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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 40954/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4 novembre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, previo riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Forlì il 26 febbraio 2019, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 1800,00 di multa a titolo di aumento in continuazione sulla pena già inflitta con la predetta sentenza; inoltre, per quanto rileva in questa Sede, ha disposto la confisca della somma di euro 1620,00.

2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla confisca del denaro, tenuto conto che, in relazione ai reati ascritti all'imputato, tutti già qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, è consentita la sola confisca facoltativa del denaro di cui la stessa sentenza afferma non sussisterne i presupposti stante l'incertezza del nesso di derivazione delle condotte criminose ascritte.

3. [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto della confisca, affinché si chiarisca se questa è stata disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo o dell'art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.Va, innanzitutto, premesso che poiché nel caso di specie la confisca del denaro non rientrava nel negozio processuale, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. e non solo per quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

3. Ciò premesso, appaiono fondate le censure dedotte dal ricorrente soprattutto nella parte in cui rileva la contraddittorietà della motivazione relativa alla confisca del denaro.

L'impianto argomentativo sul punto risulta, infatti, connotato da ambiguità in quanto se da un lato si fa riferimento alla possibilità di disporre la confisca facoltativa del denaro, in quanto profitto del reato, dall'altro, si menzionano i presupposti della confisca c.d. per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod. pen., misura ablatoria che, tuttavia, non è consentita per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 85-bis del d.P.R. citato).

Tale ambiguità della motivazione sulla natura della confisca disposta è ulteriormente rafforzata dalle incertezze argomentative sulla sussistenza o meno di un nesso di derivazione dal reato, affermandosi, ora, che le somme di denaro sono «riconducibili alla illecita attività», ora, invece, che il denaro, pur non derivando necessariamente dal reato, è «ricollegabile all'azione e al livello di pericolosità, anche patrimoniale, espresso dal condannato».

4. All'accoglimento del ricorso consegue, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto relativo alla eventuale confisca del denaro da parte del Tribunale di Forlì, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e le udienze preliminari, in diversa persona fisica.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e le udienza preliminari, in diversa persona fi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 4 novembre 2021 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, previo riconoscimento del vincolo della continuazione esterna con i reati di cui alla sentenza irrevocabile emessa dal Tribunale di Forlì il 26 febbraio 2019, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi cinque di reclusione ed euro 1800,00 di multa a titolo di aumento in continuazione sulla pena già inflitta con la predetta sentenza; inoltre, per quanto rileva in questa Sede, ha disposto la confisca della somma di euro 1620,00. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i vizi di violazione di legge e di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativa alla confisca del denaro, tenuto conto che, in relazione ai reati ascritti all'imputato, tutti già qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.p.r. n. 309 del 1990, è consentita la sola confisca facoltativa del denaro di cui la stessa sentenza afferma non sussisterne i presupposti stante l'incertezza del nesso di derivazione delle condotte criminose ascritte. 3. [OSCURATO:PERSONA], nella sua requisitoria, ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al punto della confisca, affinché si chiarisca se questa è stata disposta ai sensi dell'art. 240, comma primo o dell'art. 240-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2.Va, innanzitutto, premesso che poiché nel caso di specie la confisca del denaro non rientrava nel negozio processuale, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto per tutti i motivi previsti dall'art. 606 cod. proc. pen. e non solo per quelli previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348). 3. Ciò premesso, appaiono fondate le censure dedotte dal ricorrente soprattutto nella parte in cui rileva la contraddittorietà della motivazione relativa alla confisca del denaro. L'impianto argomentativo sul punto risulta, infatti, connotato da ambiguità in quanto se da un lato si fa riferimento alla possibilità di disporre la confisca facoltativa del denaro, in quanto profitto del reato, dall'altro, si menzionano i presupposti della confisca c.d. per sproporzione di cui all'art. 240-bis cod. pen., misura ablatoria che, tuttavia, non è consentita per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (art. 85-bis del d.P.R. citato). Tale ambiguità della motivazione sulla natura della confisca disposta è ulteriormente rafforzata dalle incertezze argomentative sulla sussistenza o meno di un nesso di derivazione dal reato, affermandosi, ora, che le somme di denaro sono «riconducibili alla illecita attività», ora, invece, che il denaro, pur non derivando necessariamente dal reato, è «ricollegabile all'azione e al livello di pericolosità, anche patrimoniale, espresso dal condannato». 4. All'accoglimento del ricorso consegue, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto relativo alla eventuale confisca del denaro da parte del Tribunale di Forlì, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e le udienze preliminari, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Forlì, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari e le udienza preliminari, in diversa persona fi
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