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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 ottobre 2020

Cassazione n. 37998/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/gtrstite le conclusioni del PG &oh-.

Ale/NAAtO el'IA,te Led l'e, CWIVh1-R Ugb (31/4,4 t [OSCURATO:PERSONA]

1. Con richiesta pervenuta in data 3.12.2019 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari aveva chiesto la revoca dell'indulto applicato sulle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] dalle sentenze pronunciate, in data 28.9.2005, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari e, in data 7.3.2000, dal Tribunale di Bari.

2. Con istanza depositata in data 19.9.2020 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, aveva chiesto la rideterminazione della pena inflitta, dalla sentenza pronunciata in data 7.4.2017 dalla Corte di appello di Bari.

Il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 19.11.2015 dal giudice dell'udienza preliminare, aveva ridotto la pena ad anni due e mesi sei di reclusione per il delitto continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso dal 7 maggio al 23 agosto 2011.

Nelle more del procedimento era intervenuta la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e la novella legislativa di cui alla legge n. 79/2014, che avevano introdotto un trattamento sanzionatorio più favorevole.

3. Con ordinanza depositata in data 2.10.2020 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 7.4.2017 dalla Corte di appello di Bari ed ha, in accoglimento della istanza del pubblico ministero, revocato l'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, applicato sulle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sopravvenienza di condanna, pronunciata con sentenza emessa in data 7.4.2017 dalla Corte di appello di Bari, per delitto continuato commesso dal 7.5.2011 al 23.8.2011 per il quale era stata inflitta pena non inferiore ad anni due di reclusione.

Quanto alla istanza di rideterminazione della pena, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la condanna era stata pronunciata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 applicando la norma, più favorevole, introdotta con legge n. 79/2014.

Quanto alla revoca dell'indulto, ha rilevato che la condanna sopravvenuta aveva riguardato reato continuato in relazione al quale era stata inflitta, operata la individuazione della pena inflitta per i reati commessi sino al 31 luglio 2011, pena non inferiore ad anni due di .reclusione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge con riguardo alla decisione che aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena.

Nel giudizio di cognizione era stata fissata la pena base di anni tre e mesi nove di reclusione sulla base della norma sanzionatoria antecedente la novella, più favorevole, di cui alla legge n. 79/2014, che aveva fissato la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 da sei mesi a quattro anni di reclusione.

Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della decisione che aveva disposto la revoca dell'indulto.

Con riferimento al reato continuato di cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], commesso nei mesi di luglio e agosto 2011, il primo giudice avrebbe dovuto determinare le porzioni di pena riferibili, rispettivamente, alle condotte criminose commesse sino al 1° agosto 2011 e dopo tale data.

Anche con riguardo alla condotta di cessione di hashish a [OSCURATO:PERSONA], protrattasi dal 7 maggio al 9 agosto 2011, dovevano essere indicate le porzioni di pena riferibili ai due periodi.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e, in parte, anche privi di interesse, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità.

1. In relazione alla richiesta di rideterminazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza pronunciata in data 7.4.2017 dalla Corte di appello di Bari, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La richiesta era stata fondata in ragione di modifiche normative sopravvenute nel corso del procedimento di cognizione e dunque già applicabili dalle sentenze che avevano pronunciato nella cognizione.

Il ricorso deduce, in contrario, che la pena base era stata commisurata in misura prossima al massimo edittale introdotto con legge n. 79/2014, dato che renderebbe "inverosimile l'ipotesi che la Corte abbia applicato la disposizione di legge che preveda il trattamento sanzionatorio più favorevole al reo".

A parte il rilievo che l'argomentazione difensiva propone una propria interpretazione delle ragioni giuridiche del trattamento sanzionatorio prescindendo da quanto espresso nelle motivazioni delle sentenze di merito, si deve rilevare che la rideterminazione in executivis del trattamento sanzionatorio è dovuta solo nel caso di sopravvenienza, dopo la formazione del giudicato, di pronuncia di incostituzionalità della norma sanzionatoria applicata dal giudice della cognizione, e non anche nel caso, come quello in esame, di modifiche normative intervenute nél corso del procedimento di cognizione.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006 l'indulto è revocato nel caso di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo commesso entro cinque anni dal 10 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 241.

A fronte di sopravvenuta condanna, alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione, per delitto continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso dal 7 maggio al 9 agosto 2011, il giudice dell'esecuzione ha proceduto "allo scorporo del reato continuato" per individuare la pena inflitta per le condotte criminose commesse sino al 31 luglio 2011.

L'ordinanza, dato atto che la condanna aveva riguardato condotte di cessione di cocaina e hashish a tre diversi cessionari ([OSCURATO:PERSONA], "Daniele" e [OSCURATO:PERSONA]), ha individuato come più grave la cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], individuando per tale reato continuato la pena base di anni tre e mesi cinque di reclusione ed C 4.250 di multa; considerato, poi, che tale condotta era stata realizzata con più cessioni avvenute in periodo "a cavallo" del 1°agosto 2011, il giudice dell'esecuzione ha individuato con riguardo alle condotte commesse sino al 31 luglio 2011 la pena di anni tre di reclusione ed C 4000 di multa.

L'ordinanza ha poi rilevato che vi era un reato satellite di cessione di hashish a "Daniele" commessa 1'11 luglio 2011, per il quale era individuato un aumento di pena di un mese di reclusione ed C 50 di multa.

Infine, con riguardo alle plurime cessioni di hashish fatte a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 7 maggio al 9 agosto 2011 l'ordinanza ha indicato il complessivo aumento di pena - mesi tre di reclusione ed €200 di multa - senza operare il così detto scioglimento del concorso di reati.

L'ordinanza, infine, tenuto conto della riduzione di pena per il rito abbreviato, ha rilevato che la pena inflitta per i reati commessi sino al 31 luglio 2011 non era inferiore ad anni due di reclusione.

A fronte di tale motivazione il secondo motivo di ricorso deduce che il primo giudice non avrebbe individuato le porzioni di pena riferibili, con riguardo alle cessioni di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], alle condotte tenute sino al 31 luglio 2011 e successivamente.

Il motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, non è espressione di un interesse processuale.Con riguardo alle cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza ha specificamente individuato le due porzioni di pena, indicando quella relativa alle cessioni consumate sino al 31 luglio 2011 in anni tre di reclusione ed C 4.000 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni due di reclusione ed C 2.666 di multa.

Sul punto, dunque la doglianza proposta è manifestamente infondata.

Con riguardo alle cessioni di hashish a [OSCURATO:PERSONA], è vero che il giudice dell'esecuzione si è limitato a indicare la pena complessiva, e quindi comprensiva anche delle condotte successive al 31 luglio 2011, ma tale carenza non ha inciso sulla decisione, dato che anche solo tenendo conto delle cessioni di cocaina commesse sino al 31 luglio 2011 la pena rientrava nel limite previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006.

Sul punto, quindi il ricorrente è privo di interesse.

3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/gtrstite le conclusioni del PG &oh-. Ale/NAAtO el'IA,te Led l'e, CWIVh1-R Ugb (31/4,4 t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con richiesta pervenuta in data 3.12.2019 il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari aveva chiesto la revoca dell'indulto applicato sulle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] dalle sentenze pronunciate, in data 28.9.2005, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari e, in data 7.3.2000, dal Tribunale di Bari. 2. Con istanza depositata in data 19.9.2020 [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, aveva chiesto la rideterminazione della pena inflitta, dalla sentenza pronunciata in data 7.4.2017 dalla Corte di appello di Bari. Il giudice di appello, in parziale riforma della sentenza pronunciata in data 19.11.2015 dal giudice dell'udienza preliminare, aveva ridotto la pena ad anni due e mesi sei di reclusione per il delitto continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commesso dal 7 maggio al 23 agosto 2011. Nelle more del procedimento era intervenuta la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale e la novella legislativa di cui alla legge n. 79/2014, che avevano introdotto un trattamento sanzionatorio più favorevole. 3. Con ordinanza depositata in data 2.10.2020 la Corte di appello di Bari, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta, presentata da [OSCURATO:PERSONA], di rideterminazione della pena inflitta dalla sentenza pronunciata in data 7.4.2017 dalla Corte di appello di Bari ed ha, in accoglimento della istanza del pubblico ministero, revocato l'indulto, ai sensi della legge n. 241/2006, applicato sulle pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della sopravvenienza di condanna, pronunciata con sentenza emessa in data 7.4.2017 dalla Corte di appello di Bari, per delitto continuato commesso dal 7.5.2011 al 23.8.2011 per il quale era stata inflitta pena non inferiore ad anni due di reclusione. Quanto alla istanza di rideterminazione della pena, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la condanna era stata pronunciata per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 applicando la norma, più favorevole, introdotta con legge n. 79/2014. Quanto alla revoca dell'indulto, ha rilevato che la condanna sopravvenuta aveva riguardato reato continuato in relazione al quale era stata inflitta, operata la individuazione della pena inflitta per i reati commessi sino al 31 luglio 2011, pena non inferiore ad anni due di .reclusione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo, viene denunciata violazione di legge con riguardo alla decisione che aveva respinto la richiesta di rideterminazione della pena. Nel giudizio di cognizione era stata fissata la pena base di anni tre e mesi nove di reclusione sulla base della norma sanzionatoria antecedente la novella, più favorevole, di cui alla legge n. 79/2014, che aveva fissato la pena per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 da sei mesi a quattro anni di reclusione. Con il secondo motivo vengono denunciati violazione di legge e difetto di motivazione della decisione che aveva disposto la revoca dell'indulto. Con riferimento al reato continuato di cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], commesso nei mesi di luglio e agosto 2011, il primo giudice avrebbe dovuto determinare le porzioni di pena riferibili, rispettivamente, alle condotte criminose commesse sino al 1° agosto 2011 e dopo tale data. Anche con riguardo alla condotta di cessione di hashish a [OSCURATO:PERSONA], protrattasi dal 7 maggio al 9 agosto 2011, dovevano essere indicate le porzioni di pena riferibili ai due periodi. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone motivi manifestamente infondati e, in parte, anche privi di interesse, e ne va perciò dichiarata la inammissibilità. 1. In relazione alla richiesta di rideterminazione della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dalla sentenza pronunciata in data 7.4.2017 dalla Corte di appello di Bari, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La richiesta era stata fondata in ragione di modifiche normative sopravvenute nel corso del procedimento di cognizione e dunque già applicabili dalle sentenze che avevano pronunciato nella cognizione. Il ricorso deduce, in contrario, che la pena base era stata commisurata in misura prossima al massimo edittale introdotto con legge n. 79/2014, dato che renderebbe "inverosimile l'ipotesi che la Corte abbia applicato la disposizione di legge che preveda il trattamento sanzionatorio più favorevole al reo". A parte il rilievo che l'argomentazione difensiva propone una propria interpretazione delle ragioni giuridiche del trattamento sanzionatorio prescindendo da quanto espresso nelle motivazioni delle sentenze di merito, si deve rilevare che la rideterminazione in executivis del trattamento sanzionatorio è dovuta solo nel caso di sopravvenienza, dopo la formazione del giudicato, di pronuncia di incostituzionalità della norma sanzionatoria applicata dal giudice della cognizione, e non anche nel caso, come quello in esame, di modifiche normative intervenute nél corso del procedimento di cognizione. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006 l'indulto è revocato nel caso di condanna a pena detentiva non inferiore a due anni per delitto non colposo commesso entro cinque anni dal 10 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 241. A fronte di sopravvenuta condanna, alla pena complessiva di anni due e mesi sei di reclusione, per delitto continuato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, commesso dal 7 maggio al 9 agosto 2011, il giudice dell'esecuzione ha proceduto "allo scorporo del reato continuato" per individuare la pena inflitta per le condotte criminose commesse sino al 31 luglio 2011. L'ordinanza, dato atto che la condanna aveva riguardato condotte di cessione di cocaina e hashish a tre diversi cessionari ([OSCURATO:PERSONA], "Daniele" e [OSCURATO:PERSONA]), ha individuato come più grave la cessione di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], individuando per tale reato continuato la pena base di anni tre e mesi cinque di reclusione ed C 4.250 di multa; considerato, poi, che tale condotta era stata realizzata con più cessioni avvenute in periodo "a cavallo" del 1°agosto 2011, il giudice dell'esecuzione ha individuato con riguardo alle condotte commesse sino al 31 luglio 2011 la pena di anni tre di reclusione ed C 4000 di multa. L'ordinanza ha poi rilevato che vi era un reato satellite di cessione di hashish a "Daniele" commessa 1'11 luglio 2011, per il quale era individuato un aumento di pena di un mese di reclusione ed C 50 di multa. Infine, con riguardo alle plurime cessioni di hashish fatte a [OSCURATO:PERSONA] nel periodo dal 7 maggio al 9 agosto 2011 l'ordinanza ha indicato il complessivo aumento di pena - mesi tre di reclusione ed €200 di multa - senza operare il così detto scioglimento del concorso di reati. L'ordinanza, infine, tenuto conto della riduzione di pena per il rito abbreviato, ha rilevato che la pena inflitta per i reati commessi sino al 31 luglio 2011 non era inferiore ad anni due di reclusione. A fronte di tale motivazione il secondo motivo di ricorso deduce che il primo giudice non avrebbe individuato le porzioni di pena riferibili, con riguardo alle cessioni di stupefacente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], alle condotte tenute sino al 31 luglio 2011 e successivamente. Il motivo è, in parte, manifestamente infondato e, in parte, non è espressione di un interesse processuale.Con riguardo alle cessioni di cocaina a [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza ha specificamente individuato le due porzioni di pena, indicando quella relativa alle cessioni consumate sino al 31 luglio 2011 in anni tre di reclusione ed C 4.000 di multa, ridotta per il rito alla pena di anni due di reclusione ed C 2.666 di multa. Sul punto, dunque la doglianza proposta è manifestamente infondata. Con riguardo alle cessioni di hashish a [OSCURATO:PERSONA], è vero che il giudice dell'esecuzione si è limitato a indicare la pena complessiva, e quindi comprensiva anche delle condotte successive al 31 luglio 2011, ma tale carenza non ha inciso sulla decisione, dato che anche solo tenendo conto delle cessioni di cocaina commesse sino al 31 luglio 2011 la pena rientrava nel limite previsto dall'art. 1, comma 3, legge n. 241/2006. Sul punto, quindi il ricorrente è privo di interesse. 3. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d
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