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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 10040/2025

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1453/2021R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata agli indicati indirizzi PEC degli avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono -controricorrente - avverso l’ordinanzan. 11921/2020 rep. del Tribunale di Napoli , depositatail 2 4. 11.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl Tribunale di Napoli, in parziale accogli m en t o della opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., liquidò in favore della società l’importo di € 45.306 a titolo di indennità per la custodia di materiale pirotecnico sequestratonell’ambito di un procedimento penale.

Il Ministero della Giustizia, obbligato al pagamento dell’indennità e condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell’opponente, ha p roposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]si è difesa con controricorso.

La controricorrente ha inoltre depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primomotivo di ricorso il Ministero della Giustizia denuncia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 24 Cost. e degli artt. 101, 112 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1,n. 4, c.p.c.

Nullità del provvedimento impugnato e del relativo procedimento per aver il Giudicante erroneamente dichiarato la contumacia del Ministero della Giustizia, in realtà costituito.

Nullità del provvedimento impugnato e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto costituzionale di difesa».

Il ricorrente rileva di essersi tempestivamente costituit o davanti al Tribunale di Napoli, concludendo e argomentando contro l’accoglimento dell’opposizione, mentre l’ordinanza impugnata è stat a pronunciat a sul seguente esplicito quanto errato presupposto: « rilevato … che non si è costituito il Ministero della Giustizia, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza in data 26 settembre 2019, con conseguente contumacia dell’amministrazione convenuta».

1.1. Il motivo è fondato.

Si tratta di una radicale (quantoinconsapevole) violazione del principio del contraddittorio, posto che il ricorrente ha documentato la tempestiva costituzione in giudizioda parte sua, che è stata tuttavia del tutto ignorata dal giudice del merito.

La «contumacia» del Ministero della Giustizia è stata non solo espressamente dichiarata nel«rilevato che» premess o alla motivazionedell’ordinanza, ma anche utilizzata a sostegno della decisione assunta dal Tribunale («Peraltro, l’amministrazione convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuno spunto, fattuale o giuridico, teso a sostenere l’idea della congruità del decreto impugnato»).

Si deve pertanto escludere che la dichiarazione di contumacia sia stata un mero errore materiale e che il giudice abbia, in realtà, esaminato le difese del Ministero, come prospetta, nelle sue difese,la ricorrente.

A parte questo, la radicale violazione del contraddittorio consistente nell’avere il giudice totalmente ignorato le difese svolte da una delle parti rappresenta un vizio del procedimento di tale gravità che non può che tradursi in una nullità della decisione adottata, senza necessità per il ricorrente di illustrare in questa sede il merito delle ragioni della propria resistenza all’opposizione.

Ciò tanto più in un caso in cui la (insussistente) contumacia del Ministero è stata considerata dal Tribunalecome un argomento di chiusura per l’accoglimento (parziale) della opposizione.

2. Il secondo motivo di ricorso – che cens ura « omesso esame» della costituzione in giudizio del Ministero e delle sue difese – rimane assorbito dall’accoglimento del primo , che impone la cassazione dell’ordinanza e l’esame di quegli atti in sede di rinvio.

3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso , l’ordinanzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità .

P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motiv i accolt i e rinviaalla Corte d’Appello di Firenze, perché decid a , in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1453/2021R.G. proposto da -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata agli indicati indirizzi PEC degli avv.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che la rappresentano e difendono -controricorrente - avverso l’ordinanzan. 11921/2020 rep. del Tribunale di Napoli , depositatail 2 4. 11.2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAIl Tribunale di Napoli, in parziale accogli m en t o della opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 ([OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) proposta da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., liquidò in favore della società l’importo di € 45.306 a titolo di indennità per la custodia di materiale pirotecnico sequestratonell’ambito di un procedimento penale. Il Ministero della Giustizia, obbligato al pagamento dell’indennità e condannato al pagamento delle spese di lite a favore dell’opponente, ha p roposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]si è difesa con controricorso. La controricorrente ha inoltre depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primomotivo di ricorso il Ministero della Giustizia denuncia «violazione e falsa applicazione dell’ art. 24 Cost. e degli artt. 101, 112 e 161 c.p.c. in relazione all’art. 360,comma 1,n. 4, c.p.c. Nullità del provvedimento impugnato e del relativo procedimento per aver il Giudicante erroneamente dichiarato la contumacia del Ministero della Giustizia, in realtà costituito. Nullità del provvedimento impugnato e del relativo procedimento per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione del principio del contraddittorio e lesione del diritto costituzionale di difesa». Il ricorrente rileva di essersi tempestivamente costituit o davanti al Tribunale di Napoli, concludendo e argomentando contro l’accoglimento dell’opposizione, mentre l’ordinanza impugnata è stat a pronunciat a sul seguente esplicito quanto errato presupposto: « rilevato … che non si è costituito il Ministero della Giustizia, nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza in data 26 settembre 2019, con conseguente contumacia dell’amministrazione convenuta». 1.1. Il motivo è fondato. Si tratta di una radicale (quantoinconsapevole) violazione del principio del contraddittorio, posto che il ricorrente ha documentato la tempestiva costituzione in giudizioda parte sua, che è stata tuttavia del tutto ignorata dal giudice del merito. La «contumacia» del Ministero della Giustizia è stata non solo espressamente dichiarata nel«rilevato che» premess o alla motivazionedell’ordinanza, ma anche utilizzata a sostegno della decisione assunta dal Tribunale («Peraltro, l’amministrazione convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuno spunto, fattuale o giuridico, teso a sostenere l’idea della congruità del decreto impugnato»). Si deve pertanto escludere che la dichiarazione di contumacia sia stata un mero errore materiale e che il giudice abbia, in realtà, esaminato le difese del Ministero, come prospetta, nelle sue difese,la ricorrente. A parte questo, la radicale violazione del contraddittorio consistente nell’avere il giudice totalmente ignorato le difese svolte da una delle parti rappresenta un vizio del procedimento di tale gravità che non può che tradursi in una nullità della decisione adottata, senza necessità per il ricorrente di illustrare in questa sede il merito delle ragioni della propria resistenza all’opposizione. Ciò tanto più in un caso in cui la (insussistente) contumacia del Ministero è stata considerata dal Tribunalecome un argomento di chiusura per l’accoglimento (parziale) della opposizione. 2. Il secondo motivo di ricorso – che cens ura « omesso esame» della costituzione in giudizio del Ministero e delle sue difese – rimane assorbito dall’accoglimento del primo , che impone la cassazione dell’ordinanza e l’esame di quegli atti in sede di rinvio. 3. In definitiva, accolto il primo motivo di ricorso , l’ordinanzaimpugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze, perché decida, in diversa composizione, anche sulle spese delpresente giudizio di legittimità . P.Q.M La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motiv i accolt i e rinviaalla Corte d’Appello di Firenze, perché decid a , in diversa composizione, anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nel
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