CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 31424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1153-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 101, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 1153/2022 Cron. Rep. Ud. 17/10/2023 CC - controricorrenti - avverso la sentenza n. 614/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 14/07/2021 R.G.N. 247/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto le domande degli originari ricorrenti-lavoratori di declaratoria della irrilevanza degli accordi individuali di cessione del contratto, stipulati ai sensi dell’art. 1406 c.c. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], a fronte del passaggio dalla [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo BRC) alla Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito (in prosieguo BSC) ai sensi dell’art. 2112 c.c. a far data dal 18/7/2015. 2. La Corte territoriale - premesso che non poteva applicarsi il termine decadenziale di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) o d), della legge n. 132 del 2010 a fattispecie, come quella in esame, ove il lavoratore vuole accertare la continuità formale del rapporto con l’impresa cessionaria - ha richiamato due propri precedenti (sentenze nn. 745 e 1073 del 2018), aderendo alla medesima ricostruzione dei fatti ivi rappresentata, in base alla quale il subentro di BSC doveva ritenersi aver realizzato un vero e proprio trasferimento di azienda regolato dall’art. 2112 c.c., non vi era stata alcuna valida deroga contrattuale alle garanzie previste dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990, l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non poteva ritenersi equivalente in quanto accordo bilaterale sulla crisi di azienda ai sensi dell’art. 22, parte terza, del c.c.n.l. Settore del credito del 21/12/2012, e, conseguentemente, i rapporti di lavoro e le condizioni economico-normative restavano e dovevano restare immutate; ha, infine, aggiunto che le previsioni dell’art. 8 della legge n. 148 del 2011 non consentivano di apportare deroghe alla tutela dettata dall’art. 2112 c.c., non ricadendo, la materia del trasferimento di azienda, nell’ambito di applicazione della suddetta disposizione normativa; la Corte territoriale ha concluso per l’irrilevanza dei verbali di conciliazione individuale sottoscritti dai lavoratori in quanto detti accordi muovevano da un presupposto erroneo, ossia la insussistenza di un trasferimento di azienda regolato dall’art. 2112 c.c., ed inoltre, prevedevano la rinunzia a diritti futuri. 3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito (BSC) con sei motivi e i lavoratori hanno resistito con controricorso illustrato da memoria. 4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, lett. c) e d), della legge n 183 del 2010, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente, la Corte territoriale, circoscritto l’applicazione del termine decadenziale alle ipotesi in cui il lavoratore contesti la successione di azienda e la cessione del proprio contratto, in mancanza di un chiaro riferimento di detta limitazione nella norma, idonea, dunque, a ricomprendere anche le ipotesi in cui il lavoratore intenda reclamare il diritto di essere ricompreso nella platea dei dipendenti ceduti. 2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2112 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente, la Corte territoriale, attribuito alla Banca la realizzazione di condotte fraudolenti, in assenza di elementi probatori, e per aver ritenuto realizzato, nel caso in esame, un trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c. 3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2112 c.c. ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere erroneamente, la Corte territoriale, ravvisato nelle operazioni poste in essere dalle due Banche, un trasferimento d’azienda nonostante la cedente fosse priva, al momento del passaggio, dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria; applicando, invero, il principio (più volte affermato dalla Suprema Corte) secondo cui elemento costitutivo di un trasferimento d’azienda è l’autonomia funzionale del ramo ceduto, la sentenza impugnata ha erroneamente ravvisato un trasferimento d’azienda nonostante BRC fosse in liquidazione coatta amministrativa ed era stata pacificamente privata dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria (titolo, invece, in possesso di BSC), con conseguente impossibilità del ramo ceduto di perseguire lo scopo economico a cui era deputata. 4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 47 della legge n. 428 del 1990, 22 del c.c.n.l. 21.12.2012 per i dipendenti delle BCC/CRA, 70 e ss. e 80 e ss. del d.lgs. n. 385 del 1993, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., sussistendo i presupposti per la deroga all’applicazione dell’art. 2112 c.c., ricorrendo una situazione di crisi della società cedente (essendo pacifico che BRC al momento dell’avvio delle procedure di informazione e consultazione versava in stato di amministrazione straordinaria sin dal 13.11. 2013 e che al momento della cessione versava in stato di liquidazione coatta amministrativa), essendo, la procedura avviata con le organizzazioni sindacali, chiaramente volta a rinvenire misure di intervento finalizzate a tentare il mantenimento dei livelli occupazionali e, infine, essendo stata attuata la procedura di informazione e consultazione contrattuale prevista dall’art. 22, parte terza nonché parte seconda (dichiarazione verbale) del c.c.n.l. per il personale delle BCC/CRA (procedura che contiene nel proprio ambito addirittura delle previsioni maggiormente cautelative del trattamento dei lavoratori coinvolti rispetto alle previsioni dell’art. 47 della legge n. 428 del 1990). 5. Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 1, della legge n. 148 del 2011, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuta esclusa dall’ambito di applicazione dell’art. 8 cit. la materia dei trasferimenti di azienda nonostante l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva proprio la finalità di gestire una crisi aziendale e occupazionale (che rappresenta uno dei presupposti finalisti fissati dall’art. 8 cit.). 6. Con il sesto motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 e 1406 c.c., ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuta intervenuta una cessione di ramo di azienda, ex art. 2112 c.c. (piuttosto che una cessione di attività e passività) nonché incompatibile la cessione ex art. 1406 c.c. con l’art. 2112 c.c., posto che i lavoratori si erano comunque garantiti – con la sottoscrizione di individuali accordi di conciliazione - il passaggio alle dipendenze di BSC. 7. Il primo motivo di ricorso non è fondato. 7.1. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte la quale ha affermato che, nell'ipotesi di trasferimento d'azienda, la domanda del lavoratore volta all'accertamento del passaggio del rapporto di lavoro in capo al cessionario non è soggetta a termini di decadenza, perché non vi è alcun onere di far accertare formalmente, nei confronti del cessionario, l'avvenuta prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare applicandosi la L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. c), ai soli provvedimenti datoriali che il lavoratore intenda impugnare, al fine di contestarne la legittimità o la validità; né, in tali casi, risulta applicabile la legge n. 183 del 2010, art. 32, comma 4, lett. d), la quale comunque postula l'invocazione della illegittimità o invalidità di atti posti in essere da un datore di lavoro solo formale in fenomeni dal carattere propriamente interpositorio e trattandosi di norma di chiusura di carattere eccezionale, non suscettibile, pertanto, di disciplinare la fattispecie di cui all'art. 2112 c.c. già contemplata dalla lettera precedente (cfr. Cass.n. 9469 del 2019, Cass. n. 13648 del 2019; Cass. n. 28750 del 2019; Cass. n. 4883 del 2020; Cass. n. 19589 del 2021; Cass. n. 41463 del 2021; Cass. n. 35497 del 2022). 7.2. In mancanza di ragioni nuove e diverse da quelle disattese nei giudizi analoghi, deve operare il principio di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda, per larga parte, l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (vedi Cass., sez. un, nn. 5994 e 10615 del 2003). 8. Tutti gli altri motivi, che possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili e in parte infondati. 8.1. Va premesso che motivi del medesimo tenore sono, in parte, già stati esaminati da questa Corte con le sentenze n. 28838 del 2022 e n. 25020 del 2023 (alle quali si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp.att. c.p.c.): è stato condivisibilmente rilevato, da una parte, che le censure – ove sottolineano una intervenuta cessione di passività e di attività da una banca all’altra piuttosto che un vero e proprio trasferimento di ramo di azienda - non si sostanziano in violazione o falsa applicazione delle disposizioni denunciate bensì tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda, non consentita in sede di legittimità; questa Corte ha, invece, sottolineato che il giudice del merito, con un accertamento adeguatamente motivato ed esente dai vizi di cui alla nuova formulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (accertamento di merito che è il medesimo di quello impugnato in questa sede, avendo, la sentenza impugnata, riportato tutta la ricostruzione dei fatti come svolta nella sentenza n. 745 del 2018, confermata da Cass. 28838 del 2022), ha ritenuto che era stato perfezionato un trasferimento di azienda (riguardante tutti i beni, mobili e immobili, che costituivano il patrimonio della società cedente, tutti rapporti giuridici con esclusione solo dei crediti deteriorati e tutti i rapporti di lavoro), e non una mera cessione di attività e passività da BRC a BSC, e che la procedura dettata dall’art. 47 della legge n. 428 del 1990 non era stata rispettata (essendosi svolti incontri, e poi accordi, in specie l’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], esclusivamente tra BRC e i sindacati, senza coinvolgimento della BSC, ai sensi dell’art. 22, parte terza, del c.c.n.l. di settore). 8.2. Questa Corte ha, inoltre, già ritenuto infondata la prospettata derogabilità dell’art. 2112 c.c. rilevando che la irregolarità della procedura ha determinato l’invalidità della cessione effettuata in termini derogatori rispetto a quanto previsto dall’art. 2112 c.c. e le deroghe, previste dall’art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990 (funzionali allo scopo di conservare i livelli occupazionali ove venga traferita l’azienda di un’impresa insolvente) non potevano operare a fronte di un accordo collettivo che, a monte, non era stato validamente concluso (sulla necessità di un accordo collettivo validamente stipulato con le organizzazioni sindacali ai fini della operatività delle deroghe, cfr. Cass. n. 24691 del 2021 e Cass.10414 del 2020, che – con riguardo alla operatività delle deroghe - hanno, rispettivamente, approfondito il profilo della eventuale necessità della cessazione dell’attività da parte del cedente dichiarato fallito e l’estensione delle suddette deroghe). Il motivo per il resto è inammissibile, in quanto volto a sollecitare a questa Corte una diversa interpretazione dell’accordo sindacale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (pur a prescindere dalla sua anteriorità rispetto al decreto ministeriale di liquidazione coatta amministrativa della cedente, intervenuto soltanto in data 15/07/2015). Trattasi di attività riservata al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità laddove adeguatamente motivata, come nella specie. Restano ovviamente salvi eventuali vizi di violazione delle norme che regolano l’ermeneutica contrattuale (art. 1362 ss. c.c.), che tuttavia nella specie non sono stati prospettati. 8.3. Va condivisa la valutazione, già effettuata da questa Corte (sentenza n. 25020 cit.), circa l’incompatibilità della ricostruzione di fatto effettuata dalla Corte di merito, con l’applicazione dell’art.8 della legge n. 148 del 2011 nonché con la denunciata violazione degli artt. 1406 e 2112 c.c. In particolare, va precisato che la censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata perché la ricorrente insiste sulla errata interpretazione dell’accordo del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ma nulla deduce sull’esegesi, anche alla luce della normativa europea, dell’art. 8 della legge n. 148 del 2011 richiamata a fondamento della pronuncia impugnata e sulla esclusione dell’istituto del trasferimento di azienda dalle specifiche materie oggetto dei contratti, aziendali o territoriali, derogatori di legge e di contratti nazionali di lavoro (c.d. contratti di prossimità). 9. Con particolare riguardo all’autorizzazione allo svolgimento dell’attività bancaria e più in generale creditizia, va, poi, segnalato che la stessa non attiene al profilo dell’autonomia aziendale, rilevante ex art. 2112 c.c., atteso che – come tutte le autorizzazioni amministrative – non può essere oggetto di cessione o di trasferimento. Il soggetto che acquista il compendio da un istituto di credito, infatti, non acquista (né può acquistare) anche la relativa autorizzazione, in quanto deve munirsene di una propria, ai sensi dell’art. 14 t.u.b. (d.lgs. n. 385 del 1993). 9.1. La funzione del procedimento autorizzatorio – che, in materia bancaria, è ampiamente conformativa della situazione giuridica soggettiva preesistente, di cui il soggetto interessato è titolare solo in termini di generica libertà di iniziativa economica privata – è infatti quella di permettere alla [OSCURATO:PERSONA], di concerto con la Banca d’Italia, di verificare sotto il profilo tecnico, economico e finanziario, la sussistenza di tutti i requisiti e le condizioni richiesti per lo svolgimento della predetta attività, nonché di imporre specifiche prescrizioni tecnico-finanziarie, a tutela di tutti coloro che verranno in contatto con l’impresa bancaria (correntisti, risparmiatori, investitori, azionisti, obbligazionisti, creditori etc.). 9.2. Dunque, in ragione di questa articolazione e di questa complessa funzione del procedimento autorizzatorio, il relativo titolo abilitante (che ne costituisce il provvedimento amministrativo conclusivo) non è suscettibile di trasferimento. Ne consegue che – contrariamente all’assunto della ricorrente – esso non può essere considerato un “bene immateriale” necessario per la configurabilità di un’azienda bancaria, né un elemento costitutivo dell’entità autonoma economicamente organizzata. Dunque esattamente la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante la circostanza dell’avvenuta revoca di quell’autorizzazione in capo alla cedente ([OSCURATO:PERSONA], posta in liquidazione coatta amministrativa), non idonea ad escludere la sussistenza di un trasferimento d’azienda ex art.2112 c.c. 10. Alla luce di tali considerazioni va rigettato pure il motivo relativo alla prospettata “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2113 e 1406 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuti nulli gli accordi individuali di conciliazione. Infatti, una volta affermata la sussistenza di un trasferimento d’azienda, imperativamente disciplinato dall’art. 2112 c.c., e una volta esclusa la sussistenza di un accordo derogatorio ai sensi dell’art. 47, co. 5, L. n. 428/1990, la inevitabile conseguenza è la nullità degli accordi individuali, anche se stipulati in sede “protetta”, in quanto aventi ad oggetto diritti futuri e un contenuto contrario alla norma imperativa dell’art. 2112 c.c. 11. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. 12. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge