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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 17496/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 6 luglio 2021 il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'esatta ottemperanza dell'ordinanza emessa il 23 marzo 2021 dallo stesso ufficio giudiziario, con la quale sono state indicate le modalità di esercizio del diritto del condannato alla stampa dei files prodotti attraverso il personal computer nella sua disponibilità ed è stato nominato, quale commissario ad acta, il Provveditore della Regione Piemonte.

In proposito, ha rilevato che il commissario ad acta, il 5 maggio 2021, ha emesso un ordine di servizio conforme all'ordinanza la cui attuazione gli è stata demandata.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Magistrato di sorveglianza indebitamente ritenuto la conformità tra il provvedimento adottato dal Provveditore e quello emesso dal Magistrato di sorveglianza il 23 marzo 2021.

3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato, con l'istanza finalizzata all'esatta ottemperanza dell'ordinanza del 23 marzo 2021 e, quindi, con il ricorso per cassazione, che il provvedimento attuativo si è posto, a suo modo di vedere, in contrasto con le indicazioni contenuto in quello del magistrato, le cui finalità sono state, in buona sostanza, frustrate.

Tanto, con specifico riferimento: - alla delega rilasciata dal commissario ad acta al direttore della casa circondariale di Novara, che ha vanificato la ratio sottesa alla scelta, espressamente giustificata dalla concorrente esigenza «di non esacerbare la situazione», del soggetto attuatore in persona diversa da quella rispetto alla quale Attanasio aveva assunto un atteggiamento di marcata contrapposizione;- alla facoltà, per il soggetto delegato, di scrutinare preventivamente la coerenza tra il contenuto dei files da stampare e le finalità per le quali il detenuto è stato ammesso alla fruizione del computer; - alla determinazione del costo delle copie e dei tempi di consegna.

3. Il provvedimento impugnato non ha specificamente considerato le doglianze dell'interessato e si è limitato ad attestare, in termini sostanzialmente apodittici, che dalla conformità tra l'ordinanza da attuare e l'ordine di servizio emesso dal commissario ad acta discende l'inammissibilità dell'istanza intesa ad un'ottemperanza della cui esattezza, evidentemente, non vi sarebbe ragione di dubitare.

Affermazione, questa, che non appare soddisfacente, in quanto non preceduta dal necessario, ancorché sintetico, scrutinio dei dedotti profili di discrasia tra le previsioni contenuta nel provvedimento giurisdizionale e quindi, contrastante con il dettato dell'art. 35-bis, commi 5 e 7, legge 26 luglio 1975, n. 354.

4. Si impone, pertanto, l'annullamento del decreto impugnato provvedimento, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari.

Così deciso il 07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 06/07/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 6 luglio 2021 il Magistrato di sorveglianza di Sassari ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata da [OSCURATO:PERSONA], intesa all'esatta ottemperanza dell'ordinanza emessa il 23 marzo 2021 dallo stesso ufficio giudiziario, con la quale sono state indicate le modalità di esercizio del diritto del condannato alla stampa dei files prodotti attraverso il personal computer nella sua disponibilità ed è stato nominato, quale commissario ad acta, il Provveditore della Regione Piemonte. In proposito, ha rilevato che il commissario ad acta, il 5 maggio 2021, ha emesso un ordine di servizio conforme all'ordinanza la cui attuazione gli è stata demandata. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pintus, ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo, con il quale lamenta violazione di legge per avere il Magistrato di sorveglianza indebitamente ritenuto la conformità tra il provvedimento adottato dal Provveditore e quello emesso dal Magistrato di sorveglianza il 23 marzo 2021. 3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato, con l'istanza finalizzata all'esatta ottemperanza dell'ordinanza del 23 marzo 2021 e, quindi, con il ricorso per cassazione, che il provvedimento attuativo si è posto, a suo modo di vedere, in contrasto con le indicazioni contenuto in quello del magistrato, le cui finalità sono state, in buona sostanza, frustrate. Tanto, con specifico riferimento: - alla delega rilasciata dal commissario ad acta al direttore della casa circondariale di Novara, che ha vanificato la ratio sottesa alla scelta, espressamente giustificata dalla concorrente esigenza «di non esacerbare la situazione», del soggetto attuatore in persona diversa da quella rispetto alla quale Attanasio aveva assunto un atteggiamento di marcata contrapposizione;- alla facoltà, per il soggetto delegato, di scrutinare preventivamente la coerenza tra il contenuto dei files da stampare e le finalità per le quali il detenuto è stato ammesso alla fruizione del computer; - alla determinazione del costo delle copie e dei tempi di consegna. 3. Il provvedimento impugnato non ha specificamente considerato le doglianze dell'interessato e si è limitato ad attestare, in termini sostanzialmente apodittici, che dalla conformità tra l'ordinanza da attuare e l'ordine di servizio emesso dal commissario ad acta discende l'inammissibilità dell'istanza intesa ad un'ottemperanza della cui esattezza, evidentemente, non vi sarebbe ragione di dubitare. Affermazione, questa, che non appare soddisfacente, in quanto non preceduta dal necessario, ancorché sintetico, scrutinio dei dedotti profili di discrasia tra le previsioni contenuta nel provvedimento giurisdizionale e quindi, contrastante con il dettato dell'art. 35-bis, commi 5 e 7, legge 26 luglio 1975, n. 354. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento del decreto impugnato provvedimento, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Magistrato di sorveglianza di Sassari. Così deciso il 07
Decreto Cassazione n. 17496/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris