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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09148/2026

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a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza n. 10463/15/2021, depositata il 24 novembre2021, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12830/2022Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 9148/2026Data pubblicazione 11/04/20261. – Con sentenza n. 10463/15/2021, depositata il 24 novembre2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione diprime cure che, a sua volta, aveva accolto, per quanto di ragione, ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso diliquidazione dell’imposta di successione dovuta dai contribuentiStumpo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alladichiarazione di successione da loro presentata in morte di StumpoGrazia.Il giudice del gravame ha condiviso, in sintesi, le conclusioni cui erapervenuto il primo giudice – che, per quel che qui rileva, avevadichiarato «l’inesistenza giuridica del provvedimento impositivo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]», - osservando che la procurarilasciata alla parte evocata in giudizio ([OSCURATO:PERSONA]), qualeprocuratore generale, risultava sottoscritta solo da uno dei coeredi([OSCURATO:PERSONA]) e che, pertanto, era stato violato il principio"delegatus non potest delegare" con riferimento al citato coeredeStumpo [OSCURATO:PERSONA].2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base un solo motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Occorre premettere che, con specifico riferimento al giudiziotributario, le Sezioni Unite della Corte hanno posto il principio di dirittosecondo il quale, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenzedelle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogodella sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 cod. proc. civ.;tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione dellaresidenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primoNumero registro generale 12830/2022Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 9148/2026Data pubblicazione 11/04/2026grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, èvalida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi delcitato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ. ove la partenon si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, nonabbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass. Sez.

U., 20 luglio2016, n. 14916).E’, pertanto, corretta la notifica del ricorso per cassazione che èstata eseguita, a mezzo pec, presso il difensore domiciliatario nel primogrado di giudizio (essendo rimasta contumace la parte nel giudizio diappello).2. – Con un solo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 1704, 1387 e 1717 cod. civ., deducendo, in sintesi, che la procuragenerale rilasciata in favore della parte, odierna intimata, era stataconferita da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratoregenerale del fratello [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, avevaespressamente autorizzato il suo procuratore generale a «nominareuno o più procuratori con poteri simili».3. – Il motivo è fondato e va accolto.3.1 – Come la Corte ha avuto modo di rilevare, il principio delegatusdelegari non potest «può trovare rigorose applicazioni solo nel campodel diritto pubblico - salvo espresse deroghe legislative - ma non operanel campo del diritto privato» (Cass., 24 febbraio 1997, n. 1681; Cass.,23 aprile 1980, n. 2663; Cass., 27 maggio 1977 n. 2716).E, in effetti, si è più specificamente osservato che, poiché la procuraè un atto conferito intuitu personae, il rappresentante non puòsostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno chetale facoltà non gli sia stata espressamente conferita, con laconseguenza che la legittimazione del sostituto del mandatario o delprocuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominusNumero registro generale 12830/2022Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 9148/2026Data pubblicazione 11/04/2026richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte diquest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in baseal disposto dell'art. 1717 cod. civ., il quale si limita a regolare laresponsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senzaesserne autorizzato (Cass., 28 giugno 2010, n. 15412).3.2 – Nella fattispecie, il giudice del gravame, richiamando neitermini sopra ripercorsi il cennato divieto della sub delega, ha datoapplicazione ad un principio generale che, come anticipato, in dettitermini non sussiste, in specie senza farsi carico dell’esame delleprocure conferite al fine di verificarne il contenuto in relazione allaprocura generale che l’amministrazione aveva speso ai fini dellanotifica dell’avviso di liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio dellacausa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliache, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia P.Q.MLa Corte- accoglie il ricorso;- cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedi questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato(80224030587), presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12,ope legis domicilia ([OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA];– intimato –avverso la sentenza n. 10463/15/2021, depositata il 24 novembre2021, della Commissione tributaria regionale della Sicilia;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 11marzo 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 12830/2022Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 9148/2026Data pubblicazione 11/04/20261. – Con sentenza n. 10463/15/2021, depositata il 24 novembre2021, la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettatol’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione diprime cure che, a sua volta, aveva accolto, per quanto di ragione, ilricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso diliquidazione dell’imposta di successione dovuta dai contribuentiStumpo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione alladichiarazione di successione da loro presentata in morte di StumpoGrazia.Il giudice del gravame ha condiviso, in sintesi, le conclusioni cui erapervenuto il primo giudice – che, per quel che qui rileva, avevadichiarato «l’inesistenza giuridica del provvedimento impositivo neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA]», - osservando che la procurarilasciata alla parte evocata in giudizio ([OSCURATO:PERSONA]), qualeprocuratore generale, risultava sottoscritta solo da uno dei coeredi([OSCURATO:PERSONA]) e che, pertanto, era stato violato il principio"delegatus non potest delegare" con riferimento al citato coeredeStumpo [OSCURATO:PERSONA].2. – L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenzasulla base un solo motivo.[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Occorre premettere che, con specifico riferimento al giudiziotributario, le Sezioni Unite della Corte hanno posto il principio di dirittosecondo il quale, in tema di ricorso per cassazione avverso le sentenzedelle commissioni tributarie regionali, si applica, con riguardo al luogodella sua notificazione, la disciplina dettata dall'art. 330 cod. proc. civ.;tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell'indicazione dellaresidenza o della sede e dell'elezione di domicilio effettuate in primoNumero registro generale 12830/2022Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 9148/2026Data pubblicazione 11/04/2026grado, sancito dall'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, èvalida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi delcitato art. 330, comma 1, seconda ipotesi, cod. proc. civ. ove la partenon si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, nonabbia espresso al riguardo alcuna indicazione (Cass. Sez. U., 20 luglio2016, n. 14916).E’, pertanto, corretta la notifica del ricorso per cassazione che èstata eseguita, a mezzo pec, presso il difensore domiciliatario nel primogrado di giudizio (essendo rimasta contumace la parte nel giudizio diappello).2. – Con un solo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., l’Agenzia denuncia violazione e falsa applicazione degliartt. 1704, 1387 e 1717 cod. civ., deducendo, in sintesi, che la procuragenerale rilasciata in favore della parte, odierna intimata, era stataconferita da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratoregenerale del fratello [OSCURATO:PERSONA] che, a sua volta, avevaespressamente autorizzato il suo procuratore generale a «nominareuno o più procuratori con poteri simili».3. – Il motivo è fondato e va accolto.3.1 – Come la Corte ha avuto modo di rilevare, il principio delegatusdelegari non potest «può trovare rigorose applicazioni solo nel campodel diritto pubblico - salvo espresse deroghe legislative - ma non operanel campo del diritto privato» (Cass., 24 febbraio 1997, n. 1681; Cass.,23 aprile 1980, n. 2663; Cass., 27 maggio 1977 n. 2716).E, in effetti, si è più specificamente osservato che, poiché la procuraè un atto conferito intuitu personae, il rappresentante non puòsostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno chetale facoltà non gli sia stata espressamente conferita, con laconseguenza che la legittimazione del sostituto del mandatario o delprocuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica del dominusNumero registro generale 12830/2022Numero sezionale 2231/2026Numero di raccolta generale 9148/2026Data pubblicazione 11/04/2026richiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte diquest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in baseal disposto dell'art. 1717 cod. civ., il quale si limita a regolare laresponsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senzaesserne autorizzato (Cass., 28 giugno 2010, n. 15412).3.2 – Nella fattispecie, il giudice del gravame, richiamando neitermini sopra ripercorsi il cennato divieto della sub delega, ha datoapplicazione ad un principio generale che, come anticipato, in dettitermini non sussiste, in specie senza farsi carico dell’esame delleprocure conferite al fine di verificarne il contenuto in relazione allaprocura generale che l’amministrazione aveva speso ai fini dellanotifica dell’avviso di liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].4. – L’impugnata sentenza va, pertanto cassata con rinvio dellacausa, anche per la disciplina delle spese di questo giudizio dilegittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Siciliache, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia P.Q.MLa Corte- accoglie il ricorso;- cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spesedi questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 11marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA]. 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