CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2026
Cassazione n. 10899/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controComune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, condomicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Baldassarra;-controricorrente-Numero registro generale 4054/2024Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 10899/2026Data pubblicazione 23/04/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] sant'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante protempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1691/2023 depositatail 14/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è proprietaria di suoli ricompresi nellalottizzazione “Sant’Anna” (Maglia 22, Comparto 1) nel Comune di Bari.Nell’ambito dell’attuazione del piano, i proprietari dei suoli costituivano ilConsorzio [OSCURATO:PERSONA]Anna, conferendo al suo presidente procuraspeciale per la stipula della convenzione urbanistica e per l’attuazione delcomparto.Con convenzione di lottizzazione del 16 marzo 2007, stipulata tra ilComune di Bari e il [OSCURATO:PERSONA], in nome e per conto dei singoli lottizzanti,veniva previsto, tra l’altro, l’obbligo di cessione al Comune del 40% deisuoli destinati a edilizia agevolata e sovvenzionata, nonché larealizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, con anticipazionedelle relative spese e successivo rimborso.A fronte della cessione dei suoli, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. emetteva fattura neiconfronti del Comune. Ultimate e collaudate le opere e adempiuti gliobblighi convenzionali, la società, con atto del 7 novembre 2012, revocavaNumero registro generale 4054/2024Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 10899/2026Data pubblicazione 23/04/2026la procura conferita al [OSCURATO:PERSONA], dandone comunicazione al Comune ediffidandolo al pagamento diretto delle somme dovute.Il Comune di Bari, ritenendo il [OSCURATO:PERSONA] unico soggetto legittimato aricevere i pagamenti in base alla convenzione, non provvedeva alpagamento. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. otteneva, quindi, decreto ingiuntivo n.1323/2013 per Euro 191.502,10, oltre accessori.Il Comune proponeva opposizione, eccependo il difetto di legittimazionedovessero intercorrere esclusivamente con il [OSCURATO:PERSONA], che venivachiamato in causa.1.1. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 3588/2019, accoglieval’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo; riteneva, infatti, che irapporti derivanti dalla convenzione urbanistica dovessero intercorrereesclusivamente tra il Comune e il [OSCURATO:PERSONA], con conseguente irrilevanzadella revoca della procura nei confronti dell’ente comunale.2. La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1691/2023 del 14 novembre2023, rigettava l’appello, confermando la decisione di primo grado eaffermando che, una volta costituito il [OSCURATO:PERSONA] e stipulata laconvenzione urbanistica, gli obblighi di pagamento del Comune dovesseroessere adempiuti esclusivamente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], restando larevoca della procura priva di effetti verso l’ente comunale e rilevante solonei rapporti interni tra consorziati e [OSCURATO:PERSONA].3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi illustrati damemoria.3.1. Il Comune di Bari ha resistito con controricorso.3.2. Con provvedimento del 30 maggio 2025, è stata formulata, ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., sintetica proposta di definizione accelerata, perimprocedibilità del ricorso.Numero registro generale 4054/2024Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 10899/2026Data pubblicazione 23/04/2026Essa ha avuto il seguente tenore: Rilevato che nel ricorso si asserisceche la sentenza impugnata è stata notificata in data 15 dicembre 2023;osservato che il ricorso è improcedibile per mancato deposito dellarelazione di notificazione della sentenza impugnata (ovvero dei messaggidi spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo p.e.c.),neppure prodotta dalla parte controricorrente (Cass., sez. U, n.21349/2022); considerato, in particolare, che nel caso in cui lanotificazione della sentenza venga effettuata a mezzo posta elettronicacertificata (PEC), il difensore deve depositare, quindi, non solo lasentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con irelativi allegati, il che comporta che si dovrà procedere all’allegazione delduplicato della notifica in formato .eml oppure .msg, ovvero del filecontenente il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati, comeprevisto dall’art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma1, DM 44/2011 e succ. mod. (Formato dei documenti informatici allegati –art. 12 del [OSCURATO:PERSONA]), vigenti ratione temporis (Cass., sez.5, 27/05/2024, n. 14790); rilevato che, secondo la giurisprudenza diquesta Corte, pur in difetto di produzione della relata di notificazione dellasentenza, il ricorso deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallostesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrenteentro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché ilcollegamento fra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nelricorso, e quella della notificazione del ricorso assicura comunque loscopo, cui tende la prescrizione di cui all’art. 369 cod. proc. civ., diconsentire al giudice dell’impugnazione di accertarne la tempestività, sindal momento di deposito del ricorso (Cass., 10/07/2013, n. 17066; Cass.,30/04/2019, n. 11386); osservato, tuttavia che siffatta prova di resistenzanel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è statapubblicata in data 14 novembre 2023 ed il ricorso è stato notificato il 9Numero registro generale 4054/2024Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 10899/2026Data pubblicazione 23/04/2026febbraio 2024; propone la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. .Parte ricorrente ha formulato istanza di decisione.Il ricorso è stato quindi chiamato all’odierna adunanza, in vista della qualeparte ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. È superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, palesandosi dagli atti dicausa la improcedibilità di quest’ultimo, quale accertamento che precedequello relativo alla sussistenza di eventuali cause di inammissibilità (cfr.Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9987 del 16/05/2016; Sez. 6 - 3, Ordinanza n.6706 del 15/03/2013).Con ricorso notificato il 9 febbraio 2024, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.ha impugnato la sentenza n. 1691/2023 della Corte d’appello di Bari,pubblicata il 14 novembre 2023 e, per dichiarazione della stessaricorrente, notificata il 15 dicembre 2023.4.1. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in caso diimpugnazione di legittimità di una sentenza notificata a mezzo di postaelettronica certificata, ai fini della procedibilità del ricorso, il ricorrente ètenuto a depositare, unitamente allo stesso, la relata di notifica, medianteinserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, delmessaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg (cosìCass. Sez. 5, Ordinanza n. 14790 del 27/05/2024; Sez. U, Sentenza n.21349 del 06/07/2022).È appena il caso di osservare, peraltro, che la dichiarazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata contenuta nel ricorso percassazione, quale atto processuale formale, indipendente dall’intenzionedel dichiarante e produttivo degli effetti cui è destinato dalla legge nellaserie procedimentale, non può essere successivamente corretta dalNumero registro generale 4054/2024Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 10899/2026Data pubblicazione 23/04/2026ricorrente con la memoria ex art. 380-bis o 378 c.p.c., atteso, per unverso, che l’ordinamento processuale non prevede un istituto che consentala correzione degli atti processuali di parte (i quali sono normalmenteripetibili, salvo lo spirare dei termini stabiliti a pena di decadenza e ilmaturare delle preclusioni) e considerato, per altro verso, che ladichiarazione medesima, in quanto espressione della “autoresponsabilità”della parte, deve ritenersi inemendabile, rimettendosi altrimenti nelladisponibilità della parte stessa l’applicabilità o meno della sanzione dellaimprocedibilità del ricorso (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15832 del07/06/2021).La stessa decisione ha precisato che la dichiarazione di avvenutanotificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso percassazione, costituisce l'attestazione di un "fatto processuale" - l'avvenutanotificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" diimpugnazione e, in quanto manifestazione della "autoresponsabilità" dellaparte, la impegna a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendosorgere, in capo ad essa, ai sensi dell'art.369, c.p.c., l'onere di depositare,nel termine ivi previsto, copia della sentenza munita della relata dinotifica .Parte ricorrente, a seguito del rilievo dell’improcedibilità formulata nellaproposta di definizione, nel richiedere la definizione del giudizio haallegato di avere dichiarato che la sentenza era stata notificata per quelloche ha definito un mero errore materiale ed ha poi sostenuto, peravvalorare tale assunto che tanto si evincerebbe dalla mancata produzionedella relazione di notifica da parte del resistente.L’assunto dell’errore materiale è privo di rilevanza, valendo le ragioniindicate dal precedente sopra richiamato.Il preteso valore di conferma del preteso errore attribuito alla mancataproduzione della relata da parte del resistente è privo di fondamento,posto che, di fronte all’allegazione della notificazione della sentenza daNumero registro generale 4054/2024Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 10899/2026Data pubblicazione 23/04/2026parte del ricorrente senza produzione della relata, la parte resistente nonha interesse alla produzione e non può perciò vedere attribuito al suoDeve, d’altro canto, ricordarsi che:a) La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnatacontenuta nel ricorso per cassazione, quale atto processuale formale,indipendente dall'intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti cui èdestinato dalla legge nella serie procedimentale, non può esseresuccessivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380 bis o378 c.p.c., atteso, per un verso, che l'ordinamento processuale nonprevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali diparte (i quali sono normalmente ripetibili, salvo lo spirare dei terministabiliti a pena di decadenza e il maturare delle preclusioni) e considerato,per altro verso, che la dichiarazione medesima, in quanto espressionedell'"autoresponsabilità" della parte, deve ritenersi inemendabile,rimettendosi altrimenti nella disponibilità della parte stessa l'applicabilitàdella sanzione dell'improcedibilità del ricorso : così Cass. Sez. 6,Ordinanza n. 15832 del 07/06/2021;b) In tema di notificazione del provvedimento impugnato ad operadella parte, ai fini dell'adempimento del dovere di controllare latempestività dell'impugnazione in sede di giudizio di legittimità, assumonorilievo le allegazioni delle parti, nel senso che, ove il ricorrente non abbiaallegato che la sentenza impugnata gli è stata notificata, si deve ritenereche il diritto di impugnazione sia stato esercitato entro il c.d. termine"lungo" di cui all'art. 327 c.p.c., procedendo all'accertamento della suaosservanza, mentre, nella contraria ipotesi in cui l'impugnante abbiaallegato espressamente o implicitamente che la sentenza contro cui ricorregli sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve diimpugnazione (nonché nell'ipotesi in cui tale circostanza sia stata eccepitadal controricorrente o sia emersa dal diretto esame delle produzioni delleNumero registro generale 4054/2024Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 10899/2026Data pubblicazione 23/04/2026parti o del fascicolo d'ufficio), deve ritenersi operante il termine di cuiall'art. 325 c.p.c., sorgendo a carico del ricorrente l'onere di depositare,unitamente al ricorso o nei modi di cui all'art.372, secondo comma, c.p.c.,la copia autentica della sentenza impugnata, munita della relata dinotificazione, entro il termine previsto dall'art.369, comma 1, c.p.c., la cuimancata osservanza comporta l'improcedibilità del ricorso, escluso il casoin cui la notificazione del ricorso risulti effettuata prima della scadenza deltermine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimentoimpugnato e salva l'ipotesi in cui la relazione di notificazione risultiprodotta dal controricorrente o presente nel fascicolo d'ufficio : cosìsempre la decisione citata e già Cass. n. 1295/2018.c) In tema di giudizio di cassazione, il deposito della relazione dinotificazione della sentenza impugnata deve avvenire, a pena diimprocedibilità, entro il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso,sicché è inammissibile ove effettuato unitamente all'istanza di decisione exart. 380-bis c.p.c. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato improcedibile ilricorso, per essere stata depositata la relazione di notificazione conl'istanza di decisione ex art. 380-bis c.p.c., rilevando, altresì,l'inammissibilità della deduzione relativa alla nullità della notificazionesuddetta - con conseguente operatività del termine cd. lungo perl'impugnazione -, contenuta nella suddetta istanza di decisione,trattandosi di luogo processuale inidoneo a nuove allegazioni e allecorrelative produzioni documentali) (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 24199 del29/08/2025).4.2. Venendo al caso di specie, il summenzionato onere non risulta pervero assolto.Parte ricorrente ha difatti depositato, nel termine di cui all’art. 369 c.p.c.,copia della sentenza impugnata, priva della relazione di notificazione(ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione,poiché notificazione a mezzo p.e.c.). Tale documentazione non è stataNumero registro generale 4054/2024Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 10899/2026Data pubblicazione 23/04/2026prodotta neppure dalla controricorrente, né risulta comunque acquisitaagli atti del fascicolo d’ufficio.Mette conto anche soggiungere, a questo riguardo, che non giovaall’odierna ricorrente neppure l’indirizzo interpretativo ai sensi del quale«allorquando, in una situazione di mancata produzione della copianotificata della sentenza emerga che la notifica del ricorso è avvenutacomunque entro i sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza,l’omesso deposito della copia con la relata non determina - sia pure sullabase del solo esame del ricorso al momento del suo deposito, in relazioneal quale il deposito della copia autentica con la relata doveva a pena diimprocedibilità essere compiuto - alcuna incertezza sull’esercizio del dirittodi impugnazione nel rispetto del termine breve dalla data di possibilenotificazione della sentenza. Sicché, la combinazione fra le risultanze delricorso (data di pubblicazione della sentenza e allegazione della data dinotificazione) e della relata di notificazione di esso - consente di accertarecon riferimento al momento stesso del suo deposito che risulta raggiuntocomunque lo scopo che avrebbe dovuto assicurare la produzione dellarelata di notificazione della sentenza, appunto quello di consentire diverificare sulla base del ricorso ed eventualmente solo di atti presenti inquel momento, il rispetto in ogni caso del termine breve, siccomeimponeva l’allegazione della notificazione della sentenza» (Cass. Sez. 3,Sentenza n. 21007 del 27/11/2012; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 17066 del10/07/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019).Ed infatti, tale prova di resistenza - come già correttamente osservatonella proposta di definizione accelerata del 30/05/2025 - dà, nella specie,esito negativo, atteso che la sentenza d’appello è stata pubblicata in data14 novembre 2023 ed il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è statonotificato il 9 febbraio 2024, vale a dire oltre il termine di sessanta giornidalla pubblicazione della detta sentenza.5. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile.Numero registro generale 4054/2024Numero sezionale 631/2026Numero di raccolta generale 10899/2026Data pubblicazione 23/04/20266. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sonoliquidate come da dispositivo.7. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dalla conformità della presentedecisione rispetto a quanto prospettato alle parti in seno alla proposta didefinizione accelerata del giudizio, e attesa la improcedibilità del ricorso,consegue la condanna della ricorrente ai sensi dell’art. 96, commi terzo equarto, c.p.c., come da dispositivo (cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27195del 22/09/2023). P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna la ricorrente alrimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio,liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15%, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 e agli accessoricome per legge.Condanna, altresì, la ricorrente al pagamento di Euro 1.000,00 in favoredel controricorrente, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c., nonché alpagamento di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensidell’art. 96, quarto comma, c.p.c.Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 17 febbraio 2026.Il PresidenteRaffaele [OSCURATO:PERSONA]