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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 maggio 2025

Cassazione n. 09169/2026

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello dell'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 13/05/2025, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale di Pescara in data 11/04/2023, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 11, 628, comma 1 e 3, cod.pen. (capo A); artt. 81 cpv, 110, 61 n. 2 cod. pen. e artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 (capo B); artt.81 cpv, cod. pen. e 73, comma 1, DPR 309/90 (capo C); art. 73 comma 1, DPR 309/90 (capo D), riqualificata la fattispecie del capo D) ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90.; con contestazione della recidiva ex art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen. 2.

Avverso la predetta sentenza (l'appello conteneva motivi di contestazione dei soli capi A, B e D), propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova con riferimento ai capi A) e B) dell'imputazione; lamenta la difesa che gli indizi sarebbero poco significativi e non di univoca interpretazione; nel dettaglio: l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche sarebbe avvenuta sulla scorta dell'assunto errato secondo il quale, nei colloqui tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (reo confesso), si facesse riferimento alla spartizione del bottino della rapina, mentre era ben possibile un'interpretazione alternativa, attesi i loro rapporti di debito-credito per cessioni di stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; la localizzazione delle celle ricavabili dai tabulati dei telefoni cellulari in uso ai due coimputati non offre un dato certo, poiché le strade di irradiazione del segnale sono lunghe e, quindi, non necessariamente l'aggancio di esse è indicativo di vicinanza tra i dialoganti al momento della consumazione della rapina; le telefonate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a ridosso del momento in cui è avvenuta la rapina sono suscettibili di diversa spiegazione, potendo significare che il correo volesse allontanare da sé i sospetti, chiamando degli estranei, avendo chiamato altre due persone in quei momenti; al contrario, da alcune conversazioni tra il correo ed il ricorrente emergerebbe l'estraneità di quest'ultimo (nt. 193/2019, prog. 700-701-702: conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] dice all'interlocutore che non possono "accollargli" qualcosa che non ha fatto e che dovrebbe stare tranquillo perché non c'entra niente", dimostrando così di ignorare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella rapina, dovendo da ciò desumere la sua estraneità; v. p. 11 ricorso).

2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 114 cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza; si censura l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale il riferimento ad una spartizione del profitto della rapina in misura paritaria tra i quattro correi fosse indicativo di un contributo altrettanto paritario di tutti i correi, anche perché l'ammontare del "bottino" (circa 22.000,00 euro) supererebbe la somma delle singole quote indicate nelle conversazioni intercettate sul punto (4.000 euro ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e 5.000 euro ciascuno per i due esecutori materiali rimasti ignoti).

2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 114 cod. pen. e per violazione del principio della reformaiio in peius.; osserva la difesa che il minimo contributo causale apportato dal ricorrente avrebbe suggerito la commisurazione della pena al minimo edittale; operazione che sarebbe stata compiuta dal giudice di primo grado, applicando la pena base di anni sette per il delitto più grave di rapina; sennonché, assume la difesa, il giudice di primo grado, nell'applicare al ricorrente la pena base di anni sette, in realtà ha fatto riferimento al minimo edittale previsto per il delitto di rapina pluriaggravata all'epoca della pronuncia della sentenza, ma al momento di consumazione del reato (26 Marzo 2019) la pena base per il delitto di rapina pluriaggravata era di anni sei; il giudice di appello avrebbe errato a non rettificare il trattamento sanzionatorio, procedendo ad una apodittica interpretazione in malam partem dell'intento del giudice di primo grado, che, secondo la Corte territoriale, aveva inteso discostarsi dal minimo edittale.

3. I primi due motivi di ricorso, che vengono trattati insieme per le reciproche interazioni, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

3.1. Giova premettere, avuto riguardo alle censure proposte, che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame, come nel caso di specie, non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01).

Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi.

3.2. Le censure riferite all'illogicità della motivazione ed all'errata valutazione della prova in relazione al concorso del ricorrente nella rapina pluriaggravata con porto in luogo pubblico di armi da sparo in contestazione, fondandosi sull'asserita errata interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate - ed in particolare delle conversazioni telefoniche intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra quest'ultimo e tale [OSCURATO:PERSONA] (pr. 978, nt. 192/19 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; n. 2718 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ambientali 700-701-702 nt. 193/2019 del 04/05/2019) - si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, proponendo una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione preclusa alla Corte di legittimità.

E' d'uopo ribadire che la Corte di cassazione, in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 6 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01).

Deve altresì ribadirsi che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità, se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato 'di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516).

La valutazione dei contenuti delle conversazióni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque, la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi un'illogicità manifesta della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata.

3.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione completa e persuasiva, conferma la ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale.

La lettura congiunta delle due decisioni, consentita dalla doppia conformità, chiarisce come la partecipazione attiva del ricorrente nella rapina commessa il 26 marzo 2019 confessata da [OSCURATO:PERSONA] - emerga dal coacervo di conversazioni telefoniche ed ambientali captate e riportate dai giudici di merito, unitamente all'esame dei tabulati deli telefoni in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delle celle agganciate dagli stessi a cavallo della rapina: a p. 3 della sentenza di primo grado, si evidenzia che le utenze di Spinellli e di [OSCURATO:PERSONA] avevano agganciato le stesse celle telefoniche di Pescara nel corso delle due telefonate scambiatesi a ridosso della rapina; nelle conversazioni tra i due, e tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], sono frequenti ed eloquenti i riferimenti alla rapina appena eseguita, evocative della ripartizione del provento (comprese le rimostranze di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] per avere, unitamente ai due esecutori materiali, trattenuto una somma superiore rispetto al bottino effettivamente raccolto; v. e progr. 978 nt. 192/19 in data 08/05/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e progr. 2718 nt. 1321/2020 del 23/05/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a p. 3 della sentenza impugnata) e rivelatrici delle confidenze scambiate sulle indagini in corso, "tre che sulle voci nell'ambiente pescarese di appartenenza circa il loro coinvolgimento e addirittura su future rapine da compiere con uso di armi da sparo, delle quali [OSCURATO:PERSONA] è risultato avere la disponibilità (v. pp. 3-6 della sentenza di primo grado e pp. 7-8 della sentenza di secondo grado): nel cfesto così emerso, appare pienamente logica l'interpretazione contestata nel ricorso, in particolare, delle due conversazioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prog. 978) e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prog. 2718) ed il suo riferimento alla spartizione del provento della rapina, secondo le quote ivi indicate (quattromila euro ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e cinquemila euro ciascuno per gli esecutori materiali).

Né coglie nel segno la dedotta irrilevanza, da parte della difesa, dei dati emersi dai tabulati telefonici, alla luce dell'evidenza secondo la quale i due 0ì) conversanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle due telefonate a ridosso della rapina (rispettivamente delle ore 20.06 e delle ore 20.17), agganciavano in sequenza la stessa cella di via Largo di Chiusi; è parimenti pienamente logica l'interpretazione dei giudici del merito di tale ulteriore dato come indicativo della presenza dei due interlocutori nella stessa zona durante la perpetrazione della rapina.

3.4. Quanto sopra specificato vale anche ad evidenziare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso diretto a suggerire una sussunzione della vicenda nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 114 cod.pen., apparendo interpretato secondo logica anche il dato per il quale la percezione del profitto in pari misura è indicativa di parità di apporto nella commissione del reato, mentre le censure difensive sul punto sono volte ad una rivalutazione nel merito di una decisione non illogica, né superata, come preteso dal ricorrente, dal dato fattuale secondo cui l'ammontare della somma ripartita (secondo la sopra citata conversazione) sarebbe inferiore al provento della rapina, tenuto anche conto dell'ulteriore conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] si lamenta del trattenimento di una parte del bottino da parte dei tre complici, puntualmente valorizzata dalla corte di merito (p. 9 sentenza di secondo grado).

4. Manifestamente infondato è anche il motivo sulla determinazione della pena, avendo la corte di merito correttamente escluso che il giudice di primo grado abbia voluto determinare la pena base per il reato più grave (individuata in anni sette per il capo A) facendo riferimento al minimo edittale previsto all'epoca dei fatti; va infatti rilevato come non solo il minimo edittale non sia stato considerato nemmeno con riferimento alla pena pecuniaria inflitta, anch'essa determinata in misura superiore, ma anche come il giudice di primo grado, nel quantificare la pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., abbia espressamente individuato la pena ritenuta equa "in considerazione della gravità del reato e della capacità a delinquere dei colpevoli" (v. p. 11 sentenza di primo grado).

Infine, la pena è stata ritenuta congrua anche dalla corte di merito, secondo una discrezionale valutazione giuridicamente corretta, non censurabile nella presente sede,

5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia; avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello dell'Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 13/05/2025, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza emessa, all'esito di rito abbreviato, dal Tribunale di Pescara in data 11/04/2023, di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 110, 61 n. 11, 628, comma 1 e 3, cod.pen. (capo A); artt. 81 cpv, 110, 61 n. 2 cod. pen. e artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 (capo B); artt.81 cpv, cod. pen. e 73, comma 1, DPR 309/90 (capo C); art. 73 comma 1, DPR 309/90 (capo D), riqualificata la fattispecie del capo D) ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90.; con contestazione della recidiva ex art. 99, comma 2, n. 2 cod. pen. 2. Avverso la predetta sentenza (l'appello conteneva motivi di contestazione dei soli capi A, B e D), propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione alla valutazione della prova con riferimento ai capi A) e B) dell'imputazione; lamenta la difesa che gli indizi sarebbero poco significativi e non di univoca interpretazione; nel dettaglio: l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche sarebbe avvenuta sulla scorta dell'assunto errato secondo il quale, nei colloqui tra il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ed il coimputato [OSCURATO:PERSONA] (reo confesso), si facesse riferimento alla spartizione del bottino della rapina, mentre era ben possibile un'interpretazione alternativa, attesi i loro rapporti di debito-credito per cessioni di stupefacenti da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]; la localizzazione delle celle ricavabili dai tabulati dei telefoni cellulari in uso ai due coimputati non offre un dato certo, poiché le strade di irradiazione del segnale sono lunghe e, quindi, non necessariamente l'aggancio di esse è indicativo di vicinanza tra i dialoganti al momento della consumazione della rapina; le telefonate intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a ridosso del momento in cui è avvenuta la rapina sono suscettibili di diversa spiegazione, potendo significare che il correo volesse allontanare da sé i sospetti, chiamando degli estranei, avendo chiamato altre due persone in quei momenti; al contrario, da alcune conversazioni tra il correo ed il ricorrente emergerebbe l'estraneità di quest'ultimo (nt. 193/2019, prog. 700-701-702: conversazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] dice all'interlocutore che non possono "accollargli" qualcosa che non ha fatto e che dovrebbe stare tranquillo perché non c'entra niente", dimostrando così di ignorare il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella rapina, dovendo da ciò desumere la sua estraneità; v. p. 11 ricorso). 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, per manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 114 cod. pen., per il mancato riconoscimento dell'attenuante del contributo di minima importanza; si censura l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale il riferimento ad una spartizione del profitto della rapina in misura paritaria tra i quattro correi fosse indicativo di un contributo altrettanto paritario di tutti i correi, anche perché l'ammontare del "bottino" (circa 22.000,00 euro) supererebbe la somma delle singole quote indicate nelle conversazioni intercettate sul punto (4.000 euro ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e 5.000 euro ciascuno per i due esecutori materiali rimasti ignoti). 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 114 cod. pen. e per violazione del principio della reformaiio in peius.; osserva la difesa che il minimo contributo causale apportato dal ricorrente avrebbe suggerito la commisurazione della pena al minimo edittale; operazione che sarebbe stata compiuta dal giudice di primo grado, applicando la pena base di anni sette per il delitto più grave di rapina; sennonché, assume la difesa, il giudice di primo grado, nell'applicare al ricorrente la pena base di anni sette, in realtà ha fatto riferimento al minimo edittale previsto per il delitto di rapina pluriaggravata all'epoca della pronuncia della sentenza, ma al momento di consumazione del reato (26 Marzo 2019) la pena base per il delitto di rapina pluriaggravata era di anni sei; il giudice di appello avrebbe errato a non rettificare il trattamento sanzionatorio, procedendo ad una apodittica interpretazione in malam partem dell'intento del giudice di primo grado, che, secondo la Corte territoriale, aveva inteso discostarsi dal minimo edittale. 3. I primi due motivi di ricorso, che vengono trattati insieme per le reciproche interazioni, sono inammissibili in quanto manifestamente infondati. 3.1. Giova premettere, avuto riguardo alle censure proposte, che la sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi di gravame, come nel caso di specie, non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229 - 01; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 - 01). Pertanto, in presenza di una doppia conforme anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale, egli spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. 3.2. Le censure riferite all'illogicità della motivazione ed all'errata valutazione della prova in relazione al concorso del ricorrente nella rapina pluriaggravata con porto in luogo pubblico di armi da sparo in contestazione, fondandosi sull'asserita errata interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate - ed in particolare delle conversazioni telefoniche intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e tra quest'ultimo e tale [OSCURATO:PERSONA] (pr. 978, nt. 192/19 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; n. 2718 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ambientali 700-701-702 nt. 193/2019 del 04/05/2019) - si risolvono nella richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, proponendo una diversa ricostruzione storica dei fatti, operazione preclusa alla Corte di legittimità. E' d'uopo ribadire che la Corte di cassazione, in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione, non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 6 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01). Deve altresì ribadirsi che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità, se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: in sede di legittimità, è possibile prospettare un'interpretazione del significato 'di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione dei contenuti delle conversazióni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque, la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rilevi un'illogicità manifesta della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. 3.3. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con motivazione completa e persuasiva, conferma la ricostruzione dei fatti effettuata dal tribunale. La lettura congiunta delle due decisioni, consentita dalla doppia conformità, chiarisce come la partecipazione attiva del ricorrente nella rapina commessa il 26 marzo 2019 confessata da [OSCURATO:PERSONA] - emerga dal coacervo di conversazioni telefoniche ed ambientali captate e riportate dai giudici di merito, unitamente all'esame dei tabulati deli telefoni in uso a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delle celle agganciate dagli stessi a cavallo della rapina: a p. 3 della sentenza di primo grado, si evidenzia che le utenze di Spinellli e di [OSCURATO:PERSONA] avevano agganciato le stesse celle telefoniche di Pescara nel corso delle due telefonate scambiatesi a ridosso della rapina; nelle conversazioni tra i due, e tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA], sono frequenti ed eloquenti i riferimenti alla rapina appena eseguita, evocative della ripartizione del provento (comprese le rimostranze di [OSCURATO:PERSONA] verso [OSCURATO:PERSONA] per avere, unitamente ai due esecutori materiali, trattenuto una somma superiore rispetto al bottino effettivamente raccolto; v. e progr. 978 nt. 192/19 in data 08/05/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e progr. 2718 nt. 1321/2020 del 23/05/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a p. 3 della sentenza impugnata) e rivelatrici delle confidenze scambiate sulle indagini in corso, "tre che sulle voci nell'ambiente pescarese di appartenenza circa il loro coinvolgimento e addirittura su future rapine da compiere con uso di armi da sparo, delle quali [OSCURATO:PERSONA] è risultato avere la disponibilità (v. pp. 3-6 della sentenza di primo grado e pp. 7-8 della sentenza di secondo grado): nel cfesto così emerso, appare pienamente logica l'interpretazione contestata nel ricorso, in particolare, delle due conversazioni dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prog. 978) e del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], prog. 2718) ed il suo riferimento alla spartizione del provento della rapina, secondo le quote ivi indicate (quattromila euro ciascuno per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e cinquemila euro ciascuno per gli esecutori materiali). Né coglie nel segno la dedotta irrilevanza, da parte della difesa, dei dati emersi dai tabulati telefonici, alla luce dell'evidenza secondo la quale i due 0ì) conversanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle due telefonate a ridosso della rapina (rispettivamente delle ore 20.06 e delle ore 20.17), agganciavano in sequenza la stessa cella di via Largo di Chiusi; è parimenti pienamente logica l'interpretazione dei giudici del merito di tale ulteriore dato come indicativo della presenza dei due interlocutori nella stessa zona durante la perpetrazione della rapina. 3.4. Quanto sopra specificato vale anche ad evidenziare la manifesta infondatezza del motivo di ricorso diretto a suggerire una sussunzione della vicenda nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 114 cod.pen., apparendo interpretato secondo logica anche il dato per il quale la percezione del profitto in pari misura è indicativa di parità di apporto nella commissione del reato, mentre le censure difensive sul punto sono volte ad una rivalutazione nel merito di una decisione non illogica, né superata, come preteso dal ricorrente, dal dato fattuale secondo cui l'ammontare della somma ripartita (secondo la sopra citata conversazione) sarebbe inferiore al provento della rapina, tenuto anche conto dell'ulteriore conversazione nella quale [OSCURATO:PERSONA] si lamenta del trattenimento di una parte del bottino da parte dei tre complici, puntualmente valorizzata dalla corte di merito (p. 9 sentenza di secondo grado). 4. Manifestamente infondato è anche il motivo sulla determinazione della pena, avendo la corte di merito correttamente escluso che il giudice di primo grado abbia voluto determinare la pena base per il reato più grave (individuata in anni sette per il capo A) facendo riferimento al minimo edittale previsto all'epoca dei fatti; va infatti rilevato come non solo il minimo edittale non sia stato considerato nemmeno con riferimento alla pena pecuniaria inflitta, anch'essa determinata in misura superiore, ma anche come il giudice di primo grado, nel quantificare la pena alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., abbia espressamente individuato la pena ritenuta equa "in considerazione della gravità del reato e della capacità a delinquere dei colpevoli" (v. p. 11 sentenza di primo grado). Infine, la pena è stata ritenuta congrua anche dalla corte di merito, secondo una discrezionale valutazione giuridicamente corretta, non censurabile nella presente sede, 5. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 09169/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris