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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07005/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18999/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Milano n. 5381/2018 depositato il14/05/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Profit), consede legale a Roma e sede effettiva a Milano, presentò domanda diconcordato preventivo dinanzi al Tribunale di Roma, che la rigettò condecreto del 9.2.2012.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/20261.1. — Il 22.3.2012 (e poi il 22.5.2012) Profit incaricò Deloittecontabile in funzione di una seconda domanda di concordato preventivo,che venne ripresentata a giugno 2012 dinanzi al Tribunale di Roma.1.2.— Frattanto, il 9.5.2012 due creditori di Profit instarono per il suofallimento dinanzi al Tribunale di Milano, che lo dichiarò con sentenza del10.7.2012, la quale venne però riformata il 24.1.2013 dalla Corte diAppello di Milano, con conseguente revoca del fallimento, a seguito direclamo del debitore sul difetto di legittimazione attiva dei creditori istanti.1.3. — Quindi, in data 19.4.2013 Profit presentò domanda diconcordato preventivo con riserva dinanzi al Tribunale di Milano, previarinuncia all’analoga domanda già proposta dinanzi al Tribunale di Roma,con acquiescenza all’affermata competenza territoriale del primo.1.4. — In data 1.7.2013 Profit depositò piano e proposta diconcordato, affermando di aver utilizzato come punto di riferimento la duediligence di Deloitte fino a marzo 2012, con le rettifiche e integrazioninecessarie per descrivere la situazione patrimoniale al marzo 2013.1.5. — In data 4.7.2013 il Tribunale Milano aprì la procedura diconcordato preventivo, cui seguì, però, con sentenza del 4.2.2016, unanuova dichiarazione di fallimento di Profit.1.6. — Deloitte propose domanda ammissione al passivo fallimentarein prededuzione per il credito relativo al residuo compenso di € 16.940,00,che il giudice delegato ammise in chirografo, trattandosi di prestazioneriferita alla procedura di concordato chiesta al Tribunale di Roma, doveperò non era stata mai aperta.1.7. — Deloitte ha proposto opposizione allo stato passivo sul rilievoche la propria due diligence era stata utilizzata anche ai fini delladomanda di concordato preventivo presentata al Tribunale di Milano, eche la sequenza “proposta al tribunale incompetente – proposta altribunale competente – fallimento” sottenderebbe la medesima crisid’impresa, integrando perciò un procedimento concordatario unitario.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/20261.8. — Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano harigettato l’opposizione, osservando: i) che le due procedure concordatariesono state incardinate in tempi diversi dinanzi a tribunali diversi; ii) chenon risulta che il Tribunale di Roma abbia trasmesso per competenza gliproposta dinanzi al primo tribunale risulta rinunziata; iv) che era oneredell’opponente allegare e provare i fatti posti a fondamento della asseritaunitarietà della procedura; v) che, dopo la riforma del 2006, vi può esseresuccessione di due diverse procedure di concordato preventivo chemantengano la loro autonomia, anche sotto il profilo della funzionalitàrichiesta per la prededuzione; vi) che la consecutio si ha tra dueprocedure diverse, non tra procedure dello stesso tipo, poiché con laseconda vengono meno i presupposti della prima; vii) che non bastaaffermare che l’attività svolta nel primo concordato è stata utilizzata anchenel secondo, poiché l’art. 111 comma 2, l.fall. riconosce la prededuzionesolo ai crediti sorti in funzione di quella specifica procedura di concordatopreventivo che sia poi sfociata in fallimento.1.9 — Deloitte impugna detta decisione con ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimato non svolge difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art.111 comma 2, l.fall. per avere il tribunale adottato un approccioformalistico, omettendo di valutare se le procedure di concordato attivatepresso i Tribunali di Roma e Milano riguardassero la stessa crisi diimpresa, e di considerare che vi sarebbe consecuzione anche tra laprocedura promossa innanzi a tribunale incompetente, quella propostainnanzi al tribunale competente e la successiva procedura di fallimento.3. — La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.Rileva al riguardo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte,suggellato dalle sezioni unite, in base al quale si ha prededuzionefunzionale nella procedura di fallimento successiva e consecutiva allaNumero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026procedura di concordato preventivo solo se questa sia stata aperta, anchese poi non sia andata a buon fine (Cass. Sez.

U., 42093/2021).3.1. — Il riferito indirizzo nomofilattico esprime l’esigenza di unlegame necessario di stretta conseguenzialità procedurale, tale che ilcredito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso allaprocedura concordataria non può essere considerato prededucibile nelsuccessivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione allaprocedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso difunzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettividella procedura alternativa al fallimento, che costituisce il presupposto peril riconoscimento della prededucibilità (Cass. sez. 1, n. 17962 del 2024).E’ stato altresì ribadito che il credito professionale maturato in occasionedell'accesso alla procedura di concordato preventivo è consideratoprededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativaprestazione - anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall. -sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalitàdella prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo ungiudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, allaconservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempreche il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.(Cass. sez. 1, n. 6059 del 2025).Pertanto, l’asserita unicità della crisi non sarebbe sufficiente a garantire laprededuzione del credito, essendo altresì necessaria una relazione distretta consecutività e continuità funzionale tra le procedure interessate.3.2. — Nel caso di specie risulta che l’incarico sia stato svolto ai finidella proposta di concordato rivolta al Tribunale di Roma, la quale non haivi avuto seguito a causa della ritenuta incompetenza territoriale delgiudice adito, che non ha disposto alcuna trasmissione di atti al tribunalecompetente; inoltre, la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale diMilano ha fatto seguito ad una diversa ed ulteriore domanda di concordatopreventivo, trascritta a pag. 6 del ricorso, ove si dà espressamente attoche è stata effettuata «una nuova due diligence contabile al 31.3.2013»Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026nella quale si è semplicemente «preso come riferimento il dato indicatonella due diligence redatta da Deloitte provvedendo ad apportare leopportune rettifiche in base agli incassi avvenuti e alle mutate condizionidi solvibilità dei debitori».4. — Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senzastatuizione sulle spese, in assenza di difese della procedura intimata.5. - Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:ADVISOR –[OSCURATO:PERSONA] DOMANDA DICONCORDATOPaola [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] PREDEDUZIONE -ESCLUSIONERoberto [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18999/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Milano n. 5381/2018 depositato il14/05/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Profit), consede legale a Roma e sede effettiva a Milano, presentò domanda diconcordato preventivo dinanzi al Tribunale di Roma, che la rigettò condecreto del 9.2.2012.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/20261.1. — Il 22.3.2012 (e poi il 22.5.2012) Profit incaricò Deloittecontabile in funzione di una seconda domanda di concordato preventivo,che venne ripresentata a giugno 2012 dinanzi al Tribunale di Roma.1.2.— Frattanto, il 9.5.2012 due creditori di Profit instarono per il suofallimento dinanzi al Tribunale di Milano, che lo dichiarò con sentenza del10.7.2012, la quale venne però riformata il 24.1.2013 dalla Corte diAppello di Milano, con conseguente revoca del fallimento, a seguito direclamo del debitore sul difetto di legittimazione attiva dei creditori istanti.1.3. — Quindi, in data 19.4.2013 Profit presentò domanda diconcordato preventivo con riserva dinanzi al Tribunale di Milano, previarinuncia all’analoga domanda già proposta dinanzi al Tribunale di Roma,con acquiescenza all’affermata competenza territoriale del primo.1.4. — In data 1.7.2013 Profit depositò piano e proposta diconcordato, affermando di aver utilizzato come punto di riferimento la duediligence di Deloitte fino a marzo 2012, con le rettifiche e integrazioninecessarie per descrivere la situazione patrimoniale al marzo 2013.1.5. — In data 4.7.2013 il Tribunale Milano aprì la procedura diconcordato preventivo, cui seguì, però, con sentenza del 4.2.2016, unanuova dichiarazione di fallimento di Profit.1.6. — Deloitte propose domanda ammissione al passivo fallimentarein prededuzione per il credito relativo al residuo compenso di € 16.940,00,che il giudice delegato ammise in chirografo, trattandosi di prestazioneriferita alla procedura di concordato chiesta al Tribunale di Roma, doveperò non era stata mai aperta.1.7. — Deloitte ha proposto opposizione allo stato passivo sul rilievoche la propria due diligence era stata utilizzata anche ai fini delladomanda di concordato preventivo presentata al Tribunale di Milano, eche la sequenza “proposta al tribunale incompetente – proposta altribunale competente – fallimento” sottenderebbe la medesima crisid’impresa, integrando perciò un procedimento concordatario unitario.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/20261.8. — Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano harigettato l’opposizione, osservando: i) che le due procedure concordatariesono state incardinate in tempi diversi dinanzi a tribunali diversi; ii) chenon risulta che il Tribunale di Roma abbia trasmesso per competenza gliproposta dinanzi al primo tribunale risulta rinunziata; iv) che era oneredell’opponente allegare e provare i fatti posti a fondamento della asseritaunitarietà della procedura; v) che, dopo la riforma del 2006, vi può esseresuccessione di due diverse procedure di concordato preventivo chemantengano la loro autonomia, anche sotto il profilo della funzionalitàrichiesta per la prededuzione; vi) che la consecutio si ha tra dueprocedure diverse, non tra procedure dello stesso tipo, poiché con laseconda vengono meno i presupposti della prima; vii) che non bastaaffermare che l’attività svolta nel primo concordato è stata utilizzata anchenel secondo, poiché l’art. 111 comma 2, l.fall. riconosce la prededuzionesolo ai crediti sorti in funzione di quella specifica procedura di concordatopreventivo che sia poi sfociata in fallimento.1.9 — Deloitte impugna detta decisione con ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimato non svolge difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art.111 comma 2, l.fall. per avere il tribunale adottato un approccioformalistico, omettendo di valutare se le procedure di concordato attivatepresso i Tribunali di Roma e Milano riguardassero la stessa crisi diimpresa, e di considerare che vi sarebbe consecuzione anche tra laprocedura promossa innanzi a tribunale incompetente, quella propostainnanzi al tribunale competente e la successiva procedura di fallimento.3. — La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.Rileva al riguardo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte,suggellato dalle sezioni unite, in base al quale si ha prededuzionefunzionale nella procedura di fallimento successiva e consecutiva allaNumero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026procedura di concordato preventivo solo se questa sia stata aperta, anchese poi non sia andata a buon fine (Cass. Sez.

U., 42093/2021).3.1. — Il riferito indirizzo nomofilattico esprime l’esigenza di unlegame necessario di stretta conseguenzialità procedurale, tale che ilcredito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso allaprocedura concordataria non può essere considerato prededucibile nelsuccessivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione allaprocedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso difunzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettividella procedura alternativa al fallimento, che costituisce il presupposto peril riconoscimento della prededucibilità (Cass. sez. 1, n. 17962 del 2024).E’ stato altresì ribadito che il credito professionale maturato in occasionedell'accesso alla procedura di concordato preventivo è consideratoprededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativaprestazione - anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall. -sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalitàdella prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo ungiudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, allaconservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempreche il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.(Cass. sez. 1, n. 6059 del 2025).Pertanto, l’asserita unicità della crisi non sarebbe sufficiente a garantire laprededuzione del credito, essendo altresì necessaria una relazione distretta consecutività e continuità funzionale tra le procedure interessate.3.2. — Nel caso di specie risulta che l’incarico sia stato svolto ai finidella proposta di concordato rivolta al Tribunale di Roma, la quale non haivi avuto seguito a causa della ritenuta incompetenza territoriale delgiudice adito, che non ha disposto alcuna trasmissione di atti al tribunalecompetente; inoltre, la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale diMilano ha fatto seguito ad una diversa ed ulteriore domanda di concordatopreventivo, trascritta a pag. 6 del ricorso, ove si dà espressamente attoche è stata effettuata «una nuova due diligence contabile al 31.3.2013»Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026nella quale si è semplicemente «preso come riferimento il dato indicatonella due diligence redatta da Deloitte provvedendo ad apportare leopportune rettifiche in base agli incassi avvenuti e alle mutate condizionidi solvibilità dei debitori».4. — Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senzastatuizione sulle spese, in assenza di difese della procedura intimata.5. - Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18999/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Milano n. 5381/2018 depositato il14/05/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Profit), consede legale a Roma e sede effettiva a Milano, presentò domanda diconcordato preventivo dinanzi al Tribunale di Roma, che la rigettò condecreto del 9.2.2012.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/20261.1. — Il 22.3.2012 (e poi il 22.5.2012) Profit incaricò Deloittecontabile in funzione di una seconda domanda di concordato preventivo,che venne ripresentata a giugno 2012 dinanzi al Tribunale di Roma.1.2.— Frattanto, il 9.5.2012 due creditori di Profit instarono per il suofallimento dinanzi al Tribunale di Milano, che lo dichiarò con sentenza del10.7.2012, la quale venne però riformata il 24.1.2013 dalla Corte diAppello di Milano, con conseguente revoca del fallimento, a seguito direclamo del debitore sul difetto di legittimazione attiva dei creditori istanti.1.3. — Quindi, in data 19.4.2013 Profit presentò domanda diconcordato preventivo con riserva dinanzi al Tribunale di Milano, previarinuncia all’analoga domanda già proposta dinanzi al Tribunale di Roma,con acquiescenza all’affermata competenza territoriale del primo.1.4. — In data 1.7.2013 Profit depositò piano e proposta diconcordato, affermando di aver utilizzato come punto di riferimento la duediligence di Deloitte fino a marzo 2012, con le rettifiche e integrazioninecessarie per descrivere la situazione patrimoniale al marzo 2013.1.5. — In data 4.7.2013 il Tribunale Milano aprì la procedura diconcordato preventivo, cui seguì, però, con sentenza del 4.2.2016, unanuova dichiarazione di fallimento di Profit.1.6. — Deloitte propose domanda ammissione al passivo fallimentarein prededuzione per il credito relativo al residuo compenso di € 16.940,00,che il giudice delegato ammise in chirografo, trattandosi di prestazioneriferita alla procedura di concordato chiesta al Tribunale di Roma, doveperò non era stata mai aperta.1.7. — Deloitte ha proposto opposizione allo stato passivo sul rilievoche la propria due diligence era stata utilizzata anche ai fini delladomanda di concordato preventivo presentata al Tribunale di Milano, eche la sequenza “proposta al tribunale  incompetente – proposta altribunale  competente – fallimento” sottenderebbe la medesima crisid’impresa, integrando perciò un procedimento concordatario unitario.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/20261.8. — Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano harigettato l’opposizione, osservando: i) che le due procedure concordatariesono state incardinate in tempi diversi dinanzi a tribunali diversi; ii) chenon risulta che il Tribunale di Roma abbia trasmesso per competenza gliproposta dinanzi al primo tribunale risulta rinunziata; iv) che era oneredell’opponente allegare e provare i fatti posti a fondamento della asseritaunitarietà della procedura; v) che, dopo la riforma del 2006, vi può esseresuccessione di due diverse procedure di concordato preventivo chemantengano la loro autonomia, anche sotto il profilo della funzionalitàrichiesta per la prededuzione; vi) che la consecutio si ha tra dueprocedure diverse, non tra procedure dello stesso tipo, poiché con laseconda vengono meno i presupposti della prima; vii) che non bastaaffermare che l’attività svolta nel primo concordato è stata utilizzata anchenel secondo, poiché l’art. 111 comma 2, l.fall. riconosce la prededuzionesolo ai crediti sorti in funzione di quella specifica procedura di concordatopreventivo che sia poi sfociata in fallimento.1.9 — Deloitte impugna detta decisione con ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimato non svolge difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art.111 comma 2, l.fall. per avere il tribunale adottato un approccioformalistico, omettendo di valutare se le procedure di concordato attivatepresso i Tribunali di Roma e Milano riguardassero la stessa crisi diimpresa, e di considerare che vi sarebbe consecuzione anche tra laprocedura promossa innanzi a tribunale incompetente, quella propostainnanzi al tribunale competente e la successiva procedura di fallimento.3. — La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.Rileva al riguardo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte,suggellato dalle sezioni unite, in base al quale si ha prededuzionefunzionale nella procedura di fallimento successiva e consecutiva allaNumero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026procedura di concordato preventivo solo se questa sia stata aperta, anchese poi non sia andata a buon fine (Cass. Sez. U., 42093/2021).3.1. — Il riferito indirizzo nomofilattico esprime l’esigenza di unlegame necessario di stretta conseguenzialità procedurale, tale che ilcredito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso allaprocedura concordataria non può essere considerato prededucibile nelsuccessivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione allaprocedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso difunzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettividella procedura alternativa al fallimento, che costituisce il presupposto peril riconoscimento della prededucibilità (Cass. sez. 1, n. 17962 del 2024).E’ stato altresì ribadito che il credito professionale maturato in occasionedell'accesso alla procedura di concordato preventivo è consideratoprededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativaprestazione - anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall. -sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalitàdella prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo ungiudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, allaconservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempreche il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.(Cass. sez. 1, n. 6059 del 2025).Pertanto, l’asserita unicità della crisi non sarebbe sufficiente a garantire laprededuzione del credito, essendo altresì necessaria una relazione distretta consecutività e continuità funzionale tra le procedure interessate.3.2. — Nel caso di specie risulta che l’incarico sia stato svolto ai finidella proposta di concordato rivolta al Tribunale di Roma, la quale non haivi avuto seguito a causa della ritenuta incompetenza territoriale delgiudice adito, che non ha disposto alcuna trasmissione di atti al tribunalecompetente; inoltre, la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale diMilano ha fatto seguito ad una diversa ed ulteriore domanda di concordatopreventivo, trascritta a pag. 6 del ricorso, ove si dà espressamente attoche è stata effettuata «una nuova due diligence contabile al 31.3.2013»Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026nella quale si è semplicemente «preso come riferimento il dato indicatonella due diligence redatta da Deloitte provvedendo ad apportare leopportune rettifiche in base agli incassi avvenuti e alle mutate condizionidi solvibilità dei debitori».4. — Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senzastatuizione sulle spese, in assenza di difese della procedura intimata.5. - Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:ADVISOR –[OSCURATO:PERSONA] DOMANDA DICONCORDATOPaola [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] PREDEDUZIONE -ESCLUSIONERoberto [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 18999/2018 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] il decreto del Tribunale di Milano n. 5381/2018 depositato il14/05/2018;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (di seguito Profit), consede legale a Roma e sede effettiva a Milano, presentò domanda diconcordato preventivo dinanzi al Tribunale di Roma, che la rigettò condecreto del 9.2.2012.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/20261.1. — Il 22.3.2012 (e poi il 22.5.2012) Profit incaricò Deloittecontabile in funzione di una seconda domanda di concordato preventivo,che venne ripresentata a giugno 2012 dinanzi al Tribunale di Roma.1.2.— Frattanto, il 9.5.2012 due creditori di Profit instarono per il suofallimento dinanzi al Tribunale di Milano, che lo dichiarò con sentenza del10.7.2012, la quale venne però riformata il 24.1.2013 dalla Corte diAppello di Milano, con conseguente revoca del fallimento, a seguito direclamo del debitore sul difetto di legittimazione attiva dei creditori istanti.1.3. — Quindi, in data 19.4.2013 Profit presentò domanda diconcordato preventivo con riserva dinanzi al Tribunale di Milano, previarinuncia all’analoga domanda già proposta dinanzi al Tribunale di Roma,con acquiescenza all’affermata competenza territoriale del primo.1.4. — In data 1.7.2013 Profit depositò piano e proposta diconcordato, affermando di aver utilizzato come punto di riferimento la duediligence di Deloitte fino a marzo 2012, con le rettifiche e integrazioninecessarie per descrivere la situazione patrimoniale al marzo 2013.1.5. — In data 4.7.2013 il Tribunale Milano aprì la procedura diconcordato preventivo, cui seguì, però, con sentenza del 4.2.2016, unanuova dichiarazione di fallimento di Profit.1.6. — Deloitte propose domanda ammissione al passivo fallimentarein prededuzione per il credito relativo al residuo compenso di € 16.940,00,che il giudice delegato ammise in chirografo, trattandosi di prestazioneriferita alla procedura di concordato chiesta al Tribunale di Roma, doveperò non era stata mai aperta.1.7. — Deloitte ha proposto opposizione allo stato passivo sul rilievoche la propria due diligence era stata utilizzata anche ai fini delladomanda di concordato preventivo presentata al Tribunale di Milano, eche la sequenza “proposta al tribunale  incompetente – proposta altribunale  competente – fallimento” sottenderebbe la medesima crisid’impresa, integrando perciò un procedimento concordatario unitario.Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/20261.8. — Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano harigettato l’opposizione, osservando: i) che le due procedure concordatariesono state incardinate in tempi diversi dinanzi a tribunali diversi; ii) chenon risulta che il Tribunale di Roma abbia trasmesso per competenza gliproposta dinanzi al primo tribunale risulta rinunziata; iv) che era oneredell’opponente allegare e provare i fatti posti a fondamento della asseritaunitarietà della procedura; v) che, dopo la riforma del 2006, vi può esseresuccessione di due diverse procedure di concordato preventivo chemantengano la loro autonomia, anche sotto il profilo della funzionalitàrichiesta per la prededuzione; vi) che la consecutio si ha tra dueprocedure diverse, non tra procedure dello stesso tipo, poiché con laseconda vengono meno i presupposti della prima; vii) che non bastaaffermare che l’attività svolta nel primo concordato è stata utilizzata anchenel secondo, poiché l’art. 111 comma 2, l.fall. riconosce la prededuzionesolo ai crediti sorti in funzione di quella specifica procedura di concordatopreventivo che sia poi sfociata in fallimento.1.9 — Deloitte impugna detta decisione con ricorso per cassazioneaffidato ad un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] intimato non svolge difese.RAGIONI DELLA DECISIONE2. — Con l’unico motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art.111 comma 2, l.fall. per avere il tribunale adottato un approccioformalistico, omettendo di valutare se le procedure di concordato attivatepresso i Tribunali di Roma e Milano riguardassero la stessa crisi diimpresa, e di considerare che vi sarebbe consecuzione anche tra laprocedura promossa innanzi a tribunale incompetente, quella propostainnanzi al tribunale competente e la successiva procedura di fallimento.3. — La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis n. 1 c.p.c.Rileva al riguardo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte,suggellato dalle sezioni unite, in base al quale si ha prededuzionefunzionale nella procedura di fallimento successiva e consecutiva allaNumero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026procedura di concordato preventivo solo se questa sia stata aperta, anchese poi non sia andata a buon fine (Cass. Sez. U., 42093/2021).3.1. — Il riferito indirizzo nomofilattico esprime l’esigenza di unlegame necessario di stretta conseguenzialità procedurale, tale che ilcredito del professionista incaricato dal debitore per l'accesso allaprocedura concordataria non può essere considerato prededucibile nelsuccessivo e consecutivo fallimento, ove non vi sia stata l'ammissione allaprocedura minore, atteso che tale circostanza elide quel nesso difunzionalità concreta tra le prestazioni professionali svolte e gli obiettividella procedura alternativa al fallimento, che costituisce il presupposto peril riconoscimento della prededucibilità (Cass. sez. 1, n. 17962 del 2024).E’ stato altresì ribadito che il credito professionale maturato in occasionedell'accesso alla procedura di concordato preventivo è consideratoprededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativaprestazione - anteriore o posteriore alla domanda di cui all'art. 161 l.fall. -sia stata funzionale, ai sensi dell'art. 111, comma 2, l.fall., alle finalitàdella prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo ungiudizio "ex ante" rimesso all'apprezzamento del giudice del merito, allaconservazione o all'incremento dei valori aziendali dell'impresa, sempreche il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 l.fall.(Cass. sez. 1, n. 6059 del 2025).Pertanto, l’asserita unicità della crisi non sarebbe sufficiente a garantire laprededuzione del credito, essendo altresì necessaria una relazione distretta consecutività e continuità funzionale tra le procedure interessate.3.2. — Nel caso di specie risulta che l’incarico sia stato svolto ai finidella proposta di concordato rivolta al Tribunale di Roma, la quale non haivi avuto seguito a causa della ritenuta incompetenza territoriale delgiudice adito, che non ha disposto alcuna trasmissione di atti al tribunalecompetente; inoltre, la dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale diMilano ha fatto seguito ad una diversa ed ulteriore domanda di concordatopreventivo, trascritta a pag. 6 del ricorso, ove si dà espressamente attoche è stata effettuata «una nuova due diligence contabile al 31.3.2013»Numero registro generale 18999/2018Numero sezionale 902/2026Numero di raccolta generale 7005/2026Data pubblicazione 24/03/2026nella quale si è semplicemente «preso come riferimento il dato indicatonella due diligence redatta da Deloitte provvedendo ad apportare leopportune rettifiche in base agli incassi avvenuti e alle mutate condizionidi solvibilità dei debitori».4. — Segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senzastatuizione sulle spese, in assenza di difese della procedura intimata.5. - Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio delcontributo unificato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il PresidenteP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/02/2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 07005/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris