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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 06984/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/01/2023 del TRIB.

SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG d.t • R--.3,4.49.A.4-.4) tl-A- cAlsm UV 2-0 (3•CY . 5 co ,rzì,~2.-t73 ott( YA:c-orf./),9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con provvedimento emesso in data 23 gennaio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato la inammissibilità delle domande di detenzione domiciliare e affidamento in prova introdotte da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si afferma che i reati in espiazione sono inclusi nella previsione di cui all'art. 4 bis comma 1 ord.pen. perché «avvinti dal vincolo della continuazione con la condanna per il reato di cui all'art.416 bis e quindi commessi con modalità o per agevolare associazioni mafiose» Si rileva altresì che l'istante non ha compiuto lEpecifiche allegazioni richieste dalla nuova disciplina di legge.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] .

Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione.

Il ricorrente rappresenta che il titolo in esecuzione è la sentenza con cui è stata riconosciuta la continuazione tra due condotte di partecipazione ad associazione mafiosa (separatamente giudicate), e due condotte di rapina (anch'esse separatamente giudicate).

La pena per il reato ostativo di prima fascia (art. 416 bis cod.pen.) sarebbe stata integralmente espiata.

Da ciò la 'proposizione della domanda di misura alternativa in riferimento alla disciplina ordinaria. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

La parte di pena attualmente in espiazione riguarda, pertanto, il solo delitto di rapina che non può dirsi aggravato da finalismo o modalità mafiosa soltanto perché è stata riconosciuta la continuazione con il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. 3.

Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione impugnata non realizza un corretto inquadramento in diritto degli istituti cui si riferisce.

In premessa va ricordato che, per costante indirizzo interpretativo di questa Corte nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogato per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che non sono ostativi alla concessione di detti benefici, dovendosi ritenere, in base al principio del favor rei, che la pena inflitta con la sentenza di condanna relativa ai delitti ostativi sia stata espiata per prima (v. per tutte Sez.

I n. 14563 del 12.4.2006, rv 233946). 3.2 Non può inoltre, accedersi alla tesi - esposta nel provvedimento impugnato - secondo cui il riconoscimento della continuazione tra il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. e un delitto 'comune' determini l'attrazione del delitto comune nella previsione di legge di cui all'art. 4bis comma 1 ord.pen., perché contraria alla fisionomia normativa del reato continuato.

Il riconoscimento della continuazione si fonda sulla individuazione del «medesimo disegno criminoso» ma non trasforma l'ontologica consistenza e fisionomia del reato satellite e non consente di ritenere detto reato 'qualificato' da una circostanza aggravante mai oggetto di contestazione in sede di cognizione.

Anche in tal caso si tratta di un principio di diritto più volte affermato da questa Corte di legittimità in materia esecutiva (v.

Sez.

I n. 25954 del 4.6.2008, rv 240469, in tema di indulto, ove si è affermato che: una volta che nel giudizio di r4-7 cognizione non sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il giudice dell'esecuzione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escludere l'applicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, interpretando la sentenza di condanna per più reati in continuazione nel senso che quelli non oggettivamente esclusi dal beneficio siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, per il solo fatto di essere in continuazione con l'associazione di tipo mafioso).

La conferma di tale assetto sistematico, ove mai ce ne fosse bisogno, si ricava proprio dal fatto che solo con la novella del 2022 (d.l. n.162/2022) è stato introdotto nel testo dell'art. 4 bis ord.pen. il riferimento 'estensivo' ai reati che risultino correlati a quello ostativo dal nesso di strumentalità descritto dall'art. 61 comma1 n.2 del codice penale, ma tale disposizione (che comunque non sarebbe applicabile al diverso istituto giuridico della continuazione) non trova applicazione (data la natura sostanziale) ai fatti commessi prima della entrata in vigore della norma peggiorativa (ai sensi dell'art.3 comma 1 del d.l. n.162 del 2022). 3.2 Vi è dunque, nella decisione impugnata, una erronea ricognizione in diritto della condizione esecutiva dell'istante, tale da inficiare in radice le ulteriori valutazioni espresse in punto di ammissibilità della domanda.

Da ciò deriva la necessità di globale rivalutazione, previo annullamento della decisione impugnata.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.

Così deciso in data 22 nov

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG d.t • R--.3,4.49.A.4-.4) tl-A- cAlsm UV 2-0 (3•CY . 5 co ,rzì,~2.-t73 ott( YA:c-orf./),9 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con provvedimento emesso in data 23 gennaio 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato la inammissibilità delle domande di detenzione domiciliare e affidamento in prova introdotte da [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 In motivazione si afferma che i reati in espiazione sono inclusi nella previsione di cui all'art. 4 bis comma 1 ord.pen. perché «avvinti dal vincolo della continuazione con la condanna per il reato di cui all'art.416 bis e quindi commessi con modalità o per agevolare associazioni mafiose» Si rileva altresì che l'istante non ha compiuto lEpecifiche allegazioni richieste dalla nuova disciplina di legge. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA] . Il ricorso è affidato a due motivi. 2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione della disciplina regolatrice e vizio di motivazione. Il ricorrente rappresenta che il titolo in esecuzione è la sentenza con cui è stata riconosciuta la continuazione tra due condotte di partecipazione ad associazione mafiosa (separatamente giudicate), e due condotte di rapina (anch'esse separatamente giudicate). La pena per il reato ostativo di prima fascia (art. 416 bis cod.pen.) sarebbe stata integralmente espiata. Da ciò la 'proposizione della domanda di misura alternativa in riferimento alla disciplina ordinaria. 2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. La parte di pena attualmente in espiazione riguarda, pertanto, il solo delitto di rapina che non può dirsi aggravato da finalismo o modalità mafiosa soltanto perché è stata riconosciuta la continuazione con il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. 3. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La decisione impugnata non realizza un corretto inquadramento in diritto degli istituti cui si riferisce. In premessa va ricordato che, per costante indirizzo interpretativo di questa Corte nel corso dell'esecuzione il cumulo giuridico delle pene irrogato per il reato continuato è scindibile ai fini della fruizione dei benefici penitenziari, in ordine ai reati che non sono ostativi alla concessione di detti benefici, dovendosi ritenere, in base al principio del favor rei, che la pena inflitta con la sentenza di condanna relativa ai delitti ostativi sia stata espiata per prima (v. per tutte Sez. I n. 14563 del 12.4.2006, rv 233946). 3.2 Non può inoltre, accedersi alla tesi - esposta nel provvedimento impugnato - secondo cui il riconoscimento della continuazione tra il delitto di cui all'art.416 bis cod.pen. e un delitto 'comune' determini l'attrazione del delitto comune nella previsione di legge di cui all'art. 4bis comma 1 ord.pen., perché contraria alla fisionomia normativa del reato continuato. Il riconoscimento della continuazione si fonda sulla individuazione del «medesimo disegno criminoso» ma non trasforma l'ontologica consistenza e fisionomia del reato satellite e non consente di ritenere detto reato 'qualificato' da una circostanza aggravante mai oggetto di contestazione in sede di cognizione. Anche in tal caso si tratta di un principio di diritto più volte affermato da questa Corte di legittimità in materia esecutiva (v. Sez. I n. 25954 del 4.6.2008, rv 240469, in tema di indulto, ove si è affermato che: una volta che nel giudizio di r4-7 cognizione non sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, il giudice dell'esecuzione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escludere l'applicabilità dell'indulto di cui alla legge 31 luglio 2006 n. 241, interpretando la sentenza di condanna per più reati in continuazione nel senso che quelli non oggettivamente esclusi dal beneficio siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, per il solo fatto di essere in continuazione con l'associazione di tipo mafioso). La conferma di tale assetto sistematico, ove mai ce ne fosse bisogno, si ricava proprio dal fatto che solo con la novella del 2022 (d.l. n.162/2022) è stato introdotto nel testo dell'art. 4 bis ord.pen. il riferimento 'estensivo' ai reati che risultino correlati a quello ostativo dal nesso di strumentalità descritto dall'art. 61 comma1 n.2 del codice penale, ma tale disposizione (che comunque non sarebbe applicabile al diverso istituto giuridico della continuazione) non trova applicazione (data la natura sostanziale) ai fatti commessi prima della entrata in vigore della norma peggiorativa (ai sensi dell'art.3 comma 1 del d.l. n.162 del 2022). 3.2 Vi è dunque, nella decisione impugnata, una erronea ricognizione in diritto della condizione esecutiva dell'istante, tale da inficiare in radice le ulteriori valutazioni espresse in punto di ammissibilità della domanda. Da ciò deriva la necessità di globale rivalutazione, previo annullamento della decisione impugnata. P.Q.M. Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro. Così deciso in data 22 nov
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