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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42102/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabiie nelle conformi sentenze di merito dei reato ai cui agli artt. 624-bis, 625 n. 7 cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, introducendosi nel garage appartenente al 50% anche al coniuge separato della Urso, [OSCURATO:PERSONA], si impossessava di una bicicletta, una torcia subacquea ed un fucile da pesca subacquea.

Inoltre, dopo essersi introdotto nell'abitazione dei De LeoFilardis mediante violenza sulle COSe consistita nello scardinamento di i, una finestra, si impossessava del suo televisore marca <Grundig> di 35 pollici e un anfora alta circa SO cm. o Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso

1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, rnancata assunzione di una prova decisiva, omessa e manifesta illonicità della motivazione sui punti e.ssenziali e mancata esclusione deli'aqgravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. peri.; mancata assoluzione nell'appellante per improcedibilità del reato.

L'impugnata sentenza ha riconosciuto e dichiarato che la URSO, coimputata di CARUCCI, è comproprietaria unitamente all'ex marito, persona offesa [OSCURATO:PERSONA], del compendio immobiliare teatro dei fatti.

Ha riconosciuto, altresì, che la stessa è entrata nei garage con le chiavi in suo possesso.

Ha dato per scontato, invece, che gli imputati siano entrati nella casa colonica di [OSCURATO:PERSONA] previa rottura di una finestra.

Ha ritenuto, altresì, che i beni mobili rimasti nel garage e nella casa colonica dopo la separazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-URSO, fossero di esclusiva proprietà del marito.

Oltre a non essere comprovate le circostanze da cui prendono le mosse i giudici per addivenire all'affermazione di penale responsabtà del Carucci : la contitolarità degli immobili lascia presumere che gli ex coniugi fossero comproprietari, nella stessa misura (50%), in mancanza di una qualsiasi prova diversa anche degli oggetti collocati nelle due abitazioni: Stando così le cose, sarebbe comprensibile e giustificato il comportamento dell'imputato, il quale, dopo avere intrapreso un'amicizia affettuosa con la [OSCURATO:PERSONA], accettò di aiutarla a trasportare nel suo nuovo domicilio gli oggetti in questione, asportandoli dal garage e dalla casa colonica.

2. Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; mancata assoluzione dell'imputato.

L'impugnata sentenza ha ritenuto l'imputato responsabile di furto aggravato (625 n.2 c.p.) perché sarebbe entrato attraverso la rottura di una finestra nella casa colonica in cui è avventa la sottrazione del televisore e dell'anfora.

L'aggravante in questione sarebbe stata ritenuta in assenza di prove a carico dei ricorrente.

In ogni caso la Corte di merito ha trascurato di considerare ia testimonianza della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dell'i giugno 2022 (pag.6 del verbale stenotipico 01/06/2022), allorquando, su specifica domanda del difensore ha risposto che i'ex moglie aveva le chiavi anche della casa colonica, con le quali evidentemente aveva aperto la porta.

Il ricorrente non aveva perciò bisogno dirompere !a finestra per far passare i! televisore.

Esclusa l'aggravante-, la Corte di merito avrebbe dovuto pervenire alla declaratoria cl'improcedibilità ck:?A delitto cfi fLrto avendo la persona offesa rimesso la querela..

3. Mancata applicazione della legge penale, con riferimento agii artt. 47, 51, 59 e 62 n. 6 cod. pen.; assoluto difetto dell'elemento psicologico del reato, elementi finalizzati tutti alla declaratoria di non punibilita' o alla assoluzione dell'imputato.

Essendo !a timo comproprietaria al 50% col marito de! compendio immobiliare di famiglia, avendo ia compiuta istruttoria dimostrato che la donna possedeva le chiavi del garage e della casa colonica, difetterebbe in capo all'imputato qualunque volontà di commettere il furto: l'ex coniuge della persona offesa ha chiesto a Carucci di aiutarla a trasportare alcuni oggetti nella sua abitazione; lo stesso ha acconsentito e l'operazione è stata effettuata alla luce del soie.

Tutte la apparenze (possesso delle chiavi, comproprietà dei beni, precedente rapporto coniugale), inducevano a ritenere che i beni di cui si tratta fossero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente difetto dell'elemento psicologico dei reato.

4. Erronea applicazione della legge penale,: omessa, contraddittoria ed illogica motivazione per mancata applicazione dell'art. 162-ter c.p. e conseguente estinzione del reato contestato per condotta riparatoria, laddove possibile applicazione del divo. 150/2022.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto; nonché l'apprezzamento dei .materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale..

Considerato che la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625,, comma 1, n. 2 cod. pen. (motivo secondo del ricorso) è sostenuta da conferente apparato argomentativo (la Corte ha precisato in motivazione che non risulta che !a persona offesa abbia affermato che la ex moglie possedesse le chiavi della casa colonica).

Sul punto il rilievo difensivo si pone in termini puramente avversativi, essendo nel ricorso richiamato un passaggio della testimonianza della persona offesa in cui sarebbe stato affermato il contrario, senza allegazione del testo nella sua completezza, così da mettere in condizione la Corte di potere scrutinare un eventuale travisamento della prova, vizio neppure formalmente dedotto (cfr. Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023: «In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto deiie dichiaraZiOni rese dai testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto»).

Quanto poi alla ventilata improcedibilità del reato, si rammenta come la contestazione elevata a carico del ricorrente preveda la violazione dell'art. 624- bis cod. pen., i quale è procedibile d'ufficio.

Considerato; quanto all'elemento psicologico dei reato (motivo terzo del ricorso) che la pronuncia impugnata ha reso ampia e puntuale motivazione al riguardo, rispetto alla quale la difesa non si confronta realmente, proponendo una diversa e per il ricorrente più favorevole ricostruzione del fatto, la cui delibazione non è consentita in sede di legittimità.

Considerato/ quanto all'ultimo motivo di ricorso, che Vappiicazione 162-ter cod. ben., non ha formato oggetto di richiesta innanzi alla Corte d'appello; ritenuto che, in ogni caso, difettano i presupposti per la sua applicazione (cfr. Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280253 - 01:"La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto").

Considerato che ii generico richiamo al d, qs. 150/2022 appare del tutto incomprensibile, così da non consentire la individuazione delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnmssibe, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese proce.ssua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato i ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabiie nelle conformi sentenze di merito dei reato ai cui agli artt. 624-bis, 625 n. 7 cod. pen. perché, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, introducendosi nel garage appartenente al 50% anche al coniuge separato della Urso, [OSCURATO:PERSONA], si impossessava di una bicicletta, una torcia subacquea ed un fucile da pesca subacquea. Inoltre, dopo essersi introdotto nell'abitazione dei De LeoFilardis mediante violenza sulle COSe consistita nello scardinamento di i, una finestra, si impossessava del suo televisore marca <Grundig> di 35 pollici e un anfora alta circa SO cm. o Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale, rnancata assunzione di una prova decisiva, omessa e manifesta illonicità della motivazione sui punti e.ssenziali e mancata esclusione deli'aqgravante di cui all'art. 625 n. 2 cod. peri.; mancata assoluzione nell'appellante per improcedibilità del reato. L'impugnata sentenza ha riconosciuto e dichiarato che la URSO, coimputata di CARUCCI, è comproprietaria unitamente all'ex marito, persona offesa [OSCURATO:PERSONA], del compendio immobiliare teatro dei fatti. Ha riconosciuto, altresì, che la stessa è entrata nei garage con le chiavi in suo possesso. Ha dato per scontato, invece, che gli imputati siano entrati nella casa colonica di [OSCURATO:PERSONA] previa rottura di una finestra. Ha ritenuto, altresì, che i beni mobili rimasti nel garage e nella casa colonica dopo la separazione dei coniugi [OSCURATO:PERSONA]-URSO, fossero di esclusiva proprietà del marito. Oltre a non essere comprovate le circostanze da cui prendono le mosse i giudici per addivenire all'affermazione di penale responsabtà del Carucci : la contitolarità degli immobili lascia presumere che gli ex coniugi fossero comproprietari, nella stessa misura (50%), in mancanza di una qualsiasi prova diversa anche degli oggetti collocati nelle due abitazioni: Stando così le cose, sarebbe comprensibile e giustificato il comportamento dell'imputato, il quale, dopo avere intrapreso un'amicizia affettuosa con la [OSCURATO:PERSONA], accettò di aiutarla a trasportare nel suo nuovo domicilio gli oggetti in questione, asportandoli dal garage e dalla casa colonica. 2. Violazione di legge per mancata assunzione di una prova decisiva; mancata assoluzione dell'imputato. L'impugnata sentenza ha ritenuto l'imputato responsabile di furto aggravato (625 n.2 c.p.) perché sarebbe entrato attraverso la rottura di una finestra nella casa colonica in cui è avventa la sottrazione del televisore e dell'anfora. L'aggravante in questione sarebbe stata ritenuta in assenza di prove a carico dei ricorrente. In ogni caso la Corte di merito ha trascurato di considerare ia testimonianza della parte offesa [OSCURATO:PERSONA] all'udienza dell'i giugno 2022 (pag.6 del verbale stenotipico 01/06/2022), allorquando, su specifica domanda del difensore ha risposto che i'ex moglie aveva le chiavi anche della casa colonica, con le quali evidentemente aveva aperto la porta. Il ricorrente non aveva perciò bisogno dirompere !a finestra per far passare i! televisore. Esclusa l'aggravante-, la Corte di merito avrebbe dovuto pervenire alla declaratoria cl'improcedibilità ck:?A delitto cfi fLrto avendo la persona offesa rimesso la querela.. 3. Mancata applicazione della legge penale, con riferimento agii artt. 47, 51, 59 e 62 n. 6 cod. pen.; assoluto difetto dell'elemento psicologico del reato, elementi finalizzati tutti alla declaratoria di non punibilita' o alla assoluzione dell'imputato. Essendo !a timo comproprietaria al 50% col marito de! compendio immobiliare di famiglia, avendo ia compiuta istruttoria dimostrato che la donna possedeva le chiavi del garage e della casa colonica, difetterebbe in capo all'imputato qualunque volontà di commettere il furto: l'ex coniuge della persona offesa ha chiesto a Carucci di aiutarla a trasportare alcuni oggetti nella sua abitazione; lo stesso ha acconsentito e l'operazione è stata effettuata alla luce del soie. Tutte la apparenze (possesso delle chiavi, comproprietà dei beni, precedente rapporto coniugale), inducevano a ritenere che i beni di cui si tratta fossero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente difetto dell'elemento psicologico dei reato. 4. Erronea applicazione della legge penale,: omessa, contraddittoria ed illogica motivazione per mancata applicazione dell'art. 162-ter c.p. e conseguente estinzione del reato contestato per condotta riparatoria, laddove possibile applicazione del divo. 150/2022. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione del vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto; nonché l'apprezzamento dei .materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito, unitamente al primo giudice, una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale.. Considerato che la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625,, comma 1, n. 2 cod. pen. (motivo secondo del ricorso) è sostenuta da conferente apparato argomentativo (la Corte ha precisato in motivazione che non risulta che !a persona offesa abbia affermato che la ex moglie possedesse le chiavi della casa colonica). Sul punto il rilievo difensivo si pone in termini puramente avversativi, essendo nel ricorso richiamato un passaggio della testimonianza della persona offesa in cui sarebbe stato affermato il contrario, senza allegazione del testo nella sua completezza, così da mettere in condizione la Corte di potere scrutinare un eventuale travisamento della prova, vizio neppure formalmente dedotto (cfr. Sez. 4, n. 37982 del 26/06/2008, Rv. 241023: «In forza della regola della "autosufficienza" del ricorso, operante anche in sede penale, il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova testimoniale ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto deiie dichiaraZiOni rese dai testimone, non consentendo la citazione di alcuni brani delle medesime l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto»). Quanto poi alla ventilata improcedibilità del reato, si rammenta come la contestazione elevata a carico del ricorrente preveda la violazione dell'art. 624- bis cod. pen., i quale è procedibile d'ufficio. Considerato; quanto all'elemento psicologico dei reato (motivo terzo del ricorso) che la pronuncia impugnata ha reso ampia e puntuale motivazione al riguardo, rispetto alla quale la difesa non si confronta realmente, proponendo una diversa e per il ricorrente più favorevole ricostruzione del fatto, la cui delibazione non è consentita in sede di legittimità. Considerato/ quanto all'ultimo motivo di ricorso, che Vappiicazione 162-ter cod. ben., non ha formato oggetto di richiesta innanzi alla Corte d'appello; ritenuto che, in ogni caso, difettano i presupposti per la sua applicazione (cfr. Sez. 5, n. 2490 del 13/11/2020, dep. 2021, Rv. 280253 - 01:"La causa estintiva del reato per condotte riparatorie di cui all'art. 162-ter cod. pen. presuppone condotte restitutorie o risarcitorie spontanee destinate definitivamente ad incrementare la sfera economica e giuridica della persona offesa, non essendo configurabile nel caso di sola restituzione del bene sottratto"). Considerato che ii generico richiamo al d, qs. 150/2022 appare del tutto incomprensibile, così da non consentire la individuazione delle ragioni di doglianza nella griglia dei vizi di legittimità deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inarnmssibe, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese proce.ssua i e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
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