CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026
Cassazione n. 15782/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], proposto con unico atto e letta la memoria redatta e sottoscritta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 12 gennaio 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che a tale riguardo deve ribadirsi come siano inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (cfr. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato (si vedano le pagine 1 e 2 della sentenza impugnata, ove si rileva come ad entrambi gli imputati fosse attribuibile la detenzione dei beni rubati e come il [OSCURATO:PERSONA] non avesse fornito alcuna valida giustificazione in ordine all'origine del possesso di tali beni e della ingente somma di denaro rinvenuta nella sua disponibilità); considerato che il secondo motivo di ricorso, proposto nell'interesse del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il fatto in contestazione ed i precedenti titoli definitivi di condanna, oltre ad essere privo di specificità perché meramente riproduttivo di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è manifestamente infondato perché grava sull'imputato, che nel giudizio di cognizione chieda il riconoscimento di tale beneficio con riferimento a reati già giudicati, l'onere di produrre la copia delle sentenze a tal fine rilevanti, non essendo applicabile in via analogica la disposizione di cui all'art. 186 disp. att. cod.proc. pen., dettata per la sola fase esecutiva (cfr. Sez. 3, n. 21851 del 12/03/2025, Di, Rv. 288289 - 01; Sez. 2, n. 49082 del 17/04/2018, Lipari, Rv. 274808 - 02); che, invero, la disposizione dell'art. 186 disp. att. cod. proc. pen., secondo cui le copie delle sentenze o decreti irrevocabili, se non allegate alla richiesta prevista dall'art. 671 comma primo cod. proc. pen. sono acquisite d'ufficio, non è applicabile al giudizio di cognizione ove all'onere di indicazione ed allegazione delle sentenze si aggiunge quello della indicazione degli elementi induttivi della preesistenza dell'unicità del disegno criminoso che include, nelle sue linee essenziali, i singoli episodi. Tale onere, in sede d'impugnazioni non totalmente devolutive nelle quali si iscrivono l'appello ed il ricorso per Cassazione, si coniuga inoltre con l'obbligo della specifica indicazione degli elementi in fatto e delle ragioni di diritto poste a fondamento delle singole richieste speculari agli errori in iudicando ed in procedendo dai quali si assume essere viziata la decisione impugnata, con la conseguenza che nel caso di specie la relativa censura risulta del tutto generica; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M