile, apposta in calce al documento esovrapposta al timbro sociale , comportante altresì l’imputazione deipagamenti all’appalto di cui si discute (non essendo nemmeno stataprospettata una diversa imputazione).Italia [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso.[OSCURATO:PERSONA] ha formulato proposta di definizione accelerataai sensi dell’art.380 bis c.p.c., che è stata opposta da Italia [OSCURATO:SOCIETA]. laquale ha insistito perché il ricorso sia deciso; la ricorrente e lacontroricorrente hanno depositato memorie illustrative in termini per lafissata adunanza in camera di consiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 1476/2024Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 16266/2026Data pubblicazione 26/05/2026E’ opportuno precisare che, a seguito della decisione di questa Corteresa a Sezioni Unite (Cass. Sez. U., n. 9611 del 10.04.2024), e per leragioni ivi chiarite, la partecipazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA], proponenteex art. 380-bis cod. proc. civ., come componente del Collegio chedefinisce il giudizio, non rileva quale ragione di incompatibilità, ai sensidell’art. 51, comma 1, n. 4 e dell’art. 52 cod. proc. civ.1. Con il primo motivo di ricorso Italia [OSCURATO:SOCIETA]. lamenta la Violazione e falsa applicazione dell’art.2702 c.c., violazione e falsaapplicazione dell’art.214 c.p.c., in relazione all’art.360 co 1 n.3 c.p.c. La ricorrente insiste nella falsità della sottoscrizione della scrittura26.7.2012, consistente in un segno grafico non decifrabile, inidoneo adindividuare con ragionevole certezza la persona che la ha apposta. LaCorte d’Appello non ha dato alcun rilievo alla mancanza di un elementoritenuto dal legislatore assolutamente rilevante, quale la sottoscrizionechiara, per poter qualificare una scrittura come scrittura privata. Quindisussiste la violazione delle norme richiamate e non è, in ordine allospecifico profilo, necessario alcun altro approfondimentoargomentativo .Il motivo è infondato.La sottoscrizione, che la ricorrente afferma essere illeggibile, èapposta sul timbro della società ed è per ciò attribuibile univocamente adItalia [OSCURATO:SOCIETA]., salvo disconoscimento, che, nel caso di specie, non èintervenuto tempestivamente: non è possibile, pertanto, mettere indiscussione la riferibilità della firma a soggetto titolato a rappresentare lasocietà, non essendo a tal fine necessaria anche la leggibilità dellasottoscrizione.La leggibilità della sottoscrizione non è elemento necessario per lavalidità della scrittura privata alla quale accede, purché non vi siano dubbisull’identificazione del soggetto di diritto al quale la sottoscrizione deveNumero registro generale 1476/2024Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 16266/2026Data pubblicazione 26/05/2026essere attribuita, come avviene, nel caso di specie, appunto attraverso iltimbro di Italia [OSCURATO:SOCIETA]L’art.2702 c.c. riguarda non l’identificazione del documento daqualificare come scrittura privata ma la sua valutazione ai fini dellaprovenienza delle dichiarazioni in essa contenute ove la sottoscrizione siariconosciuta o debba essere legalmente considerata -come nel caso dispecie- come riconosciuta.Altra questione è la valutazione del contenuto della scrittura a finiprobatori.Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha riconosciuto alla scritturaprivata del 26.7.2012 valore di quietanza e, al riguardo, non sono statieffettuati da parte della ricorrente rilievi utili a rimettere in discussione,nell’ambito delle ipotesi delineate dall’art. 360 c.p.c., l’interpretazione deldocumento operata dal Giudice d’appello -perché, in tesi, non rispondentealle disposizioni degli art.1362 e s. c.c.-2. Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente si duole della Violazione e falsa applicazione dell’art. 2702 c.c., violazione e falsaapplicazione dell’art. 215 co 1 n.2 c.p.c., in relazione all’art. 360 co 1 n.3c.p.c. .Secondo la ricorrente, l’errata attribuzione allo scritto del 26.7.2012della qualità di scrittura privata avrebbe comportato la considerazionedella necessità del suo disconoscimento tempestivo, invece superfluo nonpotendo trovare applicazione l’art. 215 c.p.c.Il motivo è infondato.Si richiamano le considerazioni svolte sopra per ribadire che laprospettata illeggibilità della sottoscrizione è irrilevante se apposta sutimbro societario, a meno che essa non sia tempestivamentedisconosciuta in modo da negarne la riferibilità a soggetto con poteri dirappresentanza della società stessa; nel caso di specie, l’assenza didisconoscimento tempestivo ha comportato la valutazione del documentoNumero registro generale 1476/2024Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 16266/2026Data pubblicazione 26/05/2026come elemento probatorio e l’attribuzione ad esso da parte della Cortedistrettuale della qualità di quietanza; ne è conseguita la valorizzazionedel documento ai fini della dimostrazione dell’entità dei pagamentieffettuati in concreto da [OSCURATO:PERSONA].In conclusione, il ricorso deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzo comma,ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quarto commadell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaequitativamente determinata (nella misura di cui in dispositivo), nonché alpagamento di una ulteriore somma ‒nei limiti di legge‒ in favore dellacassa delle ammende.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna Italia [OSCURATO:SOCIETA]al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida: in € 6.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati. [OSCURATO:PERSONA] altresì [OSCURATO:SOCIETA]., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., al pagamento, in favore di MarziaIzzo, di una somma ulteriore, pari ad € 3.000,00, nonché al pagamentodella somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Numero registro generale 1476/2024Numero sezionale 998/2026Numero di raccolta generale 16266/2026Data pubblicazione 26/05/2026Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 22 aprile 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso