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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 50554/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CC4UL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 18413/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 03CC4UL) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 18413/2023 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuti i motivi inammissibili perché generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata, con la quale obiettivamente non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 50554/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris