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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 39041/2021

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proprietà ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 5059-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Mazzini, n. 27; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Alberto, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA]- chi e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]- nafine in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 10/E; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via G. Borzi, n. 4; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:PERSONA] GmbH (già WP [OSCURATO:PERSONA]- nung GmbH), società tra professionisti a responsabilità limitata di di- ritto austriaco, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza di Priscilla, n. 4; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- nelli Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 76; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] AG), rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo stu- dio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-AKTIENGESELLSCHAFT; - intimata - 0,11 - 2 - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trento, Se- zione distaccata di Bolzano, n. 179/15 pubblicata il 17 ottobre 2015.

Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica dell'Il no- vembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- rale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con atto di citazione in data 29 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alberto e [OSCURATO:PERSONA], proprietari della casa di abitazione in p. ed. 1118 in C.C. [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'albergo gestito sotto l'insegna [OSCURATO:PERSONA]- sta [OSCURATO:PERSONA], attiguo al proprio immobile, chiedendo la con- danna della società convenuta alla demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resi- stendo.

Chiedeva inoltre l'autorizzazione a chiamare in causa sia il Co- mune di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che aveva rilasciato la concessione edi- lizia, che la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, poi [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]- tractor GmbH, e l'ing. [OSCURATO:PERSONA], soggetti incaricati della pro- gettazione e direzione dei lavori, ed infine la Royal & [OSCURATO:PERSONA]- curazioni, suo assicuratore per danni arrecati a terzi, pretendendo da questi, per il caso di accoglimento delle domande attoree, sia di essere manlevata e tenuta indenne, sia di essere risarcita dei danni che poteva avere da subire per gli eventuali interventi di demolizione e ricostru- zione.

Effettuate le chiamate in causa del Comune di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], i terzi chiamati si costituivano ne- gando ogni loro responsabilità.

Veniva integrato il contraddittorio con la Provincia autonoma di Bol- zano, chiamata in causa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché con le società assicuratrici VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft, [OSCURATO:PERSONA]- cherung [OSCURATO:SOCIETA]., citate la prima (rimasta contumace) dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, le seconde dall'ing. [OSCURATO:PERSONA].

Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 agosto 2012, l'adito Tribunale di Bolzano - accertata l'avvenuta viola- zione delle distanze in riferimento all'indice di visuale libera di 0,5 verso il confine, di cui alla normativa regolamentare in vigore all'epoca della costruzione - condannava la convenuta [OSCURATO:PERSONA] alla riduzione dei luoghi in pristino stato con rimozione delle opere di ampliamento nella parte in cui violavano la predetta distanza, condannava [OSCURATO:PERSONA]- nalliance a tenere indenne la convenuta di tutti i danni da risarcire agli attori, rigettava le domande di manleva formulate dalla convenuta nei confronti dei chiamati, dava per assorbite le ulteriori domande svolte dagli stessi rispettivamente nei confronti della Provincia e delle società assicurative e dichiarava le spese di lite tutte e per intero compensate tra le parti.

Disponeva la separazione del procedimento e la prosecu- zione del giudizio limitatamente alla domanda attorea di risarcimento dei danni causati dalla realizzazione delle opere di ampliamento in vio- lazione delle distanze di legge.

2. - Con sentenza pubblicata il 17 ottobre 2015, la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame pro- posto dalla [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente l'impugnata pronuncia, e ha condannato l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese affrontate durante il giudizio di secondo grado.

3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha pro- posto ricorso [OSCURATO:PERSONA] - s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 15 febbraio 2016, sulla base di quattro motivi.

Hanno depositato separati atti di controricorso: - [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alberto e [OSCURATO:PERSONA]- flesser; - il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH (già WP [OSCURATO:PERSONA]- nung GmbH); - [OSCURATO:SOCIETA].; - [OSCURATO:PERSONA] AG.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

4. - Il ricorso è stato in un primo tempo avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

In prossimità della camera di consiglio del 21 gennaio 2021 hanno depositato memorie illustrative i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Stu- flesser, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA].

5. - In esito alla camera di consiglio, la Corte, con ordinanza inter- locutoria 14 aprile 2021, n. 9753, ha rinviato il ricorso alla pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione di diritto solle- vata con il primo motivo di ricorso, concernente il se l'immediata ap- plicabilità dello ius superveniens recante nuove norme favorevoli al co- struttore incontri o meno un limite nell'annullamento definitivo ad opera del giudice amministrativo, prima dell'intervento della nuova di- sciplina regolamentare, della concessione edilizia.

6. - In data 28 maggio 2021 è stata depositata una comparsa di costituzione di nuovo difensore nell'interesse del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] chele [OSCURATO:PERSONA].

7. - Il ricorso è stato fissato nell'udienza pubblica dell'Il novembre 2021. - 5 - [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

8. - In data 5 novembre 2021, in prossimità della udienza pubblica, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, notificato il 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

1. - In prossimità dell'udienza pubblica, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 4 novembre 2021 e depositato in cancelleria il 5 novembre 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dopo aver premesso che tutte le parti hanno trovato un accordo e che pertanto essa non ha più interesse a coltivare l'impugnazione.

Tutti i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia.

2. - Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione del processo.

3. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo tutti i contro- ricorrenti aderito alla rinuncia.

P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo per intervenuta r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proprietà ORDINANZA sul ricorso iscritto al NRG 5059-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza Mazzini, n. 27; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Alberto, rappresentati e difesi dagli [OSCURATO:PERSONA]- chi e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Bassano del Grappa, n. 24; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA]- nafine in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 10/E; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Roma, via G. Borzi, n. 4; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] &[OSCURATO:PERSONA] GmbH (già WP [OSCURATO:PERSONA]- nung GmbH), società tra professionisti a responsabilità limitata di di- ritto austriaco, rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, piazza di Priscilla, n. 4; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]- nelli Giordano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 76; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (incorporante la società [OSCURATO:PERSONA] AG), rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo stu- dio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 16; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]-AKTIENGESELLSCHAFT; - intimata - 0,11 - 2 - per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Trento, Se- zione distaccata di Bolzano, n. 179/15 pubblicata il 17 ottobre 2015. Udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica dell'Il no- vembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]- rale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con atto di citazione in data 29 febbraio 2008, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alberto e [OSCURATO:PERSONA], proprietari della casa di abitazione in p. ed. 1118 in C.C. [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria dell'albergo gestito sotto l'insegna [OSCURATO:PERSONA]- sta [OSCURATO:PERSONA], attiguo al proprio immobile, chiedendo la con- danna della società convenuta alla demolizione delle opere realizzate in violazione delle distanze legali, oltre al risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva, resi- stendo. Chiedeva inoltre l'autorizzazione a chiamare in causa sia il Co- mune di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto che aveva rilasciato la concessione edi- lizia, che la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, poi [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]- tractor GmbH, e l'ing. [OSCURATO:PERSONA], soggetti incaricati della pro- gettazione e direzione dei lavori, ed infine la Royal & [OSCURATO:PERSONA]- curazioni, suo assicuratore per danni arrecati a terzi, pretendendo da questi, per il caso di accoglimento delle domande attoree, sia di essere manlevata e tenuta indenne, sia di essere risarcita dei danni che poteva avere da subire per gli eventuali interventi di demolizione e ricostru- zione. Effettuate le chiamate in causa del Comune di [OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] GmbH e dell'ing. [OSCURATO:PERSONA], i terzi chiamati si costituivano ne- gando ogni loro responsabilità. Veniva integrato il contraddittorio con la Provincia autonoma di Bol- zano, chiamata in causa dal Comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché con le società assicuratrici VAV Versicherungs-Aktiengesellschaft, [OSCURATO:PERSONA]- cherung [OSCURATO:SOCIETA]., citate la prima (rimasta contumace) dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH, le seconde dall'ing. [OSCURATO:PERSONA]. Con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 6 agosto 2012, l'adito Tribunale di Bolzano - accertata l'avvenuta viola- zione delle distanze in riferimento all'indice di visuale libera di 0,5 verso il confine, di cui alla normativa regolamentare in vigore all'epoca della costruzione - condannava la convenuta [OSCURATO:PERSONA] alla riduzione dei luoghi in pristino stato con rimozione delle opere di ampliamento nella parte in cui violavano la predetta distanza, condannava [OSCURATO:PERSONA]- nalliance a tenere indenne la convenuta di tutti i danni da risarcire agli attori, rigettava le domande di manleva formulate dalla convenuta nei confronti dei chiamati, dava per assorbite le ulteriori domande svolte dagli stessi rispettivamente nei confronti della Provincia e delle società assicurative e dichiarava le spese di lite tutte e per intero compensate tra le parti. Disponeva la separazione del procedimento e la prosecu- zione del giudizio limitatamente alla domanda attorea di risarcimento dei danni causati dalla realizzazione delle opere di ampliamento in vio- lazione delle distanze di legge. 2. - Con sentenza pubblicata il 17 ottobre 2015, la Corte d'appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, ha rigettato il gravame pro- posto dalla [OSCURATO:PERSONA], confermando integralmente l'impugnata pronuncia, e ha condannato l'appellante a rifondere alle parti appellate le spese affrontate durante il giudizio di secondo grado. 3. - Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello ha pro- posto ricorso [OSCURATO:PERSONA] - s.p.a. [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 15 febbraio 2016, sulla base di quattro motivi. Hanno depositato separati atti di controricorso: - [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Alberto e [OSCURATO:PERSONA]- flesser; - il Comune di [OSCURATO:PERSONA]; - [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH (già WP [OSCURATO:PERSONA]- nung GmbH); - [OSCURATO:SOCIETA].; - [OSCURATO:PERSONA] AG. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. 4. - Il ricorso è stato in un primo tempo avviato alla trattazione camerale ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. In prossimità della camera di consiglio del 21 gennaio 2021 hanno depositato memorie illustrative i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Stu- flesser, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA]. 5. - In esito alla camera di consiglio, la Corte, con ordinanza inter- locutoria 14 aprile 2021, n. 9753, ha rinviato il ricorso alla pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione di diritto solle- vata con il primo motivo di ricorso, concernente il se l'immediata ap- plicabilità dello ius superveniens recante nuove norme favorevoli al co- struttore incontri o meno un limite nell'annullamento definitivo ad opera del giudice amministrativo, prima dell'intervento della nuova di- sciplina regolamentare, della concessione edilizia. 6. - In data 28 maggio 2021 è stata depositata una comparsa di costituzione di nuovo difensore nell'interesse del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] chele [OSCURATO:PERSONA]. 7. - Il ricorso è stato fissato nell'udienza pubblica dell'Il novembre 2021. - 5 - [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ. 8. - In data 5 novembre 2021, in prossimità della udienza pubblica, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso, notificato il 4 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] 1. - In prossimità dell'udienza pubblica, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 4 novembre 2021 e depositato in cancelleria il 5 novembre 2021, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, dopo aver premesso che tutte le parti hanno trovato un accordo e che pertanto essa non ha più interesse a coltivare l'impugnazione. Tutti i controricorrenti hanno aderito alla rinuncia. 2. - Sussistendo i presupposti di cui all'art. 390 cod. proc. civ., va dichiarata l'estinzione del processo. 3. - Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, avendo tutti i contro- ricorrenti aderito alla rinuncia. P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo per intervenuta r
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