CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 aprile 2021
Cassazione n. 32191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: TRIBUNALE PALMI nei confronti di: TRIBUNALE AREZZOcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Arezzo; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di evasione aggravato dalla recidiva, il Tribunale di Palmi ha emesso, in data 13 dicembre 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. con la quale ha sollevato conflitto di competenza con il Tribunale di Arezzo davanti al quale l'imputato risultava essere stato citato a giudizio per lo stesso fatto all'udienza del 5 novembre 2011. L'autorità che propone il conflitto ha segnalato che, con memoria della difesa depositata all'udienza del 2 aprile 2021, era stato denunciato il conflitto di competenza mediante allegazione del decreto di citazione diretta a giudizio di Facchineri. La condotta di evasione dell'imputato è consistita nel non avere fatto ritorno nel luogo di detenzione agli arresti domiciliari, in [OSCURATO:PERSONA] (Arezzo), dopo essere stato autorizzato a recarsi presso il Tribunale di Palmi per rendere testimonianza in data 12 gennaio 2016. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Arezzo. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. È ammissibile il conflitto in quanto si verte in un caso in cui più giudici ordinari sono chiamati a prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona. 2. La decisione sul conflitto positivo di competenza assolve allo scopo di regolare un'ipotesi di litispendenza e prevenire, nell'interesse del corretto esercizio della giurisdizione, il contrasto tra giudicati (Sez. 1, n. 31357 del 23/09/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279892). Pertanto, qualora sussista litispendenza tra due procedimenti per lo stesso fatto e a carico della stessa persona avanti a uffici diversi, anche ricadenti nella medesima sede giudiziaria, non opera, con riferimento all'azione penale esercitata nel secondo procedimento, la preclusione del ne bis in idem, in quanto si tratta di una situazione che deve essere regolata dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza. Diversamente, si determinerebbe la deviazione del procedimento da quello apprestato dall'ordinamento per il rispetto degli ambiti di giurisdizione riconosciuti a ciascun giudice, facendolo soggiacere, senza base normativa, al criterio della mera priorità della procedura (Sez. 5, n. 10037 del 19/01/2017, Catapano, Rv. 269422, anche sulla scorta delle puntualizzazioni formulate da Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800, e, fra le successive, da Sez. 1, n. 17789 del 10/04/2008, Gessa, Rv. 239849). Pertanto, in caso di emersione di conflitto positivo di competenza, il criterio di risoluzione della litispendenza deve essere costituito dall'applicazione delle disposizioni del codice di rito che regolano la competenza, le quali devono sempre prevalere sui parametri empirici della progressione o della maggiore ampiezza della regiudicanda, il cui impiego può considerarsi consentito a condizione che la concentrazione dei procedimenti si realizzi dinanzi al giudice precostituito per legge in base alle norme sulla competenza (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, cit.). 3. Nel caso in esame, il reato di evasione è stato determinato dal mancato rientro di Facchineri, autorizzato a rendere testimonianza davanti al Tribunale di Palmi, nel luogo di detenzione agli arresti domiciliari in provincia di Arezzo. Secondo la giurisprudenza prevalente, il delitto di evasione è istantaneo con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui il soggetto di allontana dal luogo di detenzione. In tal senso, è stato affermato che, «in tema di reato di evasione dagli arresti domiciliari, la competenza per territorio si radica nel luogo in cui è accertata la violazione della misura per effetto della riscontrata assenza dell'imputato presso l'abitazione ove doveva rimanere in stato di arresto e non in quello in cui è intervenuta la scarcerazione con contestuale autorizzazione a raggiungere autonomamente e senza scorta la predetta abitazione» (Sez. 6, n. 20555 del 06/03/2019, Prushi, Rv. 275937; conformi Sez. 6, n. 14037 del 30/09/2014, dep. 2015, Iocco, Rv. 262968; Sez. 7, n. 8147 del 19/12/2013, dep. 2014, Damiani, Rv. 261462; Sez. 6, n. 25976 del 4/05/2010, Silvestri, Rv. 247819). Secondo altro orientamento, nella definizione degli effetti del reato di evasione, si fa riferimento alla permanenza degli stessi (Sez. 6, n. 38864 del 13/10/2021, Buzzetti, Rv. 281995; Sez. 6, n. 10605 del 02/07/1981, Arcuri, Rv. 151112). Nel caso di specie, rileva, comunque, che l'accertamento dell'assenza dell'imputato dal luogo di detenzione è stato effettuato proprio nel luogo dove Facchineri avrebbe dovuto trovarsi in detenzione domiciliare, benché autorizzato ad allontanarsi per espletare un adempimento di natura processuale quale la testimonianza. L'unico criterio certo ai fini della individuazione del luogo di consumazione del reato è, dunque, quello relativo al luogo in cui l'imputato avrebbe dovuto trovarsi ristretto in detenzione domiciliare. 3. Da quanto esposto la competenza deve essere individuata con riferimento al Tribunale di Arezzo al quale devono essere trasmessi gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Arezzo, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in d