Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 dicembre 1959

Cassazione n. 42647/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1959 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. - avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 21 maggio 2021, con la quale veniva rigettato il reclamo dal medesimo avanzato nei confronti del silenzio opposto dall'Amministrazione penitenziaria alla richiesta di svolgimento di colloquio visivo con i familiari a mezzo videoconferenza sulla piattaforma Skype.

Il Tribunale di sorveglianza rilevava come, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la piattaforma Skype for business, validata dal D.G.S.I.A., consenta lo svolgimento di colloqui in videochiamata in situazioni di impossibilità o comunque di gravissima difficoltà di effettuarli in presenza.

Tale modalità doveva ritenersi idonea a consentire i colloqui dei detenuti con i familiari a fronte della limitazione degli spostamenti dovuta all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Sars 2-COVID 19, trattandosi di uno strumento tecnicamente validato che scongiura il rischio di indebita captazione da parte di terzi, e non potendosi ritenere che la previsione, per i detenuti in regime di 41-bis, di colloqui telefonici sia idonea a compensare l'impossibilità di svolgere colloqui visivi.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Ministero della giustizia deducendo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

Dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sul tema dei colloqui sottoposti a regime di 41- bis, il ricorrente richiama la sentenza n. 19826 del 2021 che ha riconosciuto la facoltà di svolgere colloqui visivi mediante video-collegamento solo in caso di impossibilità oggettiva che ne impedisca lo svolgimento in presenza e tale era stata considerato il divieto di spostamento imposto in ragione del "lockdown" a seguito della pandemia.

Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto sussistente tale situazione sulla base della formale proroga dello stato di emergenza senza considerare che nel frattempo erano sopravvenuti interventi normativi che avevano rimosso il divieto di spostamento tra le Regioni (d.l. n. 52 del 22 aprile 2021) e che avevano comunque consentito ai familiari di recarsi a svolgere i colloqui con i detenuti (art. 1-bis della legge n. 61 del 2021).

Proprio in forza di tali diposizioni, non vi era più alcuna situazione che giustificasse l'espletamento dei colloqui in videocollegamento.

3. Il sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2.

L'ordinanza impugnata correttamente richiama la recente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà ad effettuare colloqui con i familiari in presenza, questi possono avvenire a distanza a mezzo di videocollegamento telematico (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min.

Giustizia, Rv. 279577 - 01).

Questa Corte ha affermato che tale modalità può essere autorizzata anche con riguardo ai detenuti sottoposti a regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., con le cautele idonee ad impedire forme di indebita comunicazione con l'esterno (Sez. 1, n. 23819 del 2020 cit.; Sez. 1, n. 23987 del 12/04/2022, Cava, n.m.; Sez. 1, n. 23998 del 6/05/2022, Pagnozzi, n.m.).

E ciò in ragione dell'importanza che i colloqui assumono per il trattamento penitenziario e dell'esigenza che le limitazioni conseguenti al regime differenziato siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito.

I colloqui visivi, infatti, costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, che, oltre ad essere riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 1, comma 6, 15, 28, 18, comma 3, Ord. pen.), trova fondamento nella Costituzione (artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8).

Tale diritto è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, tuttavia, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi (Sez. 1, n. 19826 del 9/4/2021, Attanasio, n.m.).

3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il colloquio in videochiamata fosse giustificato dalle limitazioni agli spostamenti tra Regioni imposte a causa dell'emergenza sanitaria da Sars 2 Covid-19, e dalla proroga dell'emergenza epidemiologica fino al 31 luglio 2021.

Il Tribunale, tuttavia, ha omesso di valutare le sopravvenienze normative richiamate dal ricorrente Ministero della giustizia, ed in particolare la circostanza che, per effetto dell'art. 1, comma 2, dl. 22 aprile 2021, n. 52, conv. in I. 17 giugno 2021, n. 87, a far data dal 26 aprile 2021 era venuto meno il divieto di spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni, introdotto nella fase acuta della pandemia.

Inoltre, in forza dell'art. 1-bis, dl. 13 marzo 2021, n. 30, introdotto dalla legge di conversione 6 maggio 2021, n. 61, gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti cui hanno diritto i detenuti, erano consentiti anche in deroga alla normativa dettata in relazione all'emergenza da COVID-19, allorché detti colloqui fossero necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica degli stessi detenuti.

Il Tribunale di sorveglianza non si è fatto carico di verificare in concreto se, alla luce di tali disposizioni, perdurasse l'impossibilità per il Costa di svolgere colloqui in presenza con i congiunti.

Una tale valutazione era infatti imposta dalla natura del procedimento di reclamo il quale - come affermato da questa Corte - non è un giudizio chiuso, né funzionale alla mera revisione della decisione iniziale, ma è un giudizio destinato alla sua rinnovazione, previo riscontro della perdurante attualità dei suoi presupposti.

Esso, in sostanza, si caratterizza per il suo costante adattamento agli sviluppi della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata (Sez. 1, n. 30915 del 06/05/2022, non mass.).

4. Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso in Roma, ne

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/12/1959 avverso l'ordinanza del 01/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] - detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. pen. - avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Viterbo in data 21 maggio 2021, con la quale veniva rigettato il reclamo dal medesimo avanzato nei confronti del silenzio opposto dall'Amministrazione penitenziaria alla richiesta di svolgimento di colloquio visivo con i familiari a mezzo videoconferenza sulla piattaforma Skype. Il Tribunale di sorveglianza rilevava come, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, la piattaforma Skype for business, validata dal D.G.S.I.A., consenta lo svolgimento di colloqui in videochiamata in situazioni di impossibilità o comunque di gravissima difficoltà di effettuarli in presenza. Tale modalità doveva ritenersi idonea a consentire i colloqui dei detenuti con i familiari a fronte della limitazione degli spostamenti dovuta all'emergenza sanitaria conseguente alla pandemia da Sars 2-COVID 19, trattandosi di uno strumento tecnicamente validato che scongiura il rischio di indebita captazione da parte di terzi, e non potendosi ritenere che la previsione, per i detenuti in regime di 41-bis, di colloqui telefonici sia idonea a compensare l'impossibilità di svolgere colloqui visivi. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Ministero della giustizia deducendo la violazione ed erronea applicazione dell'art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., nonché degli artt. 1, 35-bis, 41-bis ord. pen. in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. Dopo aver ripercorso l'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte sul tema dei colloqui sottoposti a regime di 41- bis, il ricorrente richiama la sentenza n. 19826 del 2021 che ha riconosciuto la facoltà di svolgere colloqui visivi mediante video-collegamento solo in caso di impossibilità oggettiva che ne impedisca lo svolgimento in presenza e tale era stata considerato il divieto di spostamento imposto in ragione del "lockdown" a seguito della pandemia. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza aveva ritenuto sussistente tale situazione sulla base della formale proroga dello stato di emergenza senza considerare che nel frattempo erano sopravvenuti interventi normativi che avevano rimosso il divieto di spostamento tra le Regioni (d.l. n. 52 del 22 aprile 2021) e che avevano comunque consentito ai familiari di recarsi a svolgere i colloqui con i detenuti (art. 1-bis della legge n. 61 del 2021). Proprio in forza di tali diposizioni, non vi era più alcuna situazione che giustificasse l'espletamento dei colloqui in videocollegamento. 3. Il sostituto Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito specificati.2. L'ordinanza impugnata correttamente richiama la recente giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in situazioni di impossibilità o di gravissima difficoltà ad effettuare colloqui con i familiari in presenza, questi possono avvenire a distanza a mezzo di videocollegamento telematico (Sez. 1, n. 23819 del 22/06/2020, Min. Giustizia, Rv. 279577 - 01). Questa Corte ha affermato che tale modalità può essere autorizzata anche con riguardo ai detenuti sottoposti a regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., con le cautele idonee ad impedire forme di indebita comunicazione con l'esterno (Sez. 1, n. 23819 del 2020 cit.; Sez. 1, n. 23987 del 12/04/2022, Cava, n.m.; Sez. 1, n. 23998 del 6/05/2022, Pagnozzi, n.m.). E ciò in ragione dell'importanza che i colloqui assumono per il trattamento penitenziario e dell'esigenza che le limitazioni conseguenti al regime differenziato siano strettamente connesse a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito. I colloqui visivi, infatti, costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento di relazioni con i più stretti congiunti, che, oltre ad essere riconosciuto da numerose disposizioni dell'ordinamento penitenziario (artt. 1, comma 6, 15, 28, 18, comma 3, Ord. pen.), trova fondamento nella Costituzione (artt. 29, 30 e 31 Cost. posti a tutela della famiglia) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 8). Tale diritto è pacificamente riconosciuto anche ai ristretti sottoposti al regime differenziato dell'art. 41-bis Ord. pen., ai quali, tuttavia, si applicano disposizioni restrittive in relazione al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento, senza che però possa impedirsi al detenuto di accedervi (Sez. 1, n. 19826 del 9/4/2021, Attanasio, n.m.). 3. Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che il colloquio in videochiamata fosse giustificato dalle limitazioni agli spostamenti tra Regioni imposte a causa dell'emergenza sanitaria da Sars 2 Covid-19, e dalla proroga dell'emergenza epidemiologica fino al 31 luglio 2021. Il Tribunale, tuttavia, ha omesso di valutare le sopravvenienze normative richiamate dal ricorrente Ministero della giustizia, ed in particolare la circostanza che, per effetto dell'art. 1, comma 2, dl. 22 aprile 2021, n. 52, conv. in I. 17 giugno 2021, n. 87, a far data dal 26 aprile 2021 era venuto meno il divieto di spostamenti in entrata e in uscita tra le Regioni, introdotto nella fase acuta della pandemia. Inoltre, in forza dell'art. 1-bis, dl. 13 marzo 2021, n. 30, introdotto dalla legge di conversione 6 maggio 2021, n. 61, gli spostamenti per lo svolgimento dei colloqui con i congiunti cui hanno diritto i detenuti, erano consentiti anche in deroga alla normativa dettata in relazione all'emergenza da COVID-19, allorché detti colloqui fossero necessari per salvaguardare la salute fisica o psichica degli stessi detenuti. Il Tribunale di sorveglianza non si è fatto carico di verificare in concreto se, alla luce di tali disposizioni, perdurasse l'impossibilità per il Costa di svolgere colloqui in presenza con i congiunti. Una tale valutazione era infatti imposta dalla natura del procedimento di reclamo il quale - come affermato da questa Corte - non è un giudizio chiuso, né funzionale alla mera revisione della decisione iniziale, ma è un giudizio destinato alla sua rinnovazione, previo riscontro della perdurante attualità dei suoi presupposti. Esso, in sostanza, si caratterizza per il suo costante adattamento agli sviluppi della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata (Sez. 1, n. 30915 del 06/05/2022, non mass.). 4. Alla luce delle precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, ne
Sentenza Cassazione n. 42647/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris