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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13316/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SAVONAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Savona; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostil uto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza -invio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Savona — all'esitD iella richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, in relazien a al procedimento contro ignoti in ordine al reato previsto dall'art. 595 cod. pew, e alla opposizione della persona offesa — rigettava la richiesta e disponeva che il Pubblico ministero identificasse 'la commentatrice', alludendo all'autrice del oost oggetto della querela pubblicato sul social media facebook, e formJI3sse l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. 2.

Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della Procura ,;iella (1) Repubblica presso il Tribunale di Savona avverso l'ordinanza ex art. 409, :emma 5, cod. proc. pen. consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. a:t cod. proc. pen. 3.

Il motivo deduce vizio di abnormità dell'ordinanza impugnata per lei fetto della violazione degli artt. 112 Cost., 335, 405, 406, 407 e 409 cod. proc.

Il ricorrente lamenta che il G.i.p. abbia ordinato procedersi alla formu a :ione dell'imputazione nei confronti di persona ancora da identificare.

Da ciò deriverebbe l'abnormità dell'ordinanza impugnata alla luce di :41. anto previsto da Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907 - 01 e Sez.

U. n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257787 - 01, trattandosi di un atto che, ad avviso del ricorrente, esorbiterebbe dai poteri del G.i.p.

4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generall., ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordirienza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] i del Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con ordinanza n. 176 del 1999 la Corte cost. ha affermato che, a prescindere dal tipo di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, qualo -a non figurino nel procedimento persone formalmente indagate e nell'ipotesi in ali non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice ha serili:re il potere di ordinare la iscrizione nel registro degli indagati delle persone cui i reato sia attribuibile.

In continuità con tale affermazione si pone anche Sez.

U, n. 43:.9 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786, che in motivazione, al par. 9., affeFma: «E', inoltre, opportuno ribadire [...] che è abnorme il provvedimento del ci'. dice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico mini:Aero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottopo3ta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputa2ione coatta.

È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiest:3 di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate.

L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottopp;to ad indagini determina, inoltre, una lesione dei diritti di difesa dello stess,c, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avvisc 1:x art.409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini [...].

Non costituisce, invece, atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fat:i che emergano a suo carico da quelle già espletate.

Tale ordine, come già osservato nella sentenza delle Sezioni Unite Mi -11: rvini, solo apparentemente non è contemplato dall'art. 409 c.p.p., comma 4, in q Janto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attiit:3 che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare in materia iE regole di legalità formale imposte dall'art. 335 cod. proc. pen., al cui rispetto è ir ogni caso obbligato l'organo inquirente».

Pertanto, questa Corte, richiamando le chiare affermazioni delle Sezioni Jnite sul punto (anche dovendo rinviarsi a Sez.

U, n. 22909 del 31/05/2005, Mine -vini, Rv. 231162 - 01) deve quindi affermare che esorbita dei poteri del G.i.p. o -cl nare l'iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. di un indaga :o e contestualmente ordinare di formulare l'imputazione.

Questo 'doppio ordine' mette in crisi l'«equilibrio» che le Sezioni iJnite sollecitano, fra le prerogative delle parti e i poteri attribuiti al Gip, nella finE si ra di giurisdizione delineata dagli artt. 409 e ss. cod. proc. pen., per verificare il r spetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale.

Pertanto, mentre il primo 'ordine' è nell'esercizio proprio dei poteri dei c; i.p., non altrettanto lo è per il secondo emesso congiuntamente.

Difatti l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, investitc , iella richiesta di archiviazione contro ignoti, ordini, a seguito di udienza carne -ale, l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmen:e la sua imputazione coatta è abnorme solo limitatamente a questo secondo prnfilo, rappresentando un'ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pt.b )lico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod. proc.

Den. (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429 - 01).

3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l'imputazione coatta Ne consegue che gli atti vanno trasmessi al Pubblico ministero per il corso ulteri Dre, in quanto a seguito dell'annullamento dell'ordinanza di imputazione coatta re iidua quello di identificazione, che comunque spetta all'organo inquirente, che procederà poi alle proprie conseguenti determinazioni in ordine alle indagini piuttosto che all'esercizio o meno dell'azione penale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'imputaione coatta e dispone rimettersi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di SAVONAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di Savona; Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostil uto Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza -invio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Savona — all'esitD iella richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico ministero, in relazien a al procedimento contro ignoti in ordine al reato previsto dall'art. 595 cod. pew, e alla opposizione della persona offesa — rigettava la richiesta e disponeva che il Pubblico ministero identificasse 'la commentatrice', alludendo all'autrice del oost oggetto della querela pubblicato sul social media facebook, e formJI3sse l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 595 cod. pen. 2. Il ricorso per cassazione proposto dal Pubblico ministero della Procura ,;iella (1) Repubblica presso il Tribunale di Savona avverso l'ordinanza ex art. 409, :emma 5, cod. proc. pen. consta di unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. a:t cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce vizio di abnormità dell'ordinanza impugnata per lei fetto della violazione degli artt. 112 Cost., 335, 405, 406, 407 e 409 cod. proc. Il ricorrente lamenta che il G.i.p. abbia ordinato procedersi alla formu a :ione dell'imputazione nei confronti di persona ancora da identificare. Da ciò deriverebbe l'abnormità dell'ordinanza impugnata alla luce di :41. anto previsto da Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, Manna, Rv. 274907 - 01 e Sez. U. n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257787 - 01, trattandosi di un atto che, ad avviso del ricorrente, esorbiterebbe dai poteri del G.i.p. 4. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generall., ha depositato requisitoria con la quale ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordirienza impugnata, con trasmissione degli atti al Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] i del Tribunale per l'ulteriore corso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con ordinanza n. 176 del 1999 la Corte cost. ha affermato che, a prescindere dal tipo di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, qualo -a non figurino nel procedimento persone formalmente indagate e nell'ipotesi in ali non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, il giudice ha serili:re il potere di ordinare la iscrizione nel registro degli indagati delle persone cui i reato sia attribuibile. In continuità con tale affermazione si pone anche Sez. U, n. 43:.9 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786, che in motivazione, al par. 9., affeFma: «E', inoltre, opportuno ribadire [...] che è abnorme il provvedimento del ci'. dice per le indagini preliminari, nella parte in cui, oltre a ordinare al pubblico mini:Aero l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di una persona non sottopo3ta ad indagini, disponga nei confronti di quest'ultima la formulazione dell'imputa2ione coatta. È evidente, infatti, che siffatto provvedimento costituisce un indebita ingerenza del giudice nei poteri dell'organo inquirente, non solo di indagare, a tutto campo, nei confronti della persona non contemplata nella richiest:3 di archiviazione, ma soprattutto di adottare autonome determinazioni all'esito delle indagini espletate. L'ordine di imputazione coatta nei confronti di un soggetto non sottopp;to ad indagini determina, inoltre, una lesione dei diritti di difesa dello stess,c, non essendo la persona rimasta estranea alle indagini destinataria dell'avvisc 1:x art.409 c.p.p., comma 1, e non avendo partecipato all'udienza camerale, con la conseguente discovery delle risultanze delle indagini [...]. Non costituisce, invece, atto abnorme l'ordine di iscrizione della persona non sottoposta ad indagini nel registro delle notizie di reato in relazione a fat:i che emergano a suo carico da quelle già espletate. Tale ordine, come già osservato nella sentenza delle Sezioni Unite Mi -11: rvini, solo apparentemente non è contemplato dall'art. 409 c.p.p., comma 4, in q Janto esso è compreso nel potere del giudice di ordinare nuove indagini: attiit:3 che presuppone necessariamente l'iscrizione, dovendosi osservare in materia iE regole di legalità formale imposte dall'art. 335 cod. proc. pen., al cui rispetto è ir ogni caso obbligato l'organo inquirente». Pertanto, questa Corte, richiamando le chiare affermazioni delle Sezioni Jnite sul punto (anche dovendo rinviarsi a Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, Mine -vini, Rv. 231162 - 01) deve quindi affermare che esorbita dei poteri del G.i.p. o -cl nare l'iscrizione nel registro ex art. 335 cod. proc. pen. di un indaga :o e contestualmente ordinare di formulare l'imputazione. Questo 'doppio ordine' mette in crisi l'«equilibrio» che le Sezioni iJnite sollecitano, fra le prerogative delle parti e i poteri attribuiti al Gip, nella finE si ra di giurisdizione delineata dagli artt. 409 e ss. cod. proc. pen., per verificare il r spetto del principio della obbligatorietà dell'azione penale. Pertanto, mentre il primo 'ordine' è nell'esercizio proprio dei poteri dei c; i.p., non altrettanto lo è per il secondo emesso congiuntamente. Difatti l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari, investitc , iella richiesta di archiviazione contro ignoti, ordini, a seguito di udienza carne -ale, l'iscrizione di una persona nel registro delle notizie di reato e contestualmen:e la sua imputazione coatta è abnorme solo limitatamente a questo secondo prnfilo, rappresentando un'ingerenza del giudice nei poteri di intervento del pt.b )lico ministero e una violazione dei diritti di difesa del soggetto non sottoposto ad indagini e quindi non destinatario dell'avviso di cui all'art. 409 cod. proc. Den. (Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, Rv. 277429 - 01). 3. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento, limitatamente alla parte in cui dispone l'imputazione coatta Ne consegue che gli atti vanno trasmessi al Pubblico ministero per il corso ulteri Dre, in quanto a seguito dell'annullamento dell'ordinanza di imputazione coatta re iidua quello di identificazione, che comunque spetta all'organo inquirente, che procederà poi alle proprie conseguenti determinazioni in ordine alle indagini piuttosto che all'esercizio o meno dell'azione penale. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'imputaione coatta e dispone rimettersi