CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 31398/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
25 della Corte d'appello di CatanzaroUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il qualeha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibiliIN FATTO E IN DIRITTO1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro riformava infavore dell’imputato, limitatamente alla determinazione dell’entità del trattamentosanzionatorio, la sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari, in data 11.9.2024,aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione alreato di cui all’art. 624 bis cod. pen., in rubrica ascrittogli.2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, haproposto tempestivo ricorso per cassazione l’imputato, lamentando violazione dilegge e vizio di motivazione sotto molteplici profili, attraverso dodici motivi diricorso, che appare del tutto superfluo riportare integralmente, stante lafondatezza dei primi due, che assorbono ogni ulteriore doglianza.3. Con requisitoria scritta e conclusioni scritte il [OSCURATO:PERSONA] procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che ilricorso venga dichiarato inammissibile.Con conclusioni scritte del 4.5.2026, il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA]Vena, insiste per l’accoglimento del ricorso, riportandosi alle esposte censure.4. Con il primo e il secondo motivo di ricorso l’imputato eccepisce violazione dilegge in ordine al regolare svolgimento del giudizio innanzi al giudice di secondogrado, che si è celebrato nonostante dagli atti emergesse l’irreperibilità delBonafede, trasferitosi da diversi anni a vivere in Germania, con la conseguenzache a quest’ultimo non risulta mai essere stato notificato il decreto di citazione peril giudizio di appello, semplicemente comunicato via posta elettronica certificata aldifensore del prevenuto, presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] nemmeno aveva elettodomicilio e che nella nomina versata in atti aveva espressamente dichiarato di nonvoler ricevere le notifiche in nome e per conto del proprio assistito.Si tratta di rilievi fondati.Come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa sede essendo statodedotto un error in procedendo, all’udienza preliminare celebrata in data 2.2.2023il giudice procedente, vista la regolarità delle notifiche, aveva dichiarato l’assenzadel BonafedeIl Tribunale di Castrovillari, rilevato che correttamente, a sensi dell’art. 420 bis,co. 2, cod. proc. pen., era stata dichiarata in sede di udienza preliminare l’assenzadell’imputato, perché la notifica del relativo decreto di fissazione era stata eseguitapresso l’indirizzo di residenza del [OSCURATO:PERSONA], in Corigliano-Rossano, alla viaSantiago, n. 65, a mani della madre, aveva proceduto in assenza del prevenuto.Di conseguenza del tutto legittimamente il giudice di secondo ha rigettato il motivodi appello volto a far valere la nullità della sentenza di primo grado per omessanotifica all’imputato del decreto di fissazione dell’udienza preliminare e delle datadi fissazione della prima udienza dibattimentale (cfr. p. 3 dell’impugnatasentenza).Con riferimento al giudizio di appello, tuttavia, la precedente dichiarazione diassenza non produce effetto.Ai sensi dell’art. 601, co. 1, del codice di rito, infatti, a prescindere dalla forma concui il giudizio di appello si svolgerà (in camera di consiglio, senza o con lapartecipazione delle parti, ovvero in pubblica udienza), è sempre necessarioprocedere alla citazione dell’imputato appellante, ad eccezione dei casi previstidall’art. 591 cod. proc. pen., vale a dire dei casi in cui il giudice dell’impugnazione,rilevata la sussistenza di una delle cause di inammissibilità dell’impugnazioneprevise dal citato art. 591, co. 1, lett. a); b); c) e d), è tenuto, anche di ufficio, adichiarare l’inammissibilità dell’impugnazione, disponendo l’esecuzione delprovvedimento impugnato.L’imputato appellante, infatti, deve essere in grado di esercitare personalmente,anche interloquendo con il proprio difensore, i diritti che l’ordinamento glirigorosi termini previsti dall’art. 598 bis del codice di rito.Orbene, nel caso in esame, il giudizio di appello, svoltosi in forma cartolare, nonsi è correttamente instaurato, difettando la notifica del relativo decreto di citazioneall’imputato appellante, di cui, come si evince dal contenuto del verbale di vanericerche del 25.8.2025, redatto da personale della Stazione dei Carabinieri diCorigliano-[OSCURATO:PERSONA], era stata accertata l’irreperibilità presso l’originarioindirizzo di residenza, risultando trasferitosi in Germania da diversi anni. Orbene,in presenza di un’accertata situazione di irreperibilità, derivante dal trasferimentoall’estero dell’imputato appellante, si sarebbe dovuto attivare il percorsoprocessuale che avrebbe dovuto condurre il giudice di secondo grado a emettereil decreto di irreperibilità previsto dall’art. 159 cod. proc. pen., al fine di consentirela corretta instaurazione del giudizio di appello attraverso la notifica del relativodecreto di citazione al difensore, nel caso in cui le ricerche non avessero dato esitopositivo. Trattandosi di imputato trasferitosi all’estero, inoltre, in mancanza dinotizie sufficienti per provvedere alla notificazione del suddetto decreto nei luoghiindicati dall’art. 169, co. 1, cod. proc. pen., prima di procedere alla pronuncia deldecreto di irreperibilità per la fase di appello, andavano svolte ricerche fuori dalterritorio dello Stato, nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali,conformemente a quanto previsto dallo stesso art. 169, co. 4, cod. proc. pen.Le ricerche erano e sono indispensabili, in quanto esse avrebbero potutoconsentire la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello direttamenteall’interessato, rendendo superflua l’adozione del decreto di irreperibilità, in talmodo ovviando alla modalità di notificazione seguita in concreto medianteconsegna telematica dell’atto al difensore, inidonea a consentire l'effettivaconoscenza dell'atto da parte del destinatario, tale, dunque, da configurare unanullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen (cfr., inquesto senso, Sez. 3, n. 46813 del 10/11/2021, Rv. 282462 – 01).Sulla base delle svolte considerazioni l’impugnata sentenza va, pertanto, annullatacon rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per il giudizio ad altra sezione della Cortedi appello di Catanzaro.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]