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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 04128/2026

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26716/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesin.12; –ricorrente – CONTRO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 6858/18/16 d ella Commissione tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, pronunciata il 25 ottobre 2016, depositata in data 11 novembre 2016 e non notificata.

Tributi.società ristretta base.

Raddoppio termini r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale affidato a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiore Irpefrelativa all’anno di imposta 20 06 .

2. A fondamento dell’atto impositivo, l’ufficio poneva la partecipazione del contribuente, nella misura del 90 per cento, al capitale sociale della società Edil F.M. costruzioni s.r.l., di cui all’epoca era anche rappresentante legale,destinataria a sua volta di altro avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, con il quale era stato accertato un maggior reddito di impresapari ad euro 583.676,00 determinato induttivamente a causa della mancata produzione della documentazione contabile obbligatoria.

Considerata la ristrettezza della base sociale (l’altro socio al 10 per cento era [OSCURATO:PERSONA]), l’amministrazione finanziaria, con l’atto impositivo oggetto del giudizio, aveva ritenuto applicabile nei confronti del contribuente la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società, imputandogliun reddito di capitale di euro 210.123,36 euro, considerata la limitazione del 40 per cento del reddito imponibile ai sensi dell’art.47 d.P.R. n. 917/1986.

3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina accoglieva il ricorso del contribuente, ritendo che l’accertamento fosse stato notificato oltre i termini di decadenza, non operando il raddoppio dei termini perché il socio non poteva considerarsi penalmente responsabile per gli illeciti societari. r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

4. Avverso la decisione di primo grado l’Ufficio ha proposto appello, rilevando che la G.d.F. aveva denunziato [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi di reato di cui all’art.10 d.lgs. n.74/2000, per l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili, ma la C.t.r. ha rigettato l’appello, ritenendo che l’intervenuta definitività dell’accertamento societario precludesse al socio di contestare i rilievi in esso contenuti.

Inoltre, ha ritenuto che, trattandosi di società a base sociale “ristrettissima”, fosse giustificata la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio al socio.

5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo di ricorso principale , l’Agenzia delle entrate denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 132, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c.

Ad avviso della parte ricorrente, la sentenza impugnata si limita a riportare la sentenza di primo grado che, con affermazione apodittica, dichiara di condividere integralmente.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell’art.43 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Secondo la ricorrente, la C.t.r. ha erroneamente ritenuto inapplicabile il raddoppio dei termini alla fattispecie in esame, sul rilievo che il contribuente non risulterebbe aver posto in essere condotte penalmente rilevanti.

1.3. Con il terzo motivodi ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente di aver allegato numerosi elementi da cui i giudici di merito avrebbero potuto evincere che l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili relative all’annualità in contestazione fosse imputabile a [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto amministratore di fatto della società, nonostante gli fosse solo formalmente succeduto nel 2008 tale [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono fondati e vanno accolti, con conseguente assorbimento del terzo.

Come questa Corte ha chiarito, lasentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma inrelazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate inprimo grado , sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe lesentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia diprimo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame(Cass. n. 20883/2019; n. 2397/2021; n. 21443/2022).

Invero, la sentenza impugnata, dopo aver riportato per esteso la motivazione della sentenza di primo grado, non chiarisce in alcun modo i motivi di adesione al ragionamento dei primi giudici, né quali siano i motivi di appello dell’Ufficio e perché debbano ritenersi infondati, limitandosi a riprodurre il testo della sentenza di primo grado e ad affermare di condividerla integralmente.

Inoltre, la C.t.r. perviene alla conferma immotivata della sentenza dei primi giudici, in violazione dell’art. 43 d.P.R. n.600/1973, che, nel testo vigente ratione temporis , prevede va che «in caso di violazione che comportaobbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedurapenale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa laviolazione».

Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e alla l. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen.

La dizione legislativa rende chiaro che il raddoppio ̀ legato all'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, che fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 331 citato, e non dipende dal suo accertamento in concreto.

Come più volte chiarito da questa Corte, anche sulla scorta dei principi enunciati da Corte Cost. n. 247 del 2011, il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (Cass. 28/06/2019, n. 17586; Cass. 13/09/2018, n. 22337; Cass. 30/05/2016, n. 11171)» (v.

Cass.n. 9974/2015).

Ciò naturalmente non rende di per sé legittimo qualunque accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria oltre il termine-base fissato dalla legge, dovendo al contrario essere evitato, come chiarito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 247 del 2011, un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni in esame al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento.

Per verificare l'uso pretestuoso del raddoppio dei termini «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità», con la precisazione però che «il correlativo tema di prova -e, quindi, l'oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario – è circoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e non riguarda l'accertamento del reato» (p.

5.3. della sentenza della Corte costituzionale).

L’art. 43 cit. non regola una responsabilità di natura penale, bensì i termini per l’accertamento del reddito a fini fiscali.

Non postula, dunque, il previo e completo accertamento di una violazione penale in capo ad ogni soggetto rispetto al quale venga contestato un maggior reddito, bensì si limita a riconnettere alla configurabilità astratta di una fattispecie di reato (collegata all’aumento della capacità contributiva e commessa nel periodo di imposta) la conseguenza del raddoppio dei termini.

Questa Corte è ormai ferma nel ritenere che, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, salva la prova contraria a carico delcontribuente; pertanto, nel caso di raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti della società, deve necessariamente conseguire il raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci (cfr. Cass. n. 20043/2015, n.17212/2018, n. 18451/2021, n. 32907/2025).

Nel caso in esame, inoltre, il contribuente, nell’anno oggetto di accertamento(il 2006), era soci o di maggioranza ( con partecipazione al 90per cento) della Edil F.M. costruzioni s.r.l., società a ristretta base, ed anche suo rappresentante legale .

C ostituisce circostanza non contestata che l’Ufficio abbia denunciato il contribuente per il reato di cui all’art.10 d.lgs. n.74/2000, ritenendo che potesse essere responsabile dell’occultamento e della distruzione delle scritture contabili obbligatorie relative al 2006, che [OSCURATO:PERSONA], r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] successivo amministratore della società, ha dichiarato di non aver mai ricevuto.

Non si ravvisa, dunque, un uso pretestuoso della disciplina sul raddoppio dei termini.

3.1. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2639 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto l’accertamento dell’amministrazione sarebbe privo degli elementi sintomatici del ruolo di amministratore di fatto a lui attribuito.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

Secondo il ricorrente, l’accertamento induttivo dell’Ufficio si basava su di una ricostruzione del reddito irragionevole e poco attendibile, fondato sulle risultanze dei questionari inviati ai clienti della società in base al sistema informatico CLI.FO., con applicazione automatica dei dati emergenti dall’anagrafe tributaria.

3.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché l’Ufficio, qualora proceda, come nel caso di specie, rettifica induttiva dei ricavi, deve operare una quantificazione in percentuale dei costi.

4.1. D eve darsi continuità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 23/07/2018, n. 19503, Rv. 650157 –01; 06/06/2023, n. 15893, Rv. 668115 – 01; in termini convergenti v. anche Cass. 02/07/2021, n. 18832; 03/02/2020, n. 2334; 12/11/2018, n. 28995, secondo cui, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio ─ configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre ─ impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza) (V.

Cass.

S.U. n. 5992/2025, in motivazione, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 102/2025).

Pertanto il ricorso principale va accolto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarato inammissibile l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.26716/2017R.G. proposto da : Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesin.12; –ricorrente – CONTRO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente-ricorrente incidentale- avverso la sentenza n. 6858/18/16 d ella Commissione tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, pronunciata il 25 ottobre 2016, depositata in data 11 novembre 2016 e non notificata. Tributi.società ristretta base. Raddoppio termini r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ricorre con tre motivi contro [OSCURATO:PERSONA], che resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale affidato a tre motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello dell’Ufficio, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’avviso di accertamento per maggiore Irpefrelativa all’anno di imposta 20 06 . 2. A fondamento dell’atto impositivo, l’ufficio poneva la partecipazione del contribuente, nella misura del 90 per cento, al capitale sociale della società Edil F.M. costruzioni s.r.l., di cui all’epoca era anche rappresentante legale,destinataria a sua volta di altro avviso di accertamento, divenuto definitivo per mancata impugnazione, con il quale era stato accertato un maggior reddito di impresapari ad euro 583.676,00 determinato induttivamente a causa della mancata produzione della documentazione contabile obbligatoria. Considerata la ristrettezza della base sociale (l’altro socio al 10 per cento era [OSCURATO:PERSONA]), l’amministrazione finanziaria, con l’atto impositivo oggetto del giudizio, aveva ritenuto applicabile nei confronti del contribuente la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società, imputandogliun reddito di capitale di euro 210.123,36 euro, considerata la limitazione del 40 per cento del reddito imponibile ai sensi dell’art.47 d.P.R. n. 917/1986. 3. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Latina accoglieva il ricorso del contribuente, ritendo che l’accertamento fosse stato notificato oltre i termini di decadenza, non operando il raddoppio dei termini perché il socio non poteva considerarsi penalmente responsabile per gli illeciti societari. r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4. Avverso la decisione di primo grado l’Ufficio ha proposto appello, rilevando che la G.d.F. aveva denunziato [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi di reato di cui all’art.10 d.lgs. n.74/2000, per l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili, ma la C.t.r. ha rigettato l’appello, ritenendo che l’intervenuta definitività dell’accertamento societario precludesse al socio di contestare i rilievi in esso contenuti. Inoltre, ha ritenuto che, trattandosi di società a base sociale “ristrettissima”, fosse giustificata la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio al socio. 5. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo di ricorso principale , l’Agenzia delle entrate denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, e 132, n.4, c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c. Ad avviso della parte ricorrente, la sentenza impugnata si limita a riportare la sentenza di primo grado che, con affermazione apodittica, dichiara di condividere integralmente. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denunzia la violazione dell’art.43 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, la C.t.r. ha erroneamente ritenuto inapplicabile il raddoppio dei termini alla fattispecie in esame, sul rilievo che il contribuente non risulterebbe aver posto in essere condotte penalmente rilevanti. 1.3. Con il terzo motivodi ricorso principale, l’Agenzia delle entrate denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente di aver allegato numerosi elementi da cui i giudici di merito avrebbero potuto evincere che l’occultamento e la distruzione delle scritture contabili relative all’annualità in contestazione fosse imputabile a [OSCURATO:PERSONA], che era rimasto amministratore di fatto della società, nonostante gli fosse solo formalmente succeduto nel 2008 tale [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale sono fondati e vanno accolti, con conseguente assorbimento del terzo. Come questa Corte ha chiarito, lasentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma inrelazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate inprimo grado , sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe lesentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia diprimo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame(Cass. n. 20883/2019; n. 2397/2021; n. 21443/2022). Invero, la sentenza impugnata, dopo aver riportato per esteso la motivazione della sentenza di primo grado, non chiarisce in alcun modo i motivi di adesione al ragionamento dei primi giudici, né quali siano i motivi di appello dell’Ufficio e perché debbano ritenersi infondati, limitandosi a riprodurre il testo della sentenza di primo grado e ad affermare di condividerla integralmente. Inoltre, la C.t.r. perviene alla conferma immotivata della sentenza dei primi giudici, in violazione dell’art. 43 d.P.R. n.600/1973, che, nel testo vigente ratione temporis , prevede va che «in caso di violazione che comportaobbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedurapenale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] marzo 2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa laviolazione». Il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128 e alla l. 31 dicembre 2015, n. 208, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 cod. proc. pen. La dizione legislativa rende chiaro che il raddoppio ̀ legato all'astratta sussistenza di un reato perseguibile d'ufficio, che fa sorgere l'obbligo di denuncia in capo al pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 331 citato, e non dipende dal suo accertamento in concreto. Come più volte chiarito da questa Corte, anche sulla scorta dei principi enunciati da Corte Cost. n. 247 del 2011, il raddoppio opera in presenza di tale presupposto astratto, indipendentemente dall'effettiva presentazione della denunzia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo (Cass. 28/06/2019, n. 17586; Cass. 13/09/2018, n. 22337; Cass. 30/05/2016, n. 11171)» (v. Cass.n. 9974/2015). Ciò naturalmente non rende di per sé legittimo qualunque accertamento compiuto dall'Amministrazione finanziaria oltre il termine-base fissato dalla legge, dovendo al contrario essere evitato, come chiarito dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 247 del 2011, un uso pretestuoso e strumentale delle disposizioni in esame al fine di fruire ingiustificatamente di un più ampio termine di accertamento. Per verificare l'uso pretestuoso del raddoppio dei termini «il giudice tributario dovrà controllare, se richiesto con i motivi di impugnazione, la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia, compiendo, al riguardo, una valutazione ora per allora (cosiddetta "prognosi postuma") circa la loro ricorrenza ed accertando, quindi, se r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] l'amministrazione finanziaria abbia agito con imparzialità», con la precisazione però che «il correlativo tema di prova -e, quindi, l'oggetto della valutazione da effettuarsi da parte del giudice tributario – è circoscritto al riscontro dei presupposti dell'obbligo di denuncia penale e non riguarda l'accertamento del reato» (p. 5.3. della sentenza della Corte costituzionale). L’art. 43 cit. non regola una responsabilità di natura penale, bensì i termini per l’accertamento del reddito a fini fiscali. Non postula, dunque, il previo e completo accertamento di una violazione penale in capo ad ogni soggetto rispetto al quale venga contestato un maggior reddito, bensì si limita a riconnettere alla configurabilità astratta di una fattispecie di reato (collegata all’aumento della capacità contributiva e commessa nel periodo di imposta) la conseguenza del raddoppio dei termini. Questa Corte è ormai ferma nel ritenere che, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, salva la prova contraria a carico delcontribuente; pertanto, nel caso di raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti della società, deve necessariamente conseguire il raddoppio dei termini per l’accertamento nei confronti dei soci (cfr. Cass. n. 20043/2015, n.17212/2018, n. 18451/2021, n. 32907/2025). Nel caso in esame, inoltre, il contribuente, nell’anno oggetto di accertamento(il 2006), era soci o di maggioranza ( con partecipazione al 90per cento) della Edil F.M. costruzioni s.r.l., società a ristretta base, ed anche suo rappresentante legale . C ostituisce circostanza non contestata che l’Ufficio abbia denunciato il contribuente per il reato di cui all’art.10 d.lgs. n.74/2000, ritenendo che potesse essere responsabile dell’occultamento e della distruzione delle scritture contabili obbligatorie relative al 2006, che [OSCURATO:PERSONA], r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] successivo amministratore della società, ha dichiarato di non aver mai ricevuto. Non si ravvisa, dunque, un uso pretestuoso della disciplina sul raddoppio dei termini. 3.1. Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.2639 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto l’accertamento dell’amministrazione sarebbe privo degli elementi sintomatici del ruolo di amministratore di fatto a lui attribuito. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, nonché degli artt. 3 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Secondo il ricorrente, l’accertamento induttivo dell’Ufficio si basava su di una ricostruzione del reddito irragionevole e poco attendibile, fondato sulle risultanze dei questionari inviati ai clienti della società in base al sistema informatico CLI.FO., con applicazione automatica dei dati emergenti dall’anagrafe tributaria. 3.3. Con il terzo motivo di ricorso incidentale, il contribuente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art.39 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., poiché l’Ufficio, qualora proceda, come nel caso di specie, rettifica induttiva dei ricavi, deve operare una quantificazione in percentuale dei costi. 4.1. D eve darsi continuità all'indirizzo già affermatosi nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui, nel giudizio di cassazione, è inammissibile il ricorso incidentale condizionato con il quale la parte vittoriosa nel giudizio di merito sollevi questioni che siano rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, non essendo ravvisabile alcun rigetto implicito, in quanto tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso principale, possono essere r.g. n.26716/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riproposte davanti al giudice di rinvio (Cass. 23/07/2018, n. 19503, Rv. 650157 –01; 06/06/2023, n. 15893, Rv. 668115 – 01; in termini convergenti v. anche Cass. 02/07/2021, n. 18832; 03/02/2020, n. 2334; 12/11/2018, n. 28995, secondo cui, in tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio ─ configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre ─ impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza) (V. Cass. S.U. n. 5992/2025, in motivazione, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 102/2025). Pertanto il ricorso principale va accolto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso principale, dichiarato inammissibile l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.G.T. di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen
Sentenza Cassazione n. 04128/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris