CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28570/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria di L. Tampieri, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Velletri, con sentenza in giudicato ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 21 e 223 R.D. 267/1942, alla pena di anni due di reclusione, oltre alle pene accessorie dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e dell'incapacità di esercitare uffici direttivi per dieci anni. In data 1/4/2019 è stato notificato l'ordine di esecuzione con contestuale decreto di sospensione, emesso dalla Procura della Repubblica di Velletri. Avanzata istanza per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale il Tribunale di sorveglianza di Roma il 18/3/2021 fissava con decreto l'udienza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. L'1 aprile 2021 il Tribunale di sorveglianza avvisava l'istante che l'udienza si sarebbe tenuta in modalità Teams e che i difensori avrebbero dovuto comunicare entro le ore 12:00 gli indirizzi di posta elettronica per accedere alla piattaforma. Dopo la notifica l'interessato nominava come difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che alle ore 18:24 aveva inviato una mail all'indirizzo indicato, allegando la nomina e comunicando il riferimento per il collegamento Teams. Il difensore il 2 aprile 2021 riceveva una nnail alle 9:00 che l'udienza si sarebbe tenuta alle successive 12:30, ma alle 14:09, gli era inviata una ulteriore mail con il riferimento teanns e ciò nonostante non gli era consentito l'accesso. Alle 15:26 giungeva ancora altra mail con cui si comunicava al difensore che non erano riusciti a contattarlo per l'udienza. Da quel momento non si ricevano notizie sino al 30/4/2021, quando [OSCURATO:PERSONA] riceveva la notifica del provvedimento con cui era stata applicata la detenzione domiciliare ed era stata respinta la misura, anche richiesta, dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], articola tre motivi di doglianza, qui riportati nei termini strettamente necessari alla motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., in funzione della violazione del diritto di difesa costituzionalmente presidiato. Il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto superflua la presenza del difensore di fiducia all'udienza ed aveva proceduto nominando un difensore d'ufficio. Pur non essendo avvenuto il collegamento, per motivi tecnici, ciò non avrebbe potuto pregiudicare il diritto di difesa, e non sarebbe stato possibile sostituire il difensore di fiducia con uno d'ufficio, né sarebbe stato possibile limitare il principio del diritto al contraddittorio e del giusto processo. Nel caso di specie sarebbe bastato un breve rinvio per permettere al difensore di partecipare all'udienza. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art 47 L. 26 luglio 1975, n. 354. Lombardo è un settantenne, pensionato, i cui precedenti risalgono ad anni addietro. Né la querela di un vicino per ragioni fondiarie avrebbe potuto fondare la prognosi negativa cui era giunto il Tribunale di sorveglianza. 2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione. Nessun pericolo di recidiva sarebbe stato prefigurabile. Aveva osservato il Tribunale di sorveglianza che, figurando a carico solo due precedenti risalenti nel tempo e malgrado detto particolare, non sarebbe stata concedibile la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ma quella della detenzione domiciliare, per assicurare un reinserimento sociale. Si trattava di una motivazione non comprensibile, alla luce della finalità perseguita e dello scopo di assicurare l'inserimento sociale dell'istante. [OSCURATO:PERSONA] 1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio generale in base al quale, in materia di procedimento di esecuzione regolato dall'art. 666 cod. proc. pen., l'inosservanza dei commi 3 e 4, concernenti l'avviso al difensore dell'interessato e la sua partecipazione all'udienza, deve intendersi sanzionato, in mancanza di una specifica previsione, dalla nullità di ordine generale prevista dall'art. 179, comma 1, per l'ipotesi dell'assenza del difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza. Pertanto, l'omessa o irregolare notificazione dell'avviso con la data fissata per la trattazione dell'incidente di esecuzione al difensore di fiducia dell'interessato e la sua conseguente assenza all'udienza comportano, anche nel caso in cui sia presente un difensore di ufficio, la nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento di tutti gli atti e della deliberazione adottata (Sez. 5, n. 4899 del 24/10/1990, Rv. 185692 - 01). 2. Nel caso in esame, dagli atti emerge che il difensore di [OSCURATO:PERSONA] era stato autorizzato alla partecipazione a distanza per mezzo della piattaforma, all'udienza fissata di trattazione della citata istanza, con cui si era richiesta l'applicazione della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale. Si era richiesto di comunicare l'indirizzo e-mail in relazione al quale effettuare il collegamento e il difensore ottemperando aveva provveduto. Non risulta, però, che l'ufficio giudiziario abbia attuato il collegamento ed emerge che il difensore di fiducia era assente ed era stato sostituito in detta udienza da un difensore di ufficio.Ciò posto, deve ritenersi che la mancanza dell'autorizzato collegamento telematico, sul quale correttamente il difensore di fiducia poteva fare affidamento, rendeva giustificabile la sua assenza ed equivaleva alla mancata comunicazione, determinando l'invalidità dell'udienza stessa. Si è verificata, quindi, la violazione dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen. con la conseguente nullità assoluta dell'attività svolta e, quindi, dell'ordinanza qui impugnata, ai sensi degli artt. 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen. (Sez. 1, nr. 9476, de106/10/2021 Cc. (dep. 21/03/2022) [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282783). Per le ragioni esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso - assorbiti gli altri - l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in