CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 18701/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata 1'8 gennaio 2021 dalla Corte di appello di Milano, che ha riformato parzialmente — ritenendo prevalenti le circostanze attenuanti geneighe rispetto alla ritenuta aggravante dei più fatti di bancarotta e diminuendo conseguentemente la pena — la decisione assunta dal Tribunale di Milano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; quest'ultimo era stato condannato in primo grado per bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta semplice documentale (così derubricata l'originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale) in relazione alla società Sothis s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il 12 dicembre 2013, di cui era stato amministratore di diritto e socio al 70%. 2. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi a due motivi. 2.1. Il primo motivo di ricorso denunzia mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Precisa il ricorrente che aveva ottenuto due distinti mutui, a garanzia di uno dei quali aveva offerto un proprio immobile. Agli inizi del 2008, l'imputato si fece promotore di un progetto avviato di concerto con un network di agenzie turistiche chiamato Lastminute.com, che consisteva nell'espansione dell'attività di vendita di prodotti turistici dalla piattaforma web a quella fisica, mediante l'apertura di agenzie di viaggi. Terrafino, fino a quel momento dipendente a tempo indeterminato di Travelprice s.r.I., società del gruppo Lastminute, fu incaricato da quest'ultima di portare avanti il progetto, divenendo consulente. La parte operativa del progetto era della Sothis s.r.I., di cui l'imputato aveva acquistato, insieme alla moglie, la totalità delle quote sociali e di cui era divenuto amministratore. [OSCURATO:PERSONA] si accollava gli oneri correlati allo sviluppo delle agenzie di viaggio, la Lastminute avrebbe fornito la piattaforma on lme, il marchio ed il relativo know how ed era stato cosi che la Sothis aveva chiesto ed ottenuto il mutuo, che aveva trasferito alle società del network Lastnninute. Quest'ultima, tuttavia a gennaio 2009, aveva cambiato la propria politica aziendale e non aveva restituito il denaro alla Sothis, che aveva tentato di recuperarlo dalla società Turista per caso s.r.I., con un'azione legale, ma non vi era riuscita per il fallimento di quest'ultima. Contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di appello, la contropartita per la Sothis era ben presente ed economicamente apprezzabile, siccome inserita in un piano aziendale che avrebbe condotto a notevoli possibilità di espansione. Tanto era concreta la prospettiva del buon esito dell'operazione, che Terrafino aveva concesso in garanzia un proprio immobile. Sottolinea altresì il ricorrente che, a riprova dell'assenza di una matrice distrattiva dell'operazione, le somme fuoriuscite dalla Sothis non erano state dirottate verso l'altra società di cui il ricorrente era titolare, la Turisti per caso, ma verso le varie società del network di agenzie. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione o violazione di legge quanto alla mancata riqualificazione della bancarotta fraudolenta distrattiva in bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 2, legge fall. perché al più quella dell'imputato sarebbe un'operazione imprudente. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, perché versato in fatto e riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito, che avevano escluso che vi fosse una causale atta a giustificare la fuoriuscita delle somme a discapito della Sothis. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto integralmente riproduttivo di affermazioni critiche già contenute nell'atto di appello, sviluppate nel tentativo di dare una giustificazione ad un'operazione che presentava delle marcate anomalie. Anomalie che la Corte di appello ha ben evidenziato e razionalmente ricostruito, interrogandosi sulla spiccata singolarità dell'assenza di un contratto che giustificasse la fuoriuscita delle somme concesse in finanziamento dalla banca alla Sothis e da quest'ultima "girate" ad altre società e chiedendosi come fosse possibile che la Sothis si accollasse i costi dell'apertura delle agenzie di viaggio, senza prevedere alcuna forma di garanzia di rientro e nemmeno interessi da parte della società beneficiate. Ed è così che, con motivazione immune dai vizi lamentati, la Corte territoriale ha evidenziato che l'operazione aveva comportato il depauperamento della Sothis — che si era trovata obbligata verso la banca erogatrice del mutuo — senza alcuna forma di contropartita. Peraltro, anche qualora si volesse intravvedere — come sembra prospettare il ricorrente — l'esistenza di un gruppo societario nel cui ambito l'operazione si collocherebbe, il ricorso si palesa inammissibile in quanto trova applicazione la giurisprudenza in tema, pure evocata dalla Corte di merito, secondo cui, per escludere la natura distrattiva di un'operazione tra società appartenenti ad un gruppo, non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene. In altri termini, deve essere allegata dall'imputato, a fronte della natura oggettivamente distrattiva dell'operazione, l'esistenza di uno specifico vantaggio derivante dall'atto di disposizione patrimoniale, complessivamente riferibile al gruppo ma altresì produttivo per la fallita di benefici, sia pure indiretti, i quali si rivelino concretamente idonei a compensare efficacemente gli effetti immediatamente negativi dell'operazione stessa che derivino anche in favore della fallita (Sez. 5, n. 47216 del 10/06/2019, Zanoni, Rv. 277545; Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Vannini e altri, Rv. 273635; Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Magno, Rv. 269702; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, P.G. e altro in proc. Coatti e altri, Rv. 268675; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, dep. 2016, Rv. 271149, Moroni e altri; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Bellemans, Rv. 257562; Sez. 5, n. 29036 del 09/05/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 253031; Sez. 5, n. 48518 del 06/10/2011, Plebani, Rv. 251536). Quanto al tema a discarico pure agitato dal ricorrente — quello della concessione in garanzia di un proprio immobile — la Corte distrettuale lo ha esaminato e classificato — in termini non manifestamente illogici — non già, come vorrebbe Terrafino, come un sintomo della sua buona fede, ma come l'indice di un suo marcato coinvolgimento nell'operazione. Peraltro il ricorso presenta tratti di inammissibilità fin dall'impostazione dell'argomento di censura perché — senza le dovute specificazioni — lamenta tutti i vizi di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. A questo riguardo, il Collegio ricorda che Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020 Filardo (non massimata sul punto) ha puntualizzato che il ricorrente che intenda denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere — sanzionato a pena di aspecificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso — di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali sia manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, infatti, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. 2. Per le stesse ragioni sopra esposte, deve essere negata l'invocata riqualificazione in bancarotta semplice ex art. 217, comma 1, n. 2) legge fall., dal momento che, lungi dal profilarsi una condotta meramente imprudente, sussiste il dolo generico della fattispecie di cui all'art. 216 legge fall., per la cui sussistenza non è necessaria né la volontà di cagionare il fallimento, né la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805; Sez. 5, n. 38396 del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763, Sez. 5, Sentenza n. 13910 del 08/02/2017, Santoro, Rv. 269389), con la rappresentazione «della pericolosità della condotta distrattíva, da intendersi come probabilità dell'effetto depressivo sulla garanzia patrimoniale che la stessa è in grado di determinare e, dunque, la rappresentazione del rischio di lesione degli interessi creditori tutelati dalla norma incriminatrice» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014, dep. 2015, Geronzi ed altri, Rv. 263801). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/3/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]