CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22495/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gione Lazio, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n.6225/2019 depositata il 08/11/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR con la sentenza indicata in epigrafe ha rigettato l’appellodella contribuente con la conferma della decisione di primo grado cheaveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento per IRESA(imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) 2014 pereuro 134.971,05;2. ricorre per cassazione la società contribuente con sei motivi diricorso, come ulteriormente illustrati da successiva memoria;prospettava, inoltre, questione di costituzionalità dell’art. 5, dellaNumero registro generale 18400/2020Numero sezionale 5048/2026Numero di raccolta generale 22495/2026Data pubblicazione 30/06/2026legge regionale Lazio n. 2 del 2013, in relazione agli art. 3, 53 e 117della Costituzione ed alla Direttiva 2002/30/CE;3. la Regione Lazio, con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorsoRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso risulta fondato relativamente ai primi tre motivi, assorbiti,logicamente, i restanti tre motivi (questi ultimi concernenti l’immediataautoesecutività della Direttiva cit; l’omesso esame del sesto motivo diappello; l’asserita contrarietà dell’Iresa al diritto UE in ragione del nonintegrale impiego del gettito in funzione ambientale). La sentenza devecassarsi con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte di giustizia di secondogrado del Lazio, cui si demanda di provvedere anche per le spese delgiudizio di legittimità.2. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la nullità della sentenzaper violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli art. 24 e 112 dellaCostituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.;con il secondo motivo la ricorrente prospetta la totale contraddittorietàed apparenza della motivazione, in violazione degli art. 132 cod. proc. civ.e 111 della Costituzione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod.proc. civ.;con il terzo motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsaapplicazione degli art. 276 cod. proc. civ. e 118 disp. Att. cod. proc. civ. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.I motivi, logicamente connessi, si trattano unitariamente.2. 1. La CTR ha errato nell’applicazione della regola della ragione piùliquida, in quanto avrebbe dovuto affrontare le prime tre questionipreliminari poste con l’impugnazione. Le questioni preliminari al meritonon possono ritenersi assorbite dalla pronuncia nel merito della questione,come erroneamente fatto dalla sentenza impugnata.Anche la decisione di primo grado non ha analizzato i preliminarimotivi.Numero registro generale 18400/2020Numero sezionale 5048/2026Numero di raccolta generale 22495/2026Data pubblicazione 30/06/2026La sentenza non ha analizzato il motivo sulla violazione dell’onere dimotivazione dell’avviso di accertamento; il motivo sulla violazionedell’obbligo del contraddittorio nel procedimento e il motivo dell’esenzionedel tributo per possesso della qualifica di TRTO (addestramento per leabilitazioni, art. 5, comma 4, lettera c, legge Regione Lazio, n. 3 del2013). Motivi proposti nel ricorso in primo grado e puntualmenteriproposti nei motivi di appello.Motivi che non potevano ritenersi assorbiti, e ciò proprio per il rigetto -e non l’accoglimento per altra ragione - del ricorso in primo grado edell’appello della contribuente.Sussiste pertanto l’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. e laviolazione degli art. 276, secondo comma, cod. proc. civ. e 118 disp. Att.Cod. proc. civ., nonché – in conseguenza - il vizio della motivazione perassenza della stessa, sulle questioni in oggetto, siccome ritualmenteproposte e coltivate. P.Q.Maccoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte digiustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demandadi provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]