CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16680/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cui: 05dliip) nato a (GAMBIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 07/04/2025 della Corte d'appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Genova che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi di ricorso, di seguito enunciati. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 143, 178, comma 1, lett. c), 180 e 125 cod. proc. pen., per non avere il Giudice di appello accolto il motivo di gravame concernente la mancata traduzione in lingua inglese dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione diretta a giudizio, nonché eccepisce la illogicità della motivazione in ordine al rigetto della relativa eccezione. La difesa evidenzia che al Giudice di primo grado era stato rappresentato che, in un altro procedimento celebratosi solo tre mesi prima di quello in questione, nell'udienza di convalida dell'arresto, il Tribunale aveva constatato la mancata conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente, venendo per questo nominato un interprete di lingua inglese. Rileva la difesa che in primo grado l'eccezione veniva rigettata in quanto il Giudice affermava che dal verbale di elezione di domicilio risultava la conoscenza della lingua italiana, circostanza che veniva confermata dalla testimonianza del teste di polizia giudiziaria Galli. Detta eccezione veniva riproposta con l'atto di appello evidenziando che la testimonianza del Galli era intervenuta a distanza di due anni dalla identificazione del ricorrente ed era riferita a un dialogo elementare qual era quelle concernente l'indicazione del proprio difensore e del proprio status sul territorio dello Stato , La difesa rappresenta, poi, che in appello l'eccezione veniva nuovamente respinta in quanto si è affermato che la conoscenza della lingua italiana era stata desunta dall'avere il ricorrente esclamato le parole "sbirri fascisti" ed evidenziando la natura prudenziale della nomina 2 vdell'interprete da parte del Giudice di primo grado, nell'altro procedimento. Tanto premesso, il ricorrente deduce la illogicità della motivazione in quanto le circostanze addotte dalla Corte di appello non dimostrano un livello della lingua italiana sufficiente a comprendere l'accusa a proprio carico e a poter esercitare il proprio diritto di difesa. La formulazione delle parole sopra indicate non implicherebbe la capacità di comprendere la terminologia tecnica del processo penale; inoltre, la valutazione del Giudice della convalida che, nell'ambito dell'altro procedimento, ha constatato l'ignoranza della lingua italiana avrebbe dovuto prevalere rispetto alle indicazioni sul punto affermate in un verbale di domicilio o in atti di polizia giudiziaria; inoltre, sarebbe fallace l'assunto che in quel procedimento la nomina di un interprete sia stata frutto di una valutazione anticipata e che il ricorrente comprendesse la lingua italiana. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per l'apparente motivazione in relazione alla sussistenza del reato di cui agli artt. 10, comma 2, del d. I. n. 14 del 2017, non essendo motivato il provvedimento di allontanamento del Questore e per mancanza di motivazione da parte del giudice di appello sulla relativa eccezione difensiva. Ad avviso della difesa, il provvedimento del Questore non risulta sufficientemente determinato non indicando in cosa sarebbero consistite le violazioni di cui all'art. 688 cod. pen, né se sono state irrogate le relative sanzioni; le modalità di notifica degli ordini di allontanamento; le circostanze per cui il ricorrente sarebbe stato destinatario di due ordini di allontanamento nell'arco di ventiquattro ore, e in luoghi tra loro vicini. Rileva la difesa che la Corte di appello avrebbe reso una motivazione assertiva e pleonastica, lì dove, non spiegando perché la deduzione difensiva attenesse a meri dettagli, è venuta meno alla valutazione della legittimità del provvedimento del Questore, circa l'accertamento che la condotta del ricorrente, come affermato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 2024, fosse associata ad un concreto pericolo di commissione di reati. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto la violazione di legge per mancanza di motivazione in merito alla richiesta di disapplicazione del provvedimento questorile nella misura in cui rinvia al regolamento di polizia urbana del Comune di Genova, il quale all'art. 8 -bis individua le aree dove 3opera l'ordine di allontanamento, rilevanti ai sensi dell'art. 9, comma 3, d.l. n. 14 del 2017. Ad avviso della difesa la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine alla richiesta di sindacato della legittimità del regolamento di polizia urbana, elemento integrativo del precetto penale che indica i limiti del divieto di accesso all'area in modo eccessivamente esteso e sproporzionato, atteso che al ricorrente è stato inibito di accedere all'intero centro storico del Comune di Genova, zona che non avrebbe le caratteristiche di cui all'art. 9, co. 3, del d. I. n 14 del 2017. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. In data 13 gennaio 2026, il difensore ha depositato una memoria di replica alle conclusioni del PG insistendo nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito esposte. 2. Con riferimento al primo motivo deve evidenziarsi che la Corte di appello ha rilevato l' insussistenza di un vizio di nullità dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio e, dunque, degli atti conseguenti, fornendo puntuale spiegazione dei motivi in ragione dei quali ha ritenuto che l'imputato fosse a conoscenza della lingua italiana rendendo una motivazione fondata su una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità, in quanto motivata in termini corretti ed esaustivi (Sez. 2, n. 11137 del 20/11/2020, dep. 2021, Dong, Rv. 280992 - 01). La Corte ha correttamente ritenuto provata la conoscenza della lingua italiana da parte del ricorrente sulla base di una pluralità di circostanze convergenti, emergenti non solo dagli atti di polizia giudiziaria — quali il verbale di identificazione e di elezione di domicilio, nel quale si dava espressamente atto di tale conoscenza e l'annotazione di polizia giudiziaria secondo la quale il ricorrente dichiarava di aver presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, così interloquendo direttamente con gli operanti — ma anche dalla protratta permanenza sul 4territorio nazionale sin dal 2016, come attestato dai precedenti dattiloscopici e dai plurimi controlli cui era stato sottoposto. Ulteriore conferma deriva dalla testimonianza dell'operante di polizia giudiziaria, il quale ha riferito della conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte del ricorrente, restando la prospettata fallacia del ricordo del teste confinata a mere illazioni difensive, prive di concreto riscontro. Correttamente, la Corte di appello ha ritenuto irrilevante, con motivazione immune da censure, la circostanza della pregressa nomina di un interprete in diverso procedimento, trattandosi di scelta adottata in via prudenziale e non già imposta da una effettiva non comprensione della lingua, emergendo già in quel contesto la sua capacità di esprimersi in lingua italiana. Va a tal riguardo affermato che l'accertamento della conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato rientra nell'ambito dell'apprezzamento di merito rimesso al giudice ed è fondato su dati di fatto direttamente acquisiti nel procedimento, sicché la diversa valutazione eventualmente resa da altro giudice, in distinto procedimento, non integra un elemento oggettivo di segno contrario, in quanto basata su un compendio fattuale differente e, come tale, priva di efficacia vincolante o decisiva nel giudizio. 3. Non fondato è anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di appello, in conformità a quanto affermato dal Giudice di primo grado, ha congruamente dato conto della legittimità del provvedimento adottato dal Questore, evidenziandone i presupposti formali e sostanziali. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto sufficiente e non apparente la motivazione del provvedimento amministrativo che in ordine al giudizio di pericolosità del ricorrente ha valorizzato concrete circostanze di fatto consistite nell'essere stato il predetto sorpreso nel centro storico di Genova, in via Gramsci, dopo essere già stato in precedenza colto in condizioni di manifesta ubriachezza in altre vie della medesima zona della città, ove aveva tenuto comportamenti aggressivi nei confronti dei passanti e del personale del Corpo della Polizia locale, come documentato dalla annotazione del 25 novembre 2019. 5Si tratta di circostanze correttamente ritenute denotanti la pericolosità del ricorrente, sicché su tale giudizio alcuna incidenza in senso contrario avrebbe comportato l'indicazione della irrogazione di eventuali sanzioni pecuniarie o penali; né si comprende l'eventuale rilevanza ai fini del giudizio di pericolosità delle deduzioni difensive in ordine alla notificazione dell'ordine di allontanamento. Deve, dunque, rilevarsi che la Corte di appello ha valutato la legittimità del provvedimento questorile alla luce dei principi affermati dalla sentenzaln. 47 del 2024; in tale pronuncia si è, infatti statuito che «le misure di prevenzione, allo stesso modo delle misure di sicurezza, si basano, per loro natura, su un giudizio prognostico, di tipo probabilistico, sulla futura condotta del soggetto che vi è sottoposto» e con riferimento all'espressione che «dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza» si è chiarito che «la formula normativa in questione pur sintatticamente non del tutto felice» deve essere letta nel senso che «l'uso del verbo servile («possa») si spiega con il fatto che si è di fronte a un pronostico su quanto è ben possibile che avvenga in futuro, e non già con un supposto intento legislativo di consentire la misura anche per arginare situazioni di pericolo remote o puramente congetturali». Di conseguenza i giudici di appello hanno correttamente ritenuto la mancanza delle condizioni per disapplicare il provvedimento amministrativo, in ragione delle circostanze di fatto indicative di un concreto pericolo di commissione di reati- consistite nel tenere il ricorrente una condotta aggressiva nei confronti dei passanti e degli operanti in stato di manifesta ubriachezza - evidenziate nel provvedimento questorile applicativo del divieto di accesso alle aree del centro storico della città di Genova, precisamente indicate nel medesimo provvedimento. Del resto, questa Corte, in tema di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ha già affermato che il sindacato del giudice in ordine al provvedimento del Questore, senza potersi tradurre in una rivalutazione del giudizio di pericolosità espresso dal provvedimento stesso, deve riguardare la verifica della conformità di quest'ultimo alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l'obbligo di motivazione sugli elementi di fatto da cui viene desunto il giudizio di pericolosità (Sez. F, n. 54155 del 27/07/2018, Caparelli, Rv. 274649 - 01: in applicazione del principio la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna non disapplicativa del provvedimento del Questore che aveva desunto la pericolosità 6dell'imputato esclusivamente dalla condotta di esercizio dell'attività di parcheggiatore abusivo integrante non un reato bensì un illecito amministrativo). La sentenza di appello ha, pertanto, dato puntuale conto della sussistenza del reato de quo. 4. È, infine, manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso. Tale doglianza, che reitera la censura di eccessiva estensione dell'area ricompresa nel divieto di accesso, è stata oggetto di puntuale risposta, avendo la Corte di appello dato conto della legittimità del regolamento di polizia urbana, il cui art. 8-bis delimita in modo preciso le aree di rilevanza ai fini del divieto di cui all'art. 9 comma 3 d. I. n. 14 del 2017, in conformità ai principi affermati da Corte Cost. n. 47 del 2024 atteso che, nella fattispecie, vengono in rilievo «aree cittadine specificamente individuate dai regolamenti comunali nell'ambito di categorie predeterminate», dovendosi altresì evidenziare che nella pronuncia si è affermato che «[Iyidentificazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, come pure la determinazione degli esatti confini del concetto di impedimento dell'accessibilità o della fruizione delle aree in questione, costituiscono d'altronde problemi non eccedenti i normali compiti interpretativi affidati, in prima battuta, all'autorità amministrativa chiamata ad adottare la misura e, in seconda battuta, al giudice eventualmente chiamato a verificare la legittimità del suo operato». Si tratta peraltro di doglianza generica in quanto non spiega le ragioni per le quali intende far valere l'illegittimità dell'atto integrativo, lì dove il provvedimento questorile indica specificamente le vie del centro storico inibite al ricorrente. 5. Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato. Alla pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 7 P.Q.MRern‘, i; 1 MAG, 2026IL LEz..,-,Rio [OSCURATO:PERSONA]; fl,:TIDTZLkRIO A ni 8