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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 maggio 2024

Cassazione n. 23853/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE/dato avviso alle_partili udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. PISANI Gerardo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., una pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa per una serie di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti in continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Frosinone con sentenza emessa in data 8 settembre 2021 n.218/21, passata in giudicato.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità e al rispetto dell'onere motivazionale in capo al decidente con riferimento alla mancata esplorazione di cause di non punibilità.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione tennporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere esten

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di FROSINONE/dato avviso alle_partili udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. PISANI Gerardo ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., una pena concordata di mesi otto di reclusione ed euro tremila di multa per una serie di reati concernenti il traffico di sostanze stupefacenti in continuazione con i fatti già giudicati dal Tribunale di Frosinone con sentenza emessa in data 8 settembre 2021 n.218/21, passata in giudicato. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e carenza motivazionale in relazione alla affermazione di responsabilità e al rispetto dell'onere motivazionale in capo al decidente con riferimento alla mancata esplorazione di cause di non punibilità. 3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione tennporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso. 3.1 Invero il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di que- sta Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15 maggio 2024 Il Consigliere esten
Sentenza Cassazione n. 23853/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris