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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31008/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 30627-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (VA), in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contronCorrente avverso la sentenza n. 1292/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2019 n. 30627 sez.

MT - ud. 13-07-2021 -2- n.30627/2019 (14361 RILEVATO che la s.p.a.

"[OSCURATO:PERSONA]" propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, di accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Germignana (VA) avverso una sentenza CTP Varese, che aveva accolto il ricorso proposto da essa società ricorrente avverso un avviso di accertamento IMU 2013, emesso nei suoi confronti dal Comune di Germignana (VA); la CTR, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, in base all'art.9 comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011, l'IMU relativa ad un immobile, concesso in locazione finanziaria ad una società, il cui contratto si era sciolto anticipatamente, era a carico del proprietario per il periodo intercorrente fra lo scioglimento del contratto di leasing e la riconsegna effettiva dell'immobile alla società proprietaria da parte dell'utilizzatore; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la s.p.a.

"[OSCURATO:PERSONA]" lamenta violazione e falsa applicazione artt. 9 comma 1 d.lgs. n. 23 del 2011, 1591 e 1526 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; era infatti da ritenere che, in relazione all'immobile sito in Comune di Germignana (VA), concesso in locazione finanziaria alla ditta Coppelli con contratto del 23 luglio 2003, risolto anticipatamente con comunicazione dell'8 ottobre 2012, per inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni pattuiti e riconsegnato ad essa società ricorrente solo il 1 dicembre 2014, l'IMU doveva gravare sulla ditta utilizzatrice fino alla data di consegna dell'immobile ad essa società concedente, i ai sensi del citato art. 9 comma 1 d.lgs. n. 23 del 2011; il problema era di intendere cosa avesse inteso il legislatore con l'espressione "per tutta la durata del contratto"; invero il legislatore tributario aveva individuato nel possesso di immobili il presupposto impositivo dell'IMU (art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 23 del 2011), conformemente a quanto ritenuto dall'art. 1526 cod. civ. in tema di risoluzione del contratto di vendita a rate con riserva di proprietà; tale ultima norma, applicabile per analogia alla risoluzione del contratto di leasing traslativo, riconosceva all'utilizzatore il diritto alla restituzione delle rate riscosse, diritto che tuttavia sorgeva solo dopo la restituzione della cosa; e la restituzione assolveva un ruolo fondamentale nell'equilibrio del contratto di leasing, posto che solo dal momento della restituzione il concedente, rientrato nel possesso del bene, poteva trarne ulteriori utilità; era quindi da ritenere che la soggettività passiva IMU rimaneva in capo al locatario fino a quando quest'ultimo esercitava un'autentica potestà sul bene locato; del resto, anche in materia di [OSCURATO:PERSONA], l'art. 1 comma 672 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), aveva espressamente stabilito che, in caso di locazione finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] era dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, intendendosi per tale ultimo anche il periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e la data di riconsegna dell'immobile dato in leasing al locatore, così come comprovato dal verbale di consegna; pertanto, fino a tale ultimo momento, il locatario utilizzatore era responsabile del pagamento dell'IMU; che il Comune di Germignana (VA) si è costituito con controricorso; che la società ricorrente ha altresì presentato memoria;che l'unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato; che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 13793 del 2019) è ormai concorde nel ritenere (salvo Cass. n. 19166 del 2019, rimasta peraltro isolata) che, in materia di IMU, l'art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011 individua, nel contratto di locazione finanziaria, il locatario quale soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, si che, qualora in contratto di leasing si sia risolto e l'immobile non sia stato ancora restituito, è la società di leasing locatrice che torna ad essere il soggetto passivo dell'imposta, pur non avendo essa ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene locato per mancata sua riconsegna da parte dell'utilizzatore; pertanto il locatario finanziario non viene più ritenuto quale soggetto passivo IMU non dalla riconsegna da parte sua del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, momento che, ai fini dell'IMU, come nella disciplina civilistica, va identificato in quello del pagamento dell'ultimo canone, in base alla durata stabilita dal contratto, oppure, in ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella specie in esame, dal momento in cui il contratto è stato risolto; né appare pertinente il richiamo fatto dalla società ricorrente alle norme vigenti in materia di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di norme dettate per un tributo differente e che non possono rivestire natura interpretativa, stante la differenza ontologica ravvisabile fra la [OSCURATO:PERSONA] e l'IMU, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] è destinata a finanziare servizi pubblici indivisibili, dei quali usufruiscono i detentori o possessori di beni immobili; l'IMU ha un presupposto diverso, essendo essa da ricollegare alla mera titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;che, alla stregua di quanto sopra esposto, va ritenuto che, in base al disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, in caso di risoluzione di un contratto di leasing, torna ad essere la società locatrice, anche se la stessa non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene, per mancata sua riconsegna da parte del locatario; invero, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, ma l'esistenza di una vincolo contrattuale, che legittimi la detenzione qualificata, atteso che è quest'ultima a conferire al locatario la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", titolarità che permane finché rimane in vita il rapporto giuridico e che si trasforma in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno; come innanzi rilevato, non può poi essere richiamata, in favore della tesi contraria, la diversa disciplina dettata in materia di [OSCURATO:PERSONA], la quale è dovuta dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, tenuto conto del diverso presupposto impositivo ravvisabile in tale ultimo tributo; che, pertanto, il ricorso proposto dalla società ricorrente va respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto del recente formarsi di un'univoca giurisprudenza di legittimità in materia; che ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma il 13 luglio 2021. r \ IL PRESIDENTE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30627-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (VA), in persona del Sindaco in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contronCorrente avverso la sentenza n. 1292/13/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 19/03/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2019 n. 30627 sez. MT - ud. 13-07-2021 -2- n.30627/2019 (14361 RILEVATO che la s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA]" propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lombardia, di accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Germignana (VA) avverso una sentenza CTP Varese, che aveva accolto il ricorso proposto da essa società ricorrente avverso un avviso di accertamento IMU 2013, emesso nei suoi confronti dal Comune di Germignana (VA); la CTR, riformando la sentenza di primo grado, aveva ritenuto che, in base all'art.9 comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011, l'IMU relativa ad un immobile, concesso in locazione finanziaria ad una società, il cui contratto si era sciolto anticipatamente, era a carico del proprietario per il periodo intercorrente fra lo scioglimento del contratto di leasing e la riconsegna effettiva dell'immobile alla società proprietaria da parte dell'utilizzatore; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la s.p.a. "[OSCURATO:PERSONA]" lamenta violazione e falsa applicazione artt. 9 comma 1 d.lgs. n. 23 del 2011, 1591 e 1526 cod. civ. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; era infatti da ritenere che, in relazione all'immobile sito in Comune di Germignana (VA), concesso in locazione finanziaria alla ditta Coppelli con contratto del 23 luglio 2003, risolto anticipatamente con comunicazione dell'8 ottobre 2012, per inadempimento dell'utilizzatore nel pagamento dei canoni pattuiti e riconsegnato ad essa società ricorrente solo il 1 dicembre 2014, l'IMU doveva gravare sulla ditta utilizzatrice fino alla data di consegna dell'immobile ad essa società concedente, i ai sensi del citato art. 9 comma 1 d.lgs. n. 23 del 2011; il problema era di intendere cosa avesse inteso il legislatore con l'espressione "per tutta la durata del contratto"; invero il legislatore tributario aveva individuato nel possesso di immobili il presupposto impositivo dell'IMU (art. 8 comma 2 del d.lgs. n. 23 del 2011), conformemente a quanto ritenuto dall'art. 1526 cod. civ. in tema di risoluzione del contratto di vendita a rate con riserva di proprietà; tale ultima norma, applicabile per analogia alla risoluzione del contratto di leasing traslativo, riconosceva all'utilizzatore il diritto alla restituzione delle rate riscosse, diritto che tuttavia sorgeva solo dopo la restituzione della cosa; e la restituzione assolveva un ruolo fondamentale nell'equilibrio del contratto di leasing, posto che solo dal momento della restituzione il concedente, rientrato nel possesso del bene, poteva trarne ulteriori utilità; era quindi da ritenere che la soggettività passiva IMU rimaneva in capo al locatario fino a quando quest'ultimo esercitava un'autentica potestà sul bene locato; del resto, anche in materia di [OSCURATO:PERSONA], l'art. 1 comma 672 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), aveva espressamente stabilito che, in caso di locazione finanziaria, la [OSCURATO:PERSONA] era dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, intendendosi per tale ultimo anche il periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e la data di riconsegna dell'immobile dato in leasing al locatore, così come comprovato dal verbale di consegna; pertanto, fino a tale ultimo momento, il locatario utilizzatore era responsabile del pagamento dell'IMU; che il Comune di Germignana (VA) si è costituito con controricorso; che la società ricorrente ha altresì presentato memoria;che l'unico motivo di ricorso proposto dalla società ricorrente è infondato; che, invero, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 418 del 2021; Cass. n. 29973 del 2019; Cass. n. 13793 del 2019) è ormai concorde nel ritenere (salvo Cass. n. 19166 del 2019, rimasta peraltro isolata) che, in materia di IMU, l'art. 9 d.lgs. n. 23 del 2011 individua, nel contratto di locazione finanziaria, il locatario quale soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, si che, qualora in contratto di leasing si sia risolto e l'immobile non sia stato ancora restituito, è la società di leasing locatrice che torna ad essere il soggetto passivo dell'imposta, pur non avendo essa ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene locato per mancata sua riconsegna da parte dell'utilizzatore; pertanto il locatario finanziario non viene più ritenuto quale soggetto passivo IMU non dalla riconsegna da parte sua del bene al concedente, ma dal momento della cessazione del contratto, momento che, ai fini dell'IMU, come nella disciplina civilistica, va identificato in quello del pagamento dell'ultimo canone, in base alla durata stabilita dal contratto, oppure, in ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento, come nella specie in esame, dal momento in cui il contratto è stato risolto; né appare pertinente il richiamo fatto dalla società ricorrente alle norme vigenti in materia di [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di norme dettate per un tributo differente e che non possono rivestire natura interpretativa, stante la differenza ontologica ravvisabile fra la [OSCURATO:PERSONA] e l'IMU, atteso che la [OSCURATO:PERSONA] è destinata a finanziare servizi pubblici indivisibili, dei quali usufruiscono i detentori o possessori di beni immobili; l'IMU ha un presupposto diverso, essendo essa da ricollegare alla mera titolarità del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;che, alla stregua di quanto sopra esposto, va ritenuto che, in base al disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, in caso di risoluzione di un contratto di leasing, torna ad essere la società locatrice, anche se la stessa non abbia ancora riacquistato la materiale disponibilità del bene, per mancata sua riconsegna da parte del locatario; invero, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, ma l'esistenza di una vincolo contrattuale, che legittimi la detenzione qualificata, atteso che è quest'ultima a conferire al locatario la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", titolarità che permane finché rimane in vita il rapporto giuridico e che si trasforma in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno; come innanzi rilevato, non può poi essere richiamata, in favore della tesi contraria, la diversa disciplina dettata in materia di [OSCURATO:PERSONA], la quale è dovuta dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, tenuto conto del diverso presupposto impositivo ravvisabile in tale ultimo tributo; che, pertanto, il ricorso proposto dalla società ricorrente va respinto, con compensazione integrale delle spese di giudizio, tenuto conto del recente formarsi di un'univoca giurisprudenza di legittimità in materia; che ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso proposto dalla contribuente, con compensazione integrale delle spese di giudizio.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della contribuente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021. r \ IL PRESIDENTE
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