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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024

Cassazione n. 23168/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (in Minervino di Lecce, il 25/8/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est.

L r siderite [OSCURATO:PERSONA] a Ferranti c.)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2023 del GIP TRIBUNALE di LECCEsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Francesco ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce ha recepito l'accordo delle parti su una pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 (in Minervino di Lecce, il 25/8/2023); ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017; che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena proposto per motivi (dedotti violazione dell'art. 129, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione ai presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen.), non deducibili ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 103/2017 citata); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 La Consigliera est. L r siderite [OSCURATO:PERSONA] a Ferranti c.)
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