CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 ottobre 2022
Cassazione n. 34193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8399-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2022 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 42/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/02/2021 R.G.N. 271/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: La Corte d'Appello di Bologna, riformando in parte la sentenza di primo grado, ha ritenuto infondata l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa - [OSCURATO:PERSONA] ad un avviso di addebito emesso dall'Inps e traente origine da due contratti 0L collaborazione a progetto convertiti in rapporti di lavoro subordinato. Come già il primo giudice, riteneva la Corte che i progetti fossero carenti di specificità ma, a differenza di quanto affermato dal tribunale, riteneva che dall'art.69 d. Igs. n.276/03 seguisse una presunzione assoluta, e non solo relativa, di natura subordinata del rapporto. Avverso la sentenza ricorre [OSCURATO:SOCIETA] per due motivi. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA], è rimasto intimato. [OSCURATO:PERSONA]: Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione dell'art.69, co.1 e 2 d. Igs. n. 276/03 per avere la Corte territoriale ritenuto generici i progetti. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia erronea valutazione dell'art. 69, co.1, d. Igs. n.276/03, anche contraria al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. La Corte avrebbe errato nell'applicare la presunzione assoluta laddove bene aveva fatto il giudice di primo grado a ritenere la presunzione solo relativa e a escludere la prova della subordinazione. Il primo motivo è inammissibile. Esso solleva una questione - quella della genericità o meno del progetto - su cui è caduto il giudicato interno. Come emerge dalla sentenza, già il tribunale aveva dichiarato la genericità dei due progetti e sul punto la società non aveva svolto appello incidentale, rinunciando a svolgere difese. Su tale questione preliminare era dunque sceso il giudicato interno, nonostante la motivazione ad abundantiam della Corte in punto di laconicità del progetto, donde l'inammissibilità del motivo (Cass.194/02, Cass.5150/03). Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il giudizio verte su due contratti a progetto, uno stipulato prima dell'intervento normativo di cui all'art.1, co.24 I. n.92/12 all'art.69 d. Igs. n.276/03, e uno stipulato in epoca successiva. In entrambi i casi, alla genericità del progetto segue la conversione ex lege in contratto di lavoro subordinato. Prima della novella, questa Corte ha più volte affermato che il regime sanzionatorio previsto dall'art.69 nell'originario testo contemplava due distinte e strutturalmente differenti ipotesi: al comma 1, è sanzionato il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di c.d. conversione del rapporto "ope legis", e restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria; mentre al comma 2 è disciplinata l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti (Cass.12820/16, Cass.17707/20, Cass.27543/20; Cass.24636/22). Accertata la illegittimità del progetto per sua genericità, non si deve dunque far luogo ad alcun accertamento teso a verificare se i rapporti di lavoro si fossero esplicati, in concreto, secondo i canoni della subordinazione, operando bensì la regola di automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (v. Cass.17127/16, Cass.17707/20). Per i contratti conclusi successivamente all'arti, co.24 I. n.92/12, invece, la conversione ex lege deriva direttamente dal testo legislativo di interpretazione autentica. È stato lo stesso legislatore, onde fugare qualsiasi dubbio interpretativo, ad escludere la presunzione semplice di subordinazione e ad affermare che, all'invalidità per genericità del progetto, segue la costituzione del rapporto di lavoro subordinato. Nulla sulle spese essendo l'Inps rimasto intimato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso. Così deciso in Roma, all'adunanza cam