CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 aprile 2026
Cassazione n. 08173/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 8973/2025 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-ricorrente-controComune di Celano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA].-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di II Grado dell’Abruzzo n. 845/2024 depositata il 25/11/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il Comune di Celano (AQ) ingiunse a [OSCURATO:PERSONA] il pagamentodella complessiva somma di euro 144,16, per omesso versamento TASI,in relazione all’anno 2017.L’ingiunzione era relativa ad un immobile di proprietà del contribuentesito in Celano (AQ), [OSCURATO:PERSONA] 46, distinto in [OSCURATO:PERSONA] al Fol. 13,Numero registro generale 8973/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 8173/2026Data pubblicazione 01/04/2026part. 561, sub. 10, categoria catastale D/6 e utilizzato fin dal 2013dall’A.S.D. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di contratto di comodato del10.06.2013, registrato ad Avezzano il 10.06.2013, Serie 3, n. 002135.Per tale immobile il contribuente aveva ritenuto operare la normaagevolativa di cui all’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. 504/1992, cheprevede l’esenzione dal tributo per gli immobili utilizzati dai soggetti di cuiall’art. 73 comma 1 lett. c) T.U.I.R., purché siano destinati esclusivamenteallo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.L’ingiunzione venne impugnata dal contribuente e la Corte di GiustiziaTributaria di [OSCURATO:PERSONA] accolse il ricorso, osservando che l’immobile eraconcesso in comodato gratuito ad una associazione (A.S.D), che nonperseguiva scopo di lucro, né svolgeva attività commerciali.Si osservò che solo con la l. n. 160 del 2019 era stato introdotto ilrequisito congiunto del possesso e dell’utilizzazione e che tale disposizionenon era applicabile per l’anno 2017. La decisione venne impugnata dalComune e l’appello accolto dalla Corte di Giustizia Tributaria di SecondoGrado dell’Abruzzo, con sentenza n. 845/2024.Il giudice di secondo grado applicò il principio secondo cui “l’esenzioneprevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992, si applicaagli immobili di cui all’art. 9, comma 8°, del d.lgs. n. 23/2011, destinatiesclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca, didattiche, ricettive,culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 6, lett. a)della legge n. 222/1985, purché essi siano direttamente utilizzati dall’entepossessore e siano destinati esclusivamente ad attività peculiari nonproduttive di reddito, non spettando il beneficio in caso di utilizzazioneindiretta, seppur assistita da finalità di pubblico interesse (Cass. Sez. 5, n.17100/2023; Cass. Sez. 5, n. 9614/12; Cass. Sez. 5, n. 8073/2019; Cass.Sez. 5, n. 3112/2019).Numero registro generale 8973/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 8173/2026Data pubblicazione 01/04/2026Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso da CalvinoCotturone affidato a due motivi.Ha resistito con controricorso il Comune di Celano.E’ stata formulata proposta di definizione anticipata ed il ricorrente hatempestivamente chiesto la decisione, depositando poi memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsaapplicazione di norme di diritto, ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., -Violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992 nellaformulazione vigente ratione temporis nonché violazione dell’art. 1,comma 71, della legge n. 213 del 2023.Nella prospettazione del ricorrente, il Giudice di seconde cure avrebbeerroneamente applicato l’art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/1992,ritenendo che il diritto all’esenzione dal tributo spettasse per immobiliutilizzati e posseduti dai soggetti di cui all’art. 73 comma 1 lett. c)T.U.I.R., mentre il requisito del possesso è stato inserito solo con la citatalegge n. 160 del 2019.[OSCURATO:PERSONA] d’appello non avrebbe inoltre tenuto conto della norma diinterpretazione autentica contenuta nell’art. 1, comma 71, della legge n.213 del 2023, che prevede che gli immobili si intendono posseduti anchenel caso in cui sono concessi in comodato a un soggetto di cui all’art. 73comma 1, lettera c) T.U.I.R. funzionalmente o strutturalmente collegato alconcedente.1.1. Il motivo è infondato.Trova applicazione nel caso che occupa, il consolidato principioaffermato dalla giurisprudenza di legittimità ben prima dell’entrata invigore della legge n. 160 del 2019 invocata dal contribuente, secondo cuiin tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esenzione previstadall'art. 7, comma primo, lett. i), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, èsubordinata alla prova dello svolgimento esclusivo nell'immobile di attivitàNumero registro generale 8973/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 8173/2026Data pubblicazione 01/04/2026di assistenza o di altre attività equiparate da parte di un ente pubblico oprivato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio didicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia).Anche prima della legge 160/2019 non si era dubitato della necessitàdell’utilizzazione diretta del bene, che ne presuppone il possesso, il qualeintegra il presupposto impositivo (v. tra le tante Cass. Sez. T., n.4935/2023).La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata inconcreto, verificando che l'attività cui l'immobile è destinato, purrientrando tra quelle esenti, non sia svolta con le modalità di un'attivitàcommerciale. (Cass. Sez. T, n. 4502/2012; in questo senso già Cass. Sez.T, n. 10646/2005).Quanto poi al profilo della censura relativo alla applicabilitàdell’esenzione in caso di contratto di comodato, deve ribadirsi quantorecentemente affermato da Cass. Sez. T, n. 31346/2024, che in relazioneal successivo art. 1, comma 759, lett. g della legge n.160 del 2019, haulteriormente chiarito che, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1,comma 71, della l. n. 213 del 2023 e per gli effetti di cui all'art. 1, comma2, della l. n. 212 del 2000, riconosce l'esenzione prevista dall'art. 7,comma 1, lett. i, del d.lgs. n. 504 del 1992, quale richiamato dall'art. 9,comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011, anche in caso di concessione incomodato dell'immobile, quando: a) l'ente comodatario, al pari dell'entecomodante, rientra tra i soggetti previsti dall'art. 73, comma 1, lett. c, deld.P.R. n. 917 del 1986; b) l'ente comodatario è collegato funzionalmente estrutturalmente all'ente comodante - ponendosi, rispettivamente, qualeausiliario rispetto alle attività istituzionali di quest'ultimo, nell'ambito diuna relazione sinergica di collaborazione fondata su un autonomo titolo, equale ente collocato in posizione subordinata rispetto ad una pluralità dienti, con ruoli diversificati nel contesto di una organizzazione di tipoNumero registro generale 8973/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 8173/2026Data pubblicazione 01/04/2026orizzontale o verticale, vincolato ad agire come longa manus dell'entecomodante - per cui la concessione in comodato dell'immobile costituisce ilmezzo per realizzare, incentivare, agevolare o facilitare le attivitàistituzionali svolte dall'ente comodatario per conto e nell'interessedell'ente comodante; c) l'ente comodatario utilizza l'immobile per losvolgimento esclusivo, con modalità non commerciali, di "attivitàassistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche,ricettive, culturali, ricreative e sportive", e di "attività di religione o diculto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, allaformazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi,all'educazione cristiana".Il collegamento strutturale tra comodante e comodatario esige che ilcomodatario sostanzialmente utilizzi il bene in attuazione dei compitiistituzionali dell’ente concedente, con il quale sussista uno stretto rapportodi strumentalità che potrebbe definirsi «compenetrante», ovverosia il caso«in cui l’immobile è concesso in comodato a un altro ente noncommerciale appartenente alla stessa struttura dell’ente concedente per losvolgimento di un’attività meritevole prevista dalla norma agevolativa”.Il collegamento funzionale presuppone una relazione sinergica dicollaborazione o cooperazione tra enti autonomi che trova titolo in unaconvenzione indipendente dal contratto di comodato sull’immobile e checolloca l’ente comodatario in una posizione ausiliaria (attraverso l’eserciziodi attività accessorie o sussidiarie) rispetto alle attività istituzionalidell’ente comodante; pertanto, in tale cornice, la concessione in comodatodell’immobile si pone come mezzo per realizzare, consolidare, rinsaldare oincentivare la partnership tra gli enti.L’art. 7, la cui applicazione è invocata dal ricorrente, norma di strettainterpretazione, non trova applicazione, alla luce di quanto innanzievidenziato, alla fattispecie in esame nella quale proprietariodell’immobile, concesso in comodato gratuito ad una associazioneNumero registro generale 8973/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 8173/2026Data pubblicazione 01/04/2026sportiva, è un soggetto privato, avendo questa Corte ritenuto, qualepresupposto indefettibile perché possa essere riconosciuta l’esenzione dicui alla lett. i), che il collegamento funzionale e strutturale nell’ipotesi dicomodato debba sussistere tra enti, richiedendosi tale qualità (di cuiall’art. 73, comma 1, lett. c d.P.R. n. 917 del 1986) anche in capo alconcedente (v. Cass. n. 31346/2024 cit.).Il motivo è in conclusione respinto.2. Con il secondo strumento impugnatorio si denuncia, ex art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’ esercizio delpotere regolamentare del Comune ex art. 59 comma 1 lett. c) del d.Lgs.n. 446 del 1997.Il giudice di seconde cure non avrebbe considerato che il Comune nonaveva adottato alcun regolamento in ordine alle condizioni di esonero dallatassazione.L’esame del motivo resta assorbito nelle considerazioni che precedono,tenuto conto della dirimente valutazione sulle inesistenti condizioninormative per il riconoscimento dell’esenzione.3. In conclusione, il ricorso è respinto.Le spese di lite seguono la soccombenza.Poiché la causa è decisa in conformità alla proposta va infine fattaapplicazione delle previsioni "sanzionatorie" di cui agli artt. 380 bis, u.c. e96, terzo e quarto comma, c.p.c., equitativamente determinate come indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge. P.Q.MNumero registro generale 8973/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 8173/2026Data pubblicazione 01/04/2026Rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali cheliquida in euro 600,00 a titolo di compensi, oltre euro 200,00 per spesevive ed ulteriori accessori di legge; condanna il ricorrente al pagamentodelle ulteriori somme di euro 300,00 ed euro 500,00 a mente dell’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso,se ed in quanto dovuto per legge.Così deciso in Roma, il 12.2.2026Il PresidenteUgo Candia