CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12026/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato in linea generale, che l'affidamento in prova al servizio sociale, disciplinato dall'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354, è una misura alternativa alla detenzione carceraria che attua la finalità costituzionale rieducativa della pena e che può essere adottata, entro la generale cornice di ammissibilità prevista dalla legge, allorché, sulla base dell'osservazione della personalità del condannato condotta in istituto, o del comportamento da lui serbato in libertà, si ritenga che essa, anche attraverso l'adozione di opportune prescrizioni, possa contribuire alla risocializzazione prevenendo il pericolo di ricaduta nel reato; che il giudizio in merito alla ammissione all'affidamento si fonda, dunque, sull'osservazione dell'evoluzione della personalità registratasi successivamente al fatto-reato, nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale: è infatti consolidato, presso la giurisprudenza di legittimità, l'indirizzo ermeneutico secondo cui «In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine al buon esito della prova, il giudice, pur non potendo prescindere dalla natura e gravità dei reati commessi, dai precedenti penali e dai procedimenti penali eventualmente pendenti, deve valutare anche la condotta successivamente serbata dal condannato» (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985), in tal senso deponendo il tenore letterale dell'art. 47, commi 2 e 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui condiziona l'affidamento al convincimento che esso, anche attraverso le prescrizioni impartite al condannato, contribuisca alla sua rieducazione ed assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; che, dunque, il processo di emenda deve essere significativamente avviato, ancorché non sia richiesto il già conseguito ravvedimento, che caratterizza il diverso istituto della liberazione condizionale, previsto dal codice penale (Sez. 1, n. 43687 del 07/10/2010, Loggia, Rv. 248984; Sez. 1, n. 26754 del 29/05/2009, Betti, Rv. 244654; Sez. 1, n. 3868 del 26/06/1995, Anastasio, Rv. 202413); che rientra nella discrezionalità del giudice di merito l'apprezzamento in ordine all'idoneità o meno, ai fini della risocializzazione e della prevenzione della recidiva, delle misure alternative — alla cui base vi è la comune necessità di una prognosi positiva, seppur differenziata nei termini suindicati, frutto di un unitario accertamento (Sez. 1, n. 16442 del 10/02/2010, Pennacchio, Rv. 247235) — e l'eventuale scelta di quella ritenuta maggiormente congrua nel caso concreto; che le relative valutazioni non sono censurabili in sede di legittimità, se sorrette da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375), basata su esaustiva, ancorché se del caso sintetica, ricognizione degli incidenti elementi di giudizio;che, nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha disatteso l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale sul postulato che, pur dovendosi dare atto del buon comportamento del condannato e delle opportunità di un suo proficuo inserimento familiare, sociale e lavorativo, è necessario proseguire l'osservazione al fine di apprezzare più compiutamente la positiva evoluzione della sua personalità e dì rispettare il principio di gradualità del trattamento; che il Tribunale di sorveglianza, a tal fine, ha posto l'accento sulla durata, trimestrale, dell'osservazione compiuta, da stimarsi troppo breve in rapporto alla gravità, anche in chiave di intensità del dolo, del reato commesso e sull'assenza, allo stato, di una compiuta elaborazione in chiave critica della condotta criminosa, tale da escludere il sicuro venir meno della pericolosità sociale, ed ha aggiunto che la concessione dì una misura alternativa di massima estensione, quale quella invocata da Ciccone, deve essere preceduta da un comportamento intramurario che, sulla base di un programma di trattamento predisposto dagli educatori, consenta di osservare il cambiamento effettivo ed autentico del condannato, il quale ha, sinora, offerto spiegazioni che, lungi dal costituire espressione di consapevole assunzione di responsabilità, appaiono, piuttosto, come un tentativo di addossarla in misura preponderante ai complici; che, a fronte di un giudizio scevro da vizi logici e saldamente ancorato alle emergenze procedimentali, il ricorrente pone l'accento su circostanze — attinenti, rispettivamente: al superamento del periodo minimo di osservazione previsto dalla legge; al positivo contegno serbato in costanza di restrizione, a titolo cautelare, prima, e di esecuzione, poi; alla contenuta durata della pena resìdua; all'avvio del processo di revisione critica dell'agito deviante; alla disponibilità a compiere azioni riparatorie nei confronti della vittima; alla leale, completa e fruttuosa collaborazione prestata con gli inquirenti; agli sforzi profusi nello svolgimento dell'attività lavorativa di aiuto cuoco; alla modestia dei trascorsi giudiziari; alla disponibilità di utili presìdi dal punto di vista familiare, affettivo, professionale — che il Tribunale di sorveglianza ha debitamente considerato nel contesto di una valutazione che, senza in alcun modo sminuire la prospettiva di una piena risocializzazione del condannato, ha stimato imprescindibile, alla luce del contesto complessivo e con riferimento all'attualità, il rispetto di una gradualità nel trattamento che rassicuri in ordine alla prevenzione del pericolo di recidiva; ritenuto che il ricorrente si pone, a ben vedere, in un'ottica di mera confutazione, che non riesce ad individuare fratture logiche nel ragionamento sotteso alla decisione impugnata, incentrato anche sulla attuale inidoneità della misura, come prospettata dalla parte, a concorrere alla sua riabilitazione e, soprattutto, a prevenire il concreto rischio di recidiva;che il provvedimento impugnato resiste, pertanto, alle censure difensive, in quanto legittima manifestazione della discrezionalità riconosciuta al Tribunale di sorveglianza in vista della delibazione dell'istanza del condannato che, nella fattispecie, è stata rigettata sulla scorta di argomentazioni aliene da qualsivoglia deficit di linearità o coerenza logica; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il P